CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1977
Cassazione n. 17284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1977 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione, è privo di specificità perché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già proposti e giudicati infondati dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (vedi, in particolare, pag. 8 sulla mancanza di prova in ordine al coinvolgimento del Mamone nella contraffazione dell'assegno utilizzato per la commissione della truffa in danno del Perronace); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Presidi