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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00497/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° dicembre 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 525-585 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (commessi il 14 dicembre 2015).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un unico motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178, 179 e 107 cod. proc. pen.

Rappresenta che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore di ufficio in data 8 febbraio 2016; il difensore d'ufficio, nell'ottobre 2017, aveva appreso che era in corso il processo di primo grado, senza che egli avesse mai ricevuto la notifica del decreto di citazione; all'udienza del 30 ottobre 2017, il difensore eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione e di tutti gli atti conseguenti; il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione, dichiarava la nullità degli atti e disponeva la notifica del decreto di citazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale domiciliatario dell'imputato), erroneamente ritenuto difensore di fiducia dell'imputato; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non accettare la nomina fiduciaria e nemmeno la qualifica di domiciliatario dell'imputato.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: i giudici di merito sarebbero incorsi in errore ritenendo che, nel verbale di identificazione del 15 marzo 2016, l'imputato avesse nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che in tale verbale la nomina era riferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; i giudici di merito, in ogni caso, avrebbero dovuto prendere atto della dichiarazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di non accettare la nomina di fiducia e ritenere, conseguentemente, ancora efficace la nomina d'ufficio all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; tutti gli atti dei due gradi di giudizio sarebbero, pertanto, radicalmente nulli.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria a scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

La Corte di appello, invero, ha rilevato che le notifiche effettuate presso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi sicuramente corrette ed efficaci.

L'imputato, infatti, come risultava dal verbale di identificazione del 15 Marzo 2016, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il suo studio.

Il riferimento al nome Salvatore anziché Salvino doveva considerarsi un mero errore materiale, come desumibile con certezza dall'indicazione del luogo dove si trovava lo studio del difensore, corrispondente all'indirizzo dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; indirizzo che veniva specificamente indicato anche quale luogo di elezione di domicilio.

Quanto alla rinuncia al mandato presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rilevato che il giudice di primo grado, all'udienza del 29 gennaio 2018 - all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (presente per delega ricevuta dal difensore di fiducia) che aveva comunicato alle parti l'avvenuta rinuncia al mandato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - aveva correttamente replicato che la rinuncia non era stata ancora comunicata all'imputato e che non era sopravvenuta alcuna nuova nomina.

Al riguardo, va rilevato che <<la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina» (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, Arnoldo, Rv. 266052; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° dicembre 2020 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 525-585 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (commessi il 14 dicembre 2015). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 178, 179 e 107 cod. proc. pen. Rappresenta che: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato difensore di ufficio in data 8 febbraio 2016; il difensore d'ufficio, nell'ottobre 2017, aveva appreso che era in corso il processo di primo grado, senza che egli avesse mai ricevuto la notifica del decreto di citazione; all'udienza del 30 ottobre 2017, il difensore eccepiva la nullità della notifica del decreto di citazione e di tutti gli atti conseguenti; il giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione, dichiarava la nullità degli atti e disponeva la notifica del decreto di citazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale domiciliatario dell'imputato), erroneamente ritenuto difensore di fiducia dell'imputato; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non accettare la nomina fiduciaria e nemmeno la qualifica di domiciliatario dell'imputato. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che: i giudici di merito sarebbero incorsi in errore ritenendo che, nel verbale di identificazione del 15 marzo 2016, l'imputato avesse nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che in tale verbale la nomina era riferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; i giudici di merito, in ogni caso, avrebbero dovuto prendere atto della dichiarazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di non accettare la nomina di fiducia e ritenere, conseguentemente, ancora efficace la nomina d'ufficio all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; tutti gli atti dei due gradi di giudizio sarebbero, pertanto, radicalmente nulli. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria a scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, invero, ha rilevato che le notifiche effettuate presso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] dovevano ritenersi sicuramente corrette ed efficaci. L'imputato, infatti, come risultava dal verbale di identificazione del 15 Marzo 2016, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], eleggendo domicilio presso il suo studio. Il riferimento al nome Salvatore anziché Salvino doveva considerarsi un mero errore materiale, come desumibile con certezza dall'indicazione del luogo dove si trovava lo studio del difensore, corrispondente all'indirizzo dello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; indirizzo che veniva specificamente indicato anche quale luogo di elezione di domicilio. Quanto alla rinuncia al mandato presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rilevato che il giudice di primo grado, all'udienza del 29 gennaio 2018 - all'avv. [OSCURATO:PERSONA] (presente per delega ricevuta dal difensore di fiducia) che aveva comunicato alle parti l'avvenuta rinuncia al mandato da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - aveva correttamente replicato che la rinuncia non era stata ancora comunicata all'imputato e che non era sopravvenuta alcuna nuova nomina. Al riguardo, va rilevato che <<la rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina» (Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, Arnoldo, Rv. 266052; Sez. 1, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat, Rv. 277795; Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell
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