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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17110/2026

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LIUCA, con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; MASSIMINO D'AMORE;- intimati -avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.9239/2022 depositata il 22/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Numero registro generale 23252/2025Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 17110/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

Con atto in data 30/10/2025, [OSCURATO:PERSONA] haproposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza dellaCorte Suprema di Cassazione n. 9239/2022 depositata in data 22/3/2022.Secondo le indicazioni dell’istante, nell’ordinanza richiamata, la Cortedi cassazione avrebbe commesso l’errore materiale consistito nellaliquidazione, in favore della controparte, di un importo a titolo di rimborsodelle spese di giudizio (in complessivi euro 7.100,00) totalmenteincongruo rispetto al valore della lite; errore da attribuirsi, non già adun’errata valutazione di merito, bensì ad una mera svista materialeverificatasi in sede di digitazione dell’importo, apparendo l’indicazionedella somma di euro 7.100,00 il risultato di un’accidentale aggiunta di uno‘0’ rispetto alla corretta cifra di euro 710,00 unicamente coerente con ilvalore della causa e con i parametri medi di liquidazione stabiliti dal d.m.n. 55/2014.2.

In vista dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Osserva il Collegio come l’asserzione secondo cui l’ordinanza de quasarebbe caduta nella commissione dell’asserito errore materiale consistitoin una mera svista verificatasi in sede di digitazione dell’importo relativoalla liquidazione delle spese di giudizio, non vale a integrare laprospettazione di un mero errore materiale.3.

Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza diquesta Corte, il procedimento per la correzione degli errori di cui all'art.391-bis c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fral'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante ilsemplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con leconsiderazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sulNumero registro generale 23252/2025Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 17110/2026Data pubblicazione 31/05/2026contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6 - L, Ordinanzan. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 - 01).4.

Nel caso di specie, viceversa, l’odierno istante prospetta un errore(quello di considerare l’indicazione della somma di euro 7.100,00, qualeliquidazione delle spese di lite, come frutto di una mera svista materiale)che non attiene a un eventuale difetto di corrispondenza tra l’ideazione delgiudice e la relativa materiale rappresentazione grafica - e dunque a unmero errore materiale o di fatto chiaramente rilevabile dal testo stesso delprovvedimento – ma piuttosto ad un possibile errore di valutazione,consistito nel ritenere congrua, rispetto ai parametri legislativi eregolamentari, la liquidazione delle spese di lite concretamente operatanell’importo di euro 7.100,00.5.

Si tratta, nell’argomentazione sostenuta dall’odierno istante, diritenere arbitrariamente attestata dagli atti una pretesa indiscutibilevolontà del giudice di legittimità di liquidare un importo, a titolo di spesedi lite, pari a euro 710,00 (asseritamente corrispondente al valore dellacausa e ai parametri medi di liquidazione stabiliti dal d.m. n. 55/2014),senza che di tale specifica volontà del giudice di legittimità sia emerso ilbenché minimo riscontro documentale.6.

L’odierna istanza di correzione ex art. 391-bis c.p.c.,conseguentemente, nella misura in cui si risolve nella denuncia di un erroriuris, deve ritenersi inammissibilmente proposta.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIUCA, con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; MASSIMINO D'AMORE;- intimati -avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.9239/2022 depositata il 22/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/4/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Numero registro generale 23252/2025Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 17110/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con atto in data 30/10/2025, [OSCURATO:PERSONA] haproposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza dellaCorte Suprema di Cassazione n. 9239/2022 depositata in data 22/3/2022.Secondo le indicazioni dell’istante, nell’ordinanza richiamata, la Cortedi cassazione avrebbe commesso l’errore materiale consistito nellaliquidazione, in favore della controparte, di un importo a titolo di rimborsodelle spese di giudizio (in complessivi euro 7.100,00) totalmenteincongruo rispetto al valore della lite; errore da attribuirsi, non già adun’errata valutazione di merito, bensì ad una mera svista materialeverificatasi in sede di digitazione dell’importo, apparendo l’indicazionedella somma di euro 7.100,00 il risultato di un’accidentale aggiunta di uno‘0’ rispetto alla corretta cifra di euro 710,00 unicamente coerente con ilvalore della causa e con i parametri medi di liquidazione stabiliti dal d.m.n. 55/2014.2. In vista dell’odierna adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è inammissibile.2. Osserva il Collegio come l’asserzione secondo cui l’ordinanza de quasarebbe caduta nella commissione dell’asserito errore materiale consistitoin una mera svista verificatasi in sede di digitazione dell’importo relativoalla liquidazione delle spese di giudizio, non vale a integrare laprospettazione di un mero errore materiale.3. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza diquesta Corte, il procedimento per la correzione degli errori di cui all'art.391-bis c.p.c. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fral'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica,chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante ilsemplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con leconsiderazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sulNumero registro generale 23252/2025Numero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 17110/2026Data pubblicazione 31/05/2026contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. 6 - L, Ordinanzan. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 - 01).4. Nel caso di specie, viceversa, l’odierno istante prospetta un errore(quello di considerare l’indicazione della somma di euro 7.100,00, qualeliquidazione delle spese di lite, come frutto di una mera svista materiale)che non attiene a un eventuale difetto di corrispondenza tra l’ideazione delgiudice e la relativa materiale rappresentazione grafica - e dunque a unmero errore materiale o di fatto chiaramente rilevabile dal testo stesso delprovvedimento – ma piuttosto ad un possibile errore di valutazione,consistito nel ritenere congrua, rispetto ai parametri legislativi eregolamentari, la liquidazione delle spese di lite concretamente operatanell’importo di euro 7.100,00.5. Si tratta, nell’argomentazione sostenuta dall’odierno istante, diritenere arbitrariamente attestata dagli atti una pretesa indiscutibilevolontà del giudice di legittimità di liquidare un importo, a titolo di spesedi lite, pari a euro 710,00 (asseritamente corrispondente al valore dellacausa e ai parametri medi di liquidazione stabiliti dal d.m. n. 55/2014),senza che di tale specifica volontà del giudice di legittimità sia emerso ilbenché minimo riscontro documentale.6. L’odierna istanza di correzione ex art. 391-bis c.p.c.,conseguentemente, nella misura in cui si risolve nella denuncia di un erroriuris, deve ritenersi inammissibilmente proposta. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/04/2026.Il PresidenteLina Rubino
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