CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ALGHERO il 20/03/1967 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 32528/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, con particolare riguardo a quelli di danneggiamento, di lesioni personali volontarie, di resistenza a pubblico ufficiale; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P