CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 34709/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23786/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. BRUNO 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 60/2022depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 27709/2022 Unioneffe soc. coop in liq. in concordato preventivo impugna per cassazione la sentenza n. 6/2022 della Corte d’Appello di Lecce depositata il 28 febbraio 2022, avente ad oggetto una controversia instaurata con opposizione a decreto ingiuntivo da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di farmacia, in relazione alla somma di € 473.591,30, chiesta dalla ricorrente per la fornitura di farmaci. Resiste con controricorso il Carretta. Il P.M. ha depositato requisitoria scritta instando per l’accoglimento del ricorso. Il controricorrente ha depositato un atto denominato “Memorie ex art. 380-bis. 1 c.p.c.” che non può invero considerarsi tale, difettandone i requisiti di legge. L’opposizione a decreto ingiuntivo all’origine della presente controversia è stata incentrata sulla carenza di legittimazione della società ingiungente, in quanto ammessa alla procedura di concordato preventivo, e sulla non esigibilità del credito, oggetto di un concordato piano di rientro che l’opponente stava adempiendo, avendo pagato gran parte del debito. Il giudice di prime cure ha accolto in parte l’opposizione, condannando il Carretta al pagamento del minore importo di € 151.248,83, oltre interessi, con compensazione delle spese tra le parti, sul rilievo che gran parte del debito risultava essere stato estinto. Impugnata la sentenza da Unioneffe, quest’ultima ha dedotto l’errata ricostruzione dei conteggi, non affidati a un CTU, e l’errata quantificazione degli interessi, da riconoscersi ex d.lgs 231/02 nella misura prevista per le transazioni commerciali. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione assumendo che 1) il credito era stato riconosciuto per quell’importo in relazione all’ammissione, da parte della creditrice impugnante, della ricezione dei pagamenti da parte del Carretta sino all’ ammontare di € 322.342,47, né era stata richiesta una CTU nel corso del giudizio d’appello; 2) la statuizione del giudice di prime cure sugli interessi moratori doveva interpretarsi come riferita agli interessi previsti per le transazioni commerciali. Rigettava pertanto l’appello e condannava l’appellante alle spese di lite. Motivi della decisione Il ricorso è affidato a un unico motivo con il quale la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di legge in relazione alla l. 231/2002 in combinato disposto con l’art. 1194, co. 1, c.c., affermando che, non essendo stato imputato il pagamento parziale prima agli interessi e poi al capitale, il Carretta, al 3.7.2017, sarebbe stato debitore dell’importo di € 228.291,89, anziché del minore importo di € 151.248,83 quantificato dal giudice di prime cure a saldo finale. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. La ricorrente non riporta debitamente nel ricorso in quale punto dei motivi di appello sia stato mosso un tale specifico motivo inerente alla violazione dell’art. 1194 c.c., a parte il generico rilievo che non fosse stata disposta una CTU nel giudizio di primo grado. Oltretutto, nel corso del procedimento di merito è risultato che la parte debitrice aveva convenuto con la società attrice un piano di rientro non ancora scaduto, in ragione del quale aveva proposto una opposizione al decreto ingiuntivo emesso, invece, sull’intero importo del credito, allorché la maggior parte del credito era stato pagato e il piano di rientro stava ancora avendo regolare esecuzione. Sul punto in questione laricorrente non ha invero dedotto neanche se gli interessi richiesti attengano al mancato adempimento di detto piano di rientro o alla residua parte del credito originario, in eventumper decadenza dal beneficio del termine indicato nel piano di rientro. Pertantola deduzione difetta del r equisito della specificità richiesto ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. Va disposta la condanna della ricorrente al pagamento altresì di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui e uro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; di euro 7.000,00,ex art. 96, 3° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il