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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 42660/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato preliminarmente che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione», (Sez. 4 - , Sentenza n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01); rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata.

Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato preliminarmente che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione», (Sez. 4 - , Sentenza n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 - 01); rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42660/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris