CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tizia, in persona del Ministro pro tempore,-intimato-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1553/2024depositata il 23/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiese alla Corted’Appello di Bologna, sezione penale, la liquidazione del dovuto per leprestazioni professionali svolte nell’interesse del proprio cliente avanti allaCorte di Cassazione; gli onorari che gli furono liquidati dalla Corted’Appello non comprendevano la fase di discussione e, pertanto, egliNumero registro generale 22674/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16163/2026Data pubblicazione 25/05/2026propose opposizione avanti al Presidente della Corte d’Appello di Bologna,lamentando sia la misura troppo modesta del liquidato, sia il mancatoriconoscimento della fase decisoria.All’esito dell’opposizione l’importo dovuto al ricorrente fu ridefinito, conconferma della non debenza di compensi per la fase decisoria sulleseguenti considerazioni: -la decisione della Corte di Cassazione Penale èstata adottata in camera di consiglio, senza discussione né deposito dimemorie illustrative scritte; non sono riconducibili alla fase decisoria lePresidente della Corte liquidò quindi le spese di fase in complessivi €300,00, di cui € 100,00 per esborsi e il resto per onorari.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solomotivo.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.Il ricorrente non ha depositato memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.2233 c.c. e dell’art.4 commi 1 e5 del DMn.55/2014 e s.m.i., in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.Il ricorrente lamenta l’omessa specificazione delle spese legali, purriconosciute a favore del ricorrente, in relazione alle singole fasi delgiudizio e, di conseguenza, l’impossibilità di un loro reale controllo.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bologna hariconosciuto a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo complessivo di €200,00 per onorari, oltre ad € 100,00 per esborsi, ed ha motivato laliquidazione effettuata tenendo conto della semplicità delle questioni edella mancata resistenza del Ministero non costituito .Ora, effettivamente la liquidazione effettuata si pone al di sotto deiminimi dello scaglione di riferimento, che è quello delle cause di valorefino ad € 1.100,00.Numero registro generale 22674/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16163/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte d’Appello ha infatti riconosciuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività didifesa svolta quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, € 1.197,00, a fronte di € 930,00 che glierano state già riconosciute in sede di prima liquidazione con il decreto poiopposto: ne consegue che l’importo controverso, ulteriormentericonosciuto con il provvedimento impugnato, è di € 267,00.Tenendo conto del minimo liquidabile, al quale fa riferimento lamotivazione della Corte d’Appello in considerazione della semplicità dellequestioni trattate e che deve essere determinato quindi, ai sensi dell’art.4co 1 DM n.55/2014 e s.m.i., riducendo del 50% l’importo medioriconoscibile per le quattro fasi del giudizio, sono dovute al ricorrente €336,50, così determinate: € 142,00 per la fase di studio; € 142,00 per lafase introduttiva; € 179,00 per la fase di trattazione istruttoria ed €210,00 per la fase decisionale, per un totale di € 673,00 che, ridotto del50%, diviene pari a € 336,50.Ne consegue che la liquidazione delle spese processuali effettuatadalla Corte d’Appello di Bologna è al di sotto dei minimi previsti.La sentenza della Corte d’Appello di Bologna deve pertanto esserecassata, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, senzarinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c.: lespese processuali della fase del giudizio di opposizione si liquidanopertanto nell’importo complessivo di € 336,50 imputate alle quattro fasiprocessuali come sopra specificato, oltre € 125,00 per esborsi e oltre adIVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.L’accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta ilriconoscimento a favore del ricorrente anche delle spese del giudizio dilegittimità -che si quantificano nel minimo per l’estrema semplicità dellequestioni trattate, e quindi in complessivi € 339,00 (€ 126 per la fase distudio, € 142,00 per la fase introduttiva ed € 71,00 per la faseNumero registro generale 22674/2024Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 16163/2026Data pubblicazione 25/05/2026decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per leggee oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00-.La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,accoglie il ricorso, cassa -limitatamente alla pronuncia sulle speseprocessuali del giudizio di opposizione- la sentenza della Corte d’Appello diBologna e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., condanna il Ministerodella Giustizia al rimborso delle spese processuali a favore di GianlucaVichi per l’importo di € 336,50 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPAcome per legge e oltre ad esborsi per € 125,00;pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio dilegittimità, che quantifica in € 339,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetarioal 15% come per legge, e oltre ad € 100,00 per anticipazioni.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio del 9.4.2026Il PresidenteMauro Mocci