CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 12994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione posto alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen, non è consentito perché fondato su censure meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito e non scandite da una specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; che, in particolare, la Corte di appello ha chiarito che il reperimento dei messaggi telefonici scritti corrobori la versione della persona offesa e renda del tutto verosimile che l'imputato abbia inteso non lasciare traccia di una richiesta che, oralmente, era stata rivolta in termini palesemente estorsivi (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, non è consentito in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, chiarendo come l'atteggiamento della persona offesa, la quale si è rivolta spaventata alla polizia giudiziaria, nonché l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo a metterne in dubbio la credibilità, restituiscano la prova della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e del dolo dell'estorsione (si veda, in particolare, pag. 2); che, esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 393 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi dì appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione, nei motivi di gravame, di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso per cassazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2026 Il Consigliere estensore S dra R cchi9ne DE -07 -r«[OSCURATO:PERSONA] C, 2026 FueL Marra 44