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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 15563/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18634‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Paolo PURI e Alberto MULA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43, presso lo S tudio legale e tributario PURI [OSCURATO:PERSONA] e Associati; -controricorrente - Oggetto: Tributi ‒ dazio antidumping avverso la sentenza n. 560 / 0 3 / 20 1 5 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 11 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova, sul rilievo che i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 avevano esteso alle importazioni di gasolio dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America contenente biodiesel in misura inferiore al 20% i dazi antidumping e quello compensativo previsti dai Regolamenti (CE) n. 598/2009 e n. 599/2009 per miscele contenenti biodiesel in forma pura o in misura superiore al 20%, a seguito di processo verbale di revisione dell’accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., sulle importazioni di gasolio effettuate nel periodo settembre 2010 ‒ novembre 2011, in quanto dalle analisi chimiche espletate sulle miscele era emerso che le stesse contenevano biodiesel in media del 6,1%, emetteva nei confronti della predetta società l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 52713/RU del 23/07/2013.

2. A seguito di impugnazione del predetto atto impositivo da parte della società contribuente, la CTP di Genova respingeva il ricorso ma la CTR della Liguria accoglieva l’appello della società sostenendo: a) che i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 erano entrati in vigore dal 12 maggio 2011 e quindi non era applicabili alle importazioni effettuate in data antecedente; b) che la società contribuente aveva dimostrato che le importazioni avevano ad oggetto miscele contenenti biodiesel con percentuale non superiore al 7%; c) che la società contribuente aveva, altresì, dimostrato la mancanza di intento elusivo non potendosi considerare tale miscela come «prodotto simile leggermente modificato», trattandosi di prodotto con destinazione diversa (per usi di autotrazione, mentre quella con percentuale superiore al 20% era utilizzabile solo per veicoli e macchinari agricoli); d) che la società contribuente aveva, inoltre, dimostratodi non aver ulteriormente miscelato il prodotto importato in quanto operava esclusivamente nel settore dell’autotrazione ed i suoi distributori stradali non potevano vendere carburanti con percentuale di biodiesel superiore al 7%.

3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato atre motivi, cui l’ intimat a replica con controricorsoe ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui non replica l’Agenzia.

4. La società contro ricorrente ha depositato memoria e, successivamente, istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.

Considerato che:

1. Va preliminarmente rigettata l’istanza della controricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza.

2. In adesione all'indirizzo espresso dalle S ezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

U, 05/06/2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez.

U, 23/04/2020, n. 8093), com’è nel caso qui in esame.

3. Peraltro, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite, come quelle poste nel presente giudizio.

4. Con il primo motivo di ricorsoprincipale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deduce la violazione degli artt. 14, par. 5, del Reg.

CE n. 1225/2009 (regolamento di base antidumping), 24, par. 5, del Reg.

CE n.597/2009 (regolamento di base misure compensativa) e dell’art. 2 del Reg.

UE n. 720/2010 e del Reg. n. 217/2010 (regolamento di apertura).

4.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello che aveva ritenuto non applicabili al caso di specie i dazi antidumping e compensativi previsti dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011.

5. Il motivo, che è ammissibile in quanto diretto a censurare una della rationes decidendi dell’impugnata sentenza, è fondato e va accolto in quanto nei Regolamenti (UE) n. 720/2010 e n. 721/2010 dell'11 agosto 2010, con i quali la Commissione ha aperto un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative e a ntidumping istituite rispettivamente dai Regolamenti (CE) n.598/2009 e 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, alla lettera “F” dei “considerando” si afferma che «A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi [ antidumping e compensativ i] a decorrere dalla data di registrazione [...] delle importazioni dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile»; prescrizione poi adottata con l’art. 2 dei predetti regolamenti (che recitano: «A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento»).

5.1. Pertanto, poiché nel caso di specie è provata e non contestata l’avvenuta registrazione delle importazionioggetto dell’avviso di rettifica, l’applicazione alle stesse dei dazi antidumping e di quelli compensativi fissati dai successivi regolamenti di esecuzione del 2011 n. 443 e n. 444, è assolutamente tempestiva.

6. Con il secondo motivo , proposto ai sensi d ell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, par. 1, Reg.

CE n. 597/2009 e 13, par. 1, Reg.

CE n. 1225/2009 (cc.dd. regolamenti di base) per avere la CTR escluso l’intento elusivo da parte della società contribuente ancorché la normativa dettata dai regolamenti «non richiede un “intento elusivo”,ma configura l’elusione in modo oggettivo, avuto riguardo alle condizioni di mercato e al cambiamento della configurazione degliscambi commerciali» (ricorso, pag. 25).

6.1. Il motivo è fondato e va accolto.

6.2. Va ricordato che i regolamenti n. 720 e n. 721 del 2009, con cui veniva aperta l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative e antidumping istituite dal regolamento (CE) n.598/2009 e n. 599/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, avevano l’obiettivo di «stabilire se il biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel ha eluso le misure in vigore» (65° considerando).

6.3. Orbene, con riferimento alle misure compensative, il Reg. n. 443/2011, dopo aver dato atto che «L’inchiesta ha consentito di concludere che i dazi compensativi definitivi istituiti sulle importazioni di biodiesel originario degli USA erano oggetto di elusione mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel» (75° considerando) e che «l’unica giustificazione economica dell’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione negli USA da un lato e l’elusione dei dazi compensativi all’importazione nell’Unione dall’altro lato», all’art. 1 ha previsto che «Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, attualmente classificabili alle voci NC [...] ex2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) [...]», indicate nelle dichiarazioni di importazione oggetto di accertamento, e che «sono riscossi sulle importazioni originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010 e degli articoli 23, paragrafo 4, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009».

6.4. Con riferimento alle misure antidumping, il Reg. n. 444/2011, dopo aver premessoche era «difficile individuare motivazioni economiche per l’avvio delle esportazioni di B20 e inferiori diverse dalla possibilità di eludere le misure antidumping in vigore» (73° considerando) e che «Il contenuto di biodiesel nella miscela continua ad essere sovvenzionato e l’importatore evita di pagare il dazio antidumping in vigore [...]» (74° considerando), e dopo aver dato atto che «Dall’inchiesta è inoltre emerso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel» (80° considerando) e che «che l’unica giustificazione economica per l’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione da parte degli USA, da un lato, e la possibilità di eludere i dazi antidumping all’importazione nell’Unione, dall’altro» (81° considerando), all’art. 1 ha previsto, uniformemente a quanto disposto dal Reg. n. 443/2011 in materia di dazi compensativi, l’estensione dei dazi antidumping previsto dal reg. n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel «in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile», originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, anche alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli [OSCURATO:PERSONA] d’America «attualmente classificabili alle voci NC [...] ex2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) [...]», che «è riscosso sulle importazioni originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009».

6.5. Dunque, sulla base dei predetti regolamenti i dazi compensativi ed antidumping si applicano in quanto le importazioni sono state già valutate come elusive dalla Commissione sicché a nulla rileva lo stato soggettivo della società importatrice, la quale, nel richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per sottoporre alla stessa la verifica di compatibilità dei regolamenti di esecuzione UE n. 443/2011 e n. 444/2011 ai regolamenti di base (n. 1225/2009 e n. 597/2009) per aver esteso l’applicazione di dazi compensativi e antidumping anche all’importazione di gasolio contenente biodiesel in misura uguale o inferiore al 20% «indipendentemente da qualsiasi verifica circa la similarità dei prodotti e la sussistenza di ipotesi di elusione» (controricorso, pag. 23), non fa altro che confermare la tesi che il profilo elusivo di tali importazioni è già stata valutata dalla Commissione nei regolamenti di esecuzione citati.

7. Da ciò discende anche il rigetto della predetta richiesta (di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, tale accertamento è stato effettuato dalla Commissione che ne ha espressamente dato atto in entrambi i predetti regolamenti (v. 23° considerando nonché le “osservazioni preliminari” al par. 6.1.).8.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dei Regolamenti UE n. 443 e n. 444 del 2011 nonché, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 63 del d.lgs. n.546 del 1992.

8.1. Censura la sentenza d’appello là dove ha affermato che la miscela importata non poteva considerarsi “prodotto simile leggermente modificato”perché avente destinazione diversa perché utilizzato per usi di autotrazione, mentre quella con percentuale superiore al 20% era utilizzabile solo per veicoli e macchinari agricoli, senza esplicitare «il percorso argomentativo logico‒giuridico» posto a base di tale statuizione.

8.2. Sostiene, inoltre, che la CTR aveva condotto un’indagine, sulla similarità alle misceli contenenti biodiesel in percentuale maggiore al 20% di quelle contenenti percentuali uguali o inferiori, che non le era consentito perché effettuata dalla Commissione nei regolamenti citati.

9. Va premesso, preliminarmente, che il motivo è ammissibile in quanto le diverse censure, di error in iudicando ed in procedendo , sono specifiche e facilmente enucleabili dalle argomentazioni in esso svolte.

10. Ciò precisato, la censura di nullità della sentenza impugnata per apparenza motivazionale è fondata in quanto, la CTR, ha affermatoche la miscela importata dalla società contribuente non poteva considerarsi un “prodotto simile leggermente modificato” rispetto alla miscela (con biodiesel superiore al 20%) già oggetto di dazi compensativo ed antidumping in forza dei Regolamenti n. 598/2009 e n. 599/2009, in quanto era risultato «trattarsi di prodotto con destinazione diversa, poiché utilizzato per l’autotrazione, nettamente differente da quello con percentuale superiore al 20%» utilizzabile solo per veicoli e macchinari agricoli, senza fornire la benché minima spiegazione delle ragioni di tale affermazione né tanto meno dando conto di aver giudicato iuxta alligata et probata, non avendo indicato sulla base di quali elementi istruttori era pervenuta ad effettuate tale accertamento in fatto.

11. Fondata è anche la dedotta violazione di legge, posto che nessuna disposizione regolamentare demandava al giudice una qualche indagine sulla natura della miscela importata, che invece era stata compiuta dalla Commissione europea sulla base delle norme contenute nei regolamenti di base, ovvero degli art. 13, par. 1, del Reg.

CE n. 1225/2009 e 23, par. 1, del Reg.

CE n. 597/2009, entrambi dettati in tema di “Elusione” rispettivamente per accertamento di violazioni in materia di dazi antidumping e di dazi compensativi.

Indagini i cui esiti sono stati posti a base dell’emanazione dei regolamenti UE n. 443 e n. 444 del 2011, con cui sono state istitui t e le misure compensative e antidumping in materia di importazione (anche) dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America proprio del tipo di miscela importato dalla società contribuente (peraltro identificato con quelli classificabili alle voci NC ex 2710 19 41 ‒ codice TARIC 2710194130), costituita cioè da gasolio contenente biodiesel in misura inferiore al 20%, come tale del tutto equiparata a quella oggetto dei regolamentiUE del 2009.

12. L’accoglimento dei motivi di ricorso principale rende necessario l’esame dell’unicomotivo di ricorso incidentale con cui la controricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212 del 2000 nonché11 del d.lgs. n. 374 del 1990, sostenendo la nullità dell’avviso di rettifica in quanto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non aveva motivato adeguatamente circa le ragioni di non condivisione delle “dettagliate osservazioni” formulate dalla società contribuente nella fase endoprocedimentale, essendosi limitata ad enunciare nell’atto impositivo una mera formula di stile.

12.1. Va premesso che la controricorrente è risultata totalmente vittoriosa in grado di appello e che la questione dedotta con il motivo in esame, benché posta anche in grado di appello, avendone dato atto la stessa sentenza impugnata (pag. 3), non è stata scrutinata e decisadalla CTR.

12.2. Orbene, è noto che «il ricorsoincidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dallaparte che sia risultata completamentevittoriosa nel giudizio di appello» (Cass. n. 4472 del 2016), sicché «Nel giudizio dicassazione, è inammissibile il ricorsoincidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio» (Cass. n. 19503 del 2018).

13. Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile.

14. In estrema sintesi, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà a riesaminare la vicenda processuale, compresa la questione posta dalla ricorrente incidentale, nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18634‒2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Paolo PURI e Alberto MULA, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43, presso lo S tudio legale e tributario PURI [OSCURATO:PERSONA] e Associati; -controricorrente - Oggetto: Tributi ‒ dazio antidumping avverso la sentenza n. 560 / 0 3 / 20 1 5 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 11 maggio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova, sul rilievo che i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 avevano esteso alle importazioni di gasolio dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America contenente biodiesel in misura inferiore al 20% i dazi antidumping e quello compensativo previsti dai Regolamenti (CE) n. 598/2009 e n. 599/2009 per miscele contenenti biodiesel in forma pura o in misura superiore al 20%, a seguito di processo verbale di revisione dell’accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., sulle importazioni di gasolio effettuate nel periodo settembre 2010 ‒ novembre 2011, in quanto dalle analisi chimiche espletate sulle miscele era emerso che le stesse contenevano biodiesel in media del 6,1%, emetteva nei confronti della predetta società l’avviso di rettifica dell’accertamento prot. n. 52713/RU del 23/07/2013. 2. A seguito di impugnazione del predetto atto impositivo da parte della società contribuente, la CTP di Genova respingeva il ricorso ma la CTR della Liguria accoglieva l’appello della società sostenendo: a) che i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 erano entrati in vigore dal 12 maggio 2011 e quindi non era applicabili alle importazioni effettuate in data antecedente; b) che la società contribuente aveva dimostrato che le importazioni avevano ad oggetto miscele contenenti biodiesel con percentuale non superiore al 7%; c) che la società contribuente aveva, altresì, dimostrato la mancanza di intento elusivo non potendosi considerare tale miscela come «prodotto simile leggermente modificato», trattandosi di prodotto con destinazione diversa (per usi di autotrazione, mentre quella con percentuale superiore al 20% era utilizzabile solo per veicoli e macchinari agricoli); d) che la società contribuente aveva, inoltre, dimostratodi non aver ulteriormente miscelato il prodotto importato in quanto operava esclusivamente nel settore dell’autotrazione ed i suoi distributori stradali non potevano vendere carburanti con percentuale di biodiesel superiore al 7%. 3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato atre motivi, cui l’ intimat a replica con controricorsoe ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, cui non replica l’Agenzia. 4. La società contro ricorrente ha depositato memoria e, successivamente, istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. Considerato che: 1. Va preliminarmente rigettata l’istanza della controricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza. 2. In adesione all'indirizzo espresso dalle S ezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U, 05/06/2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. U, 23/04/2020, n. 8093), com’è nel caso qui in esame. 3. Peraltro, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite, come quelle poste nel presente giudizio. 4. Con il primo motivo di ricorsoprincipale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deduce la violazione degli artt. 14, par. 5, del Reg. CE n. 1225/2009 (regolamento di base antidumping), 24, par. 5, del Reg. CE n.597/2009 (regolamento di base misure compensativa) e dell’art. 2 del Reg. UE n. 720/2010 e del Reg. n. 217/2010 (regolamento di apertura). 4.1. La ricorrente censura la statuizione d’appello che aveva ritenuto non applicabili al caso di specie i dazi antidumping e compensativi previsti dai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011. 5. Il motivo, che è ammissibile in quanto diretto a censurare una della rationes decidendi dell’impugnata sentenza, è fondato e va accolto in quanto nei Regolamenti (UE) n. 720/2010 e n. 721/2010 dell'11 agosto 2010, con i quali la Commissione ha aperto un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative e a ntidumping istituite rispettivamente dai Regolamenti (CE) n.598/2009 e 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, alla lettera “F” dei “considerando” si afferma che «A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi [ antidumping e compensativ i] a decorrere dalla data di registrazione [...] delle importazioni dagli [OSCURATO:PERSONA] d'America di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile»; prescrizione poi adottata con l’art. 2 dei predetti regolamenti (che recitano: «A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento»). 5.1. Pertanto, poiché nel caso di specie è provata e non contestata l’avvenuta registrazione delle importazionioggetto dell’avviso di rettifica, l’applicazione alle stesse dei dazi antidumping e di quelli compensativi fissati dai successivi regolamenti di esecuzione del 2011 n. 443 e n. 444, è assolutamente tempestiva. 6. Con il secondo motivo , proposto ai sensi d ell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, par. 1, Reg. CE n. 597/2009 e 13, par. 1, Reg. CE n. 1225/2009 (cc.dd. regolamenti di base) per avere la CTR escluso l’intento elusivo da parte della società contribuente ancorché la normativa dettata dai regolamenti «non richiede un “intento elusivo”,ma configura l’elusione in modo oggettivo, avuto riguardo alle condizioni di mercato e al cambiamento della configurazione degliscambi commerciali» (ricorso, pag. 25). 6.1. Il motivo è fondato e va accolto. 6.2. Va ricordato che i regolamenti n. 720 e n. 721 del 2009, con cui veniva aperta l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative e antidumping istituite dal regolamento (CE) n.598/2009 e n. 599/2009 del Consiglio sulle importazioni di biodiesel originario degli [OSCURATO:PERSONA] d'America, avevano l’obiettivo di «stabilire se il biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel ha eluso le misure in vigore» (65° considerando). 6.3. Orbene, con riferimento alle misure compensative, il Reg. n. 443/2011, dopo aver dato atto che «L’inchiesta ha consentito di concludere che i dazi compensativi definitivi istituiti sulle importazioni di biodiesel originario degli USA erano oggetto di elusione mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel» (75° considerando) e che «l’unica giustificazione economica dell’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione negli USA da un lato e l’elusione dei dazi compensativi all’importazione nell’Unione dall’altro lato», all’art. 1 ha previsto che «Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20% o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, attualmente classificabili alle voci NC [...] ex2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) [...]», indicate nelle dichiarazioni di importazione oggetto di accertamento, e che «sono riscossi sulle importazioni originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 721/2010 e degli articoli 23, paragrafo 4, e 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009». 6.4. Con riferimento alle misure antidumping, il Reg. n. 444/2011, dopo aver premessoche era «difficile individuare motivazioni economiche per l’avvio delle esportazioni di B20 e inferiori diverse dalla possibilità di eludere le misure antidumping in vigore» (73° considerando) e che «Il contenuto di biodiesel nella miscela continua ad essere sovvenzionato e l’importatore evita di pagare il dazio antidumping in vigore [...]» (74° considerando), e dopo aver dato atto che «Dall’inchiesta è inoltre emerso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel» (80° considerando) e che «che l’unica giustificazione economica per l’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione da parte degli USA, da un lato, e la possibilità di eludere i dazi antidumping all’importazione nell’Unione, dall’altro» (81° considerando), all’art. 1 ha previsto, uniformemente a quanto disposto dal Reg. n. 443/2011 in materia di dazi compensativi, l’estensione dei dazi antidumping previsto dal reg. n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel «in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile», originari degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, anche alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20% o meno di biodiesel originario degli [OSCURATO:PERSONA] d’America «attualmente classificabili alle voci NC [...] ex2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) [...]», che «è riscosso sulle importazioni originarie degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009». 6.5. Dunque, sulla base dei predetti regolamenti i dazi compensativi ed antidumping si applicano in quanto le importazioni sono state già valutate come elusive dalla Commissione sicché a nulla rileva lo stato soggettivo della società importatrice, la quale, nel richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per sottoporre alla stessa la verifica di compatibilità dei regolamenti di esecuzione UE n. 443/2011 e n. 444/2011 ai regolamenti di base (n. 1225/2009 e n. 597/2009) per aver esteso l’applicazione di dazi compensativi e antidumping anche all’importazione di gasolio contenente biodiesel in misura uguale o inferiore al 20% «indipendentemente da qualsiasi verifica circa la similarità dei prodotti e la sussistenza di ipotesi di elusione» (controricorso, pag. 23), non fa altro che confermare la tesi che il profilo elusivo di tali importazioni è già stata valutata dalla Commissione nei regolamenti di esecuzione citati. 7. Da ciò discende anche il rigetto della predetta richiesta (di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, tale accertamento è stato effettuato dalla Commissione che ne ha espressamente dato atto in entrambi i predetti regolamenti (v. 23° considerando nonché le “osservazioni preliminari” al par. 6.1.).8. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dei Regolamenti UE n. 443 e n. 444 del 2011 nonché, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 63 del d.lgs. n.546 del 1992. 8.1. Censura la sentenza d’appello là dove ha affermato che la miscela importata non poteva considerarsi “prodotto simile leggermente modificato”perché avente destinazione diversa perché utilizzato per usi di autotrazione, mentre quella con percentuale superiore al 20% era utilizzabile solo per veicoli e macchinari agricoli, senza esplicitare «il percorso argomentativo logico‒giuridico» posto a base di tale statuizione. 8.2. Sostiene, inoltre, che la CTR aveva condotto un’indagine, sulla similarità alle misceli contenenti biodiesel in percentuale maggiore al 20% di quelle contenenti percentuali uguali o inferiori, che non le era consentito perché effettuata dalla Commissione nei regolamenti citati. 9. Va premesso, preliminarmente, che il motivo è ammissibile in quanto le diverse censure, di error in iudicando ed in procedendo , sono specifiche e facilmente enucleabili dalle argomentazioni in esso svolte. 10. Ciò precisato, la censura di nullità della sentenza impugnata per apparenza motivazionale è fondata in quanto, la CTR, ha affermatoche la miscela importata dalla società contribuente non poteva considerarsi un “prodotto simile leggermente modificato” rispetto alla miscela (con biodiesel superiore al 20%) già oggetto di dazi compensativo ed antidumping in forza dei Regolamenti n. 598/2009 e n. 599/2009, in quanto era risultato «trattarsi di prodotto con destinazione diversa, poiché utilizzato per l’autotrazione, nettamente differente da quello con percentuale superiore al 20%» utilizzabile solo per veicoli e macchinari agricoli, senza fornire la benché minima spiegazione delle ragioni di tale affermazione né tanto meno dando conto di aver giudicato iuxta alligata et probata, non avendo indicato sulla base di quali elementi istruttori era pervenuta ad effettuate tale accertamento in fatto. 11. Fondata è anche la dedotta violazione di legge, posto che nessuna disposizione regolamentare demandava al giudice una qualche indagine sulla natura della miscela importata, che invece era stata compiuta dalla Commissione europea sulla base delle norme contenute nei regolamenti di base, ovvero degli art. 13, par. 1, del Reg. CE n. 1225/2009 e 23, par. 1, del Reg. CE n. 597/2009, entrambi dettati in tema di “Elusione” rispettivamente per accertamento di violazioni in materia di dazi antidumping e di dazi compensativi. Indagini i cui esiti sono stati posti a base dell’emanazione dei regolamenti UE n. 443 e n. 444 del 2011, con cui sono state istitui t e le misure compensative e antidumping in materia di importazione (anche) dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America proprio del tipo di miscela importato dalla società contribuente (peraltro identificato con quelli classificabili alle voci NC ex 2710 19 41 ‒ codice TARIC 2710194130), costituita cioè da gasolio contenente biodiesel in misura inferiore al 20%, come tale del tutto equiparata a quella oggetto dei regolamentiUE del 2009. 12. L’accoglimento dei motivi di ricorso principale rende necessario l’esame dell’unicomotivo di ricorso incidentale con cui la controricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212 del 2000 nonché11 del d.lgs. n. 374 del 1990, sostenendo la nullità dell’avviso di rettifica in quanto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non aveva motivato adeguatamente circa le ragioni di non condivisione delle “dettagliate osservazioni” formulate dalla società contribuente nella fase endoprocedimentale, essendosi limitata ad enunciare nell’atto impositivo una mera formula di stile. 12.1. Va premesso che la controricorrente è risultata totalmente vittoriosa in grado di appello e che la questione dedotta con il motivo in esame, benché posta anche in grado di appello, avendone dato atto la stessa sentenza impugnata (pag. 3), non è stata scrutinata e decisadalla CTR. 12.2. Orbene, è noto che «il ricorsoincidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dallaparte che sia risultata completamentevittoriosa nel giudizio di appello» (Cass. n. 4472 del 2016), sicché «Nel giudizio dicassazione, è inammissibile il ricorsoincidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio» (Cass. n. 19503 del 2018). 13. Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile. 14. In estrema sintesi, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà a riesaminare la vicenda processuale, compresa la questione posta dalla ricorrente incidentale, nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 15563/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris