CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi; letta la memoria della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, annullava l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, rigettando la richiesta di riesame avanzata in relazione al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416bis1 cod.pen. per il quale risultava disposta la misura cautelare degli arresti donniciliari. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell'imputato, avv.to Vecchio deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., motivazione illogica ed omessa valutazione delle allegazioni difensive quanto alle esigenze cautelari essendo avvenuti i fatti nel corso del 2018 nell'ambito di un rapporto professionale proseguito anche dopo gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 5 della motivazione, ha adeguatamente sottolineato come la consumazione dei fatti sia stata caratterizzata dalla mediazione dell'imputato nell'interesse della cosca mafiosa ancora operativa così che sussiste un concreto pericolo di reiterazione delle dinamiche criminali tale da imporre proprio il mantenimento di una misura limitativa della libertà personale nel caso di specie costituita dalla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Tale valutazione in quanto ancorata a precise circostanze del fatto appare esente dalle lamentate censure; quanto al tempo trascorso va ricordato come sia stato anche recentemente affermato che secondo l'orientamento della corte di legittimità la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02). Ne consegue che alcun rilievo può assumere la circostanza dell'avvenuta consumazione dei fatti nel corso del 2018. 2. Quanto alla memoria ed agli atti allegati, ed in particolare alla perizia medico legale datata 27 dicembre 2023, deve essere sottolineato come tale atto non può essere valutato nel presente giudizio di legittimità avverso provvedimento cautelare personale perché mai prodotto nelle fasi di merito; al proposito va ricordato come è precluso al giudice di legittimità l'esame di circostanze sopravvenute alla fase cautelare dinanzi al tribunale del riesame al fine di provare l'adeguatezza della misura disposta poiché tali elementi vanno dedotti dinanzi al giudice competente in sede di nuova istanza di revoca o sostituzione della misura. Il principio risulta già affermato da quelle decisioni secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 - 01). Precedentemente risultava già affermato che nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti attinenti al merito della regiudicanda, ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in condizione di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, Rv. 259188 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso del giudizio ex art. 311 cod.proc.pen. avente ad oggetto contestazioni in tema di esigenze cautelari, comporta affermare che avendo ad oggetto la valutazione della corte di legittimità soltanto la correttezza logica della decisione assunta dal giudice che ha provveduto sulla misura e quella successiva del tribunale della libertà in sede di riesame od appello ex artt. 309 e 310 cod.proc.pen., il ricorrente non può produrre documenti relativi alle sue condizioni personali attraverso i quali dimostrare l'adeguatezza di altra misura meno afflittiva, essendo precluso alla corte di legittimità operare valutazioni sulla base di elementi circostanziali differenti rispetto a quelli valutati nelle fasi di merito. Così che le perizie o gli altri documenti aventi ad oggetto le condizioni di salute dell'imputato non possono essere prodotte e valutate per la prima volta in sede di giudizio ex art. 311 cod.proc.pen. ma dovranno essere poste a fondamento di nuova richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare applicata, a seguito della quale instaurare, ove ne sussista interesse, le impugnazioni di cui agli artt. 310 e 311 cod.proc.pen.. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. Ig [OSCURATO:PERSONA] Sergio B ltrani [OSCURATO:PERSONA]