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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 15898/2026

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so la ordinanza del 16/10/2025 del tribunale di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il tribunale di Napoli adito quale giudice dell’esecuzionenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di beni dapprima oggetto disequestro preventivo e successivamente di confisca per equivalente disposta consentenza di condanna del predetto tribunale, pubblicata il 25/09/2018, rigettavala richiesta.2.

Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, sollevandoquattro motivi di impugnazione.3.

Con il primo motivo deduce la violazione del diritto di difesa per lamancata fissazione di udienza e mancata assicurazione del contraddittorio.4.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 676 c.p.p. 12 bisdel Dlgs. 74/2000 e 27 comma 1 della Costituzione, in relazione all’erroneaestensione della confisca a terzo estraneo .5.

Con il terzo deduce il vizio di motivazione apparente e contraddittoria circa ilcarattere indivisibile dfel bene appreso.6.

Con il quarto rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione allacomunione legale dei beni e alla loro indisponibilità in ordine alla confisca perequivalente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, si osserva, che il giudice dell’esecuzione, a normadell’art. 676 cod. proc. pen., ha proceduto senza formalità ai sensi dell’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., ma, in forza di tale ultima disposizione, l’impugnazionequi proposta avrebbe dovuto essere invece presentata sotto forma di opposizione,con il giudice che avrebbe poi dovuto procedere all’avviso dell’udienza fissata perdecidere sull’opposizione proposta dal terzo istante.

Invero, vale il generaleprincipio per cui in caso di confisca disposta con sentenza nei confrontidell'imputato, il terzo titolare del bene ablato rimasto estraneo al giudizio, cheabbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione algiudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a normadel combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.,onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito (Sez. 3, n. 45818del 11/09/2024, Rv. 287274 - 01)2.

Consegue che, qualificata l’impugnazione come opposizione ex art.667 comma 4 cod. proc. pen., questa Corte ordina la trasmissione degli atti altribunale di Napoli.

P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. Pen.,ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli.Così è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so la ordinanza del 16/10/2025 del tribunale di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale di Napoli adito quale giudice dell’esecuzionenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la restituzione di beni dapprima oggetto disequestro preventivo e successivamente di confisca per equivalente disposta consentenza di condanna del predetto tribunale, pubblicata il 25/09/2018, rigettavala richiesta.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, sollevandoquattro motivi di impugnazione.3. Con il primo motivo deduce la violazione del diritto di difesa per lamancata fissazione di udienza e mancata assicurazione del contraddittorio.4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 676 c.p.p. 12 bisdel Dlgs. 74/2000 e 27 comma 1 della Costituzione, in relazione all’erroneaestensione della confisca a terzo estraneo .5. Con il terzo deduce il vizio di motivazione apparente e contraddittoria circa ilcarattere indivisibile dfel bene appreso.6. Con il quarto rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione allacomunione legale dei beni e alla loro indisponibilità in ordine alla confisca perequivalente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, si osserva, che il giudice dell’esecuzione, a normadell’art. 676 cod. proc. pen., ha proceduto senza formalità ai sensi dell’art. 667,comma 4, cod. proc. pen., ma, in forza di tale ultima disposizione, l’impugnazionequi proposta avrebbe dovuto essere invece presentata sotto forma di opposizione,con il giudice che avrebbe poi dovuto procedere all’avviso dell’udienza fissata perdecidere sull’opposizione proposta dal terzo istante. Invero, vale il generaleprincipio per cui in caso di confisca disposta con sentenza nei confrontidell'imputato, il terzo titolare del bene ablato rimasto estraneo al giudizio, cheabbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione algiudice dell'esecuzione, può proporre opposizione dinanzi al medesimo, a normadel combinato disposto degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.,onde far valere nel contraddittorio le proprie doglianze di merito (Sez. 3, n. 45818del 11/09/2024, Rv. 287274 - 01)2. Consegue che, qualificata l’impugnazione come opposizione ex art.667 comma 4 cod. proc. pen., questa Corte ordina la trasmissione degli atti altribunale di Napoli. P.Q.MQualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. Pen.,ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Napoli.Così è deciso, 10/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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