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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 47233/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta nel reato di bancarotta preferenziale (commesso il 24 ottobre 2016), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Il motivo proposto (su cui il difensore insiste anche con successiva memoria), che contesta la sussistenza del reato, non è manifestamente infondato.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 luglio 2024 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 72 giorni di sospensione.

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta nel reato di bancarotta preferenziale (commesso il 24 ottobre 2016), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena. 2. Il motivo proposto (su cui il difensore insiste anche con successiva memoria), che contesta la sussistenza del reato, non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 luglio 2024 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 72 giorni di sospensione. 3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 47233/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris