CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18053/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei beni, oltre che alla esclusione dell'ipotesi del falso grossolano, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; che, invero, deve osservarsi come tali doglianze risultino fondate su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 3 a 5 della impugnata sentenza), che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte ivi richiamato (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01); che i giudici di merito, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, hanno congruamente evidenziato le ragioni per cui i beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato risultavano oggetto di contraffazione e come, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, fosse configurabile anche il reato di ricettazione in ragione della consapevolezza della provenienza illecita della merce, desumibile dal fatto che il prevenuto non disponesse di alcuna documentazione attestante l'origine dei prodotti, nonostante questi ultimi risultassero recapitati dall'estero mediante corriere; ritenuto che parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si lament a il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione dell'elevato numero dei prodotti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato che, in caso di successiva commercializzazione, avrebbe comportato certamente un danno di rilevante entità (si veda pagina 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M