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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 09977/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2022, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 05/05/2020 con la quale il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violazione di domicilio e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, in quanto la Corte di appello non ha valutato la sussistenza del requisito della "clandestinità", dal momento che i proprietari del domicilio svolgevano in loco attività di ristorazione aperta al pubblico e la porta dell'appartamento era aperta.

Non sussiste neppure l'elemento del dolo, avendo l'imputato giustificato la sua presenza nell'appartamento con la richiesta di un paio di scarpe e di acqua, sicché non aveva alcuna intenzione di violare il domicilio della persona offesa, né di commettere un furto, come dimostrato dall'esito negativo della perquisizione personale.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali.

La difesa aveva eccepito la nullità dell'elezione di domicilio (in quanto non tradotto e facente riferimento al reato di tentato furto e non a quello di violazione di domicilio) e la mancata sospensione del procedimento, poiché, dopo l'accertata irreperibilità presso il domicilio eletto, non sono state attivate le modalità di notifica ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., laddove il G.I.P. aveva revocato il decreto penale emesso in relazione al procedimento in quanto dagli atti risulta che l'imputato non è reperibile presso il domicilio eletto, i vicini di casa hanno riferito di non conoscere lui e la nonna presso la quale aveva effettuato l'elezione.

2.3. Il terzo e il quarto motivo denunciano violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in quanto i giudici di merito non hanno dato conto dei criteri seguiti per la determinazione della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, esso, nei termini di seguito indicati, deve essere accolto.1.2.

Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte, con riguardo alla normativa anteriore alla riforma di cui al d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è in alcun modo sostenibile che «gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche.

Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu»; letto nel contesto dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., quindi, «l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.

Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420).

Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto; di conseguenza, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).

1.3. Il legislatore del 2022 ha recepito l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, riformulando l'art. 420-bis cod. proc. pen. in punto di definizione dei presupposti del processo in absentia.

Così, per un verso, ha rinunciato definitivamente al catalogo delle presunzioni legali di conoscenza introdotto dalla legge n. 67 del 2014 (peraltro, già drasticamente ridimensionato, come si è visto, da Sez.

U, Ismail), mentre, per altro verso, ha previsto la possibilità di procedere legittimamente in assenza dell'imputato quando venga altrimenti acquisita la prova della conoscenza del processo; a tal fine il giudice può tenere conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante, elenco, questo, che assume valenza meramente esemplificativa delle circostanze potenzialmente sintomatiche dell'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato della pendenza del processo, sicché la relativa valorizzazione richiede una congrua motivazione da parte del giudice delle ragioni per cui la loro constatazione consenta di assumere la volontarietà dell'assenza dell'imputato.

2. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto sopra richiamati.

Le censure del ricorrente non meritano accoglimento nella parte relativa alla dedotta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., avendo congruamente la Corte distrettuale dato atto della conoscenza, in capo a Caldarar, della lingua italiana, richiamando non solo le indicazioni contenute nel verbale di identificazione, ma anche quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che interloquì con l'imputato quando fece ingresso nell'abitazione.

A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla dichiarazione di assenza.

In primo luogo, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla dichiarazione di domicilio presso una nonna che viveva a Roma, dichiarazione effettuata nella fase delle indagini preliminari: essa, però, oltre a riferirsi a un reato diverso (il tentato furto) da quello poi oggetto della vocatio in iudicium, riguarda una fase di gran lunga anteriore rispetto alla vocatio stessa.

In secondo luogo, la notifica della vocatio stessa, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio, in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato (nel caso di specie, presso il difensore d'ufficio), non consente — come precisato da Sez. 6, n. 21997 del 2020, Cappelli, cit. - di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, tanto più che, nel caso di specie, il G.I.P., in sede di notifica del decreto penale di condanna, aveva già constatato l'irreperibilità dell'imputato.

Come rilevato dal Collegio attraverso l'esame degli atti trasmessi, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la situazione processuale quanto all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, che non risulta abbia nominato un difensore di fiducia, si pone nei medesimi termini per entrambi i gradi di merito.

3. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello (peraltro caratterizzata dal medesimo meccanismo di notifica) e, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., gli atti vanno trasmessi al Giudice di primo grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nei confronti del ricorrente in data 5 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], e, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 08/06/2022, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 05/05/2020 con la quale il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di violazione di domicilio e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, in quanto la Corte di appello non ha valutato la sussistenza del requisito della "clandestinità", dal momento che i proprietari del domicilio svolgevano in loco attività di ristorazione aperta al pubblico e la porta dell'appartamento era aperta. Non sussiste neppure l'elemento del dolo, avendo l'imputato giustificato la sua presenza nell'appartamento con la richiesta di un paio di scarpe e di acqua, sicché non aveva alcuna intenzione di violare il domicilio della persona offesa, né di commettere un furto, come dimostrato dall'esito negativo della perquisizione personale. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali. La difesa aveva eccepito la nullità dell'elezione di domicilio (in quanto non tradotto e facente riferimento al reato di tentato furto e non a quello di violazione di domicilio) e la mancata sospensione del procedimento, poiché, dopo l'accertata irreperibilità presso il domicilio eletto, non sono state attivate le modalità di notifica ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., laddove il G.I.P. aveva revocato il decreto penale emesso in relazione al procedimento in quanto dagli atti risulta che l'imputato non è reperibile presso il domicilio eletto, i vicini di casa hanno riferito di non conoscere lui e la nonna presso la quale aveva effettuato l'elezione. 2.3. Il terzo e il quarto motivo denunciano violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in quanto i giudici di merito non hanno dato conto dei criteri seguiti per la determinazione della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal secondo motivo, esso, nei termini di seguito indicati, deve essere accolto.1.2. Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte, con riguardo alla normativa anteriore alla riforma di cui al d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è in alcun modo sostenibile che «gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu»; letto nel contesto dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., quindi, «l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto; di conseguenza, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della vocatio in iudicium, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 1.3. Il legislatore del 2022 ha recepito l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, riformulando l'art. 420-bis cod. proc. pen. in punto di definizione dei presupposti del processo in absentia. Così, per un verso, ha rinunciato definitivamente al catalogo delle presunzioni legali di conoscenza introdotto dalla legge n. 67 del 2014 (peraltro, già drasticamente ridimensionato, come si è visto, da Sez. U, Ismail), mentre, per altro verso, ha previsto la possibilità di procedere legittimamente in assenza dell'imputato quando venga altrimenti acquisita la prova della conoscenza del processo; a tal fine il giudice può tenere conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante, elenco, questo, che assume valenza meramente esemplificativa delle circostanze potenzialmente sintomatiche dell'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato della pendenza del processo, sicché la relativa valorizzazione richiede una congrua motivazione da parte del giudice delle ragioni per cui la loro constatazione consenta di assumere la volontarietà dell'assenza dell'imputato. 2. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto sopra richiamati. Le censure del ricorrente non meritano accoglimento nella parte relativa alla dedotta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., avendo congruamente la Corte distrettuale dato atto della conoscenza, in capo a Caldarar, della lingua italiana, richiamando non solo le indicazioni contenute nel verbale di identificazione, ma anche quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che interloquì con l'imputato quando fece ingresso nell'abitazione. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla dichiarazione di assenza. In primo luogo, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla dichiarazione di domicilio presso una nonna che viveva a Roma, dichiarazione effettuata nella fase delle indagini preliminari: essa, però, oltre a riferirsi a un reato diverso (il tentato furto) da quello poi oggetto della vocatio in iudicium, riguarda una fase di gran lunga anteriore rispetto alla vocatio stessa. In secondo luogo, la notifica della vocatio stessa, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio, in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato (nel caso di specie, presso il difensore d'ufficio), non consente — come precisato da Sez. 6, n. 21997 del 2020, Cappelli, cit. - di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, tanto più che, nel caso di specie, il G.I.P., in sede di notifica del decreto penale di condanna, aveva già constatato l'irreperibilità dell'imputato. Come rilevato dal Collegio attraverso l'esame degli atti trasmessi, al cui esame diretto può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), la situazione processuale quanto all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, che non risulta abbia nominato un difensore di fiducia, si pone nei medesimi termini per entrambi i gradi di merito. 3. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, vanno annullate sia la sentenza di primo grado che quella di appello (peraltro caratterizzata dal medesimo meccanismo di notifica) e, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., gli atti vanno trasmessi al Giudice di primo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e la sentenza emessa dal Tribunale di Patti nei confronti del ricorrente in data 5 ottobre 202
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