CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 21 gennaio 2026, con cui è stata confermata la sentenza, ex art 442 cod. proc. pen., del Gup del Tribunale di Bergamo di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato. Pacifica la applicabilità della circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01), i giudici territoriali hanno escluso il riconoscimento di detta attenuante con motivazione non manifestamente illogica, in ragione del non comune grado di purezza della sostanza stupefacente del tipo cocaina detenuta (40 grammi con principio attivo pari al 98%), oltre che del possesso di una somma di denaro pari a 970 euro, indicativo di un giro di affari illeciti di notevole portata. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. P.Q.M