CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 29/10/2025 CCORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12425/2020 R.G. propostoEDIL [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] EMANUELE154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresen-tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore ed elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende– resistente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 9 ORDINANZA, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; COMMISSARIO Dl GO-[OSCURATO:PERSONA] L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA 2787DEL 21 MAGGIO 1998– intimati–avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1579/2019 depositata il 19/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1579/2019, pubblicata in data 19 novembre2019, la Corte d'appello di Salerno, nella regolare costituzione degliappellati COMUNE Dl SIANO, [OSCURATO:PERSONA]-STRI, MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA Dl SALERNO, COMMIS-SARIO Dl [OSCURATO:PERSONA] L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA2787 DEL 21 MAGGIO 1998, [OSCURATO:PERSONA]. 9DELL'ORDINANZA 2789 DEL 15 GIUGNO 1998, ha respinto l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale diSalerno, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 393/13, pub-blicata in data 19 agosto 2013.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026Quest'ultima aveva accolto l'opposizione proposta dal COMUNE DISIANO avverso il decreto ingiuntivo col quale – su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. - era stato ingiunto all'opponente il pagamento della sommadi € 33.060,21, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per lavori dirimozione di materiali riversatisi sul territorio comunale in seguito aifenomeni franosi ed alluvionali del 5 maggio 1998.Il Tribunale, infatti, dopo avere osservato in fatto che, con provve-dimento del responsabile del servizio del [OSCURATO:PERSONA], era stataaffidata alla società odierna ricorrente l'esecuzione di lavori di sommaurgenza, aveva evidenziato che nel provvedimento di affidamento erastato specificato che entro trenta giorni sarebbe dovuta intervenire laregolarizzazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/1995, la quale tuttavia non era stata adottata.Il Tribunale aveva quindi concluso che, in assenza del provvedi-mento di regolarizzazione dell'impegno di spesa, non poteva reputarsisussistente alcun valido rapporto contrattuale.2. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame ha, in primoluogo, escluso la fondatezza della tesi dell'odierna ricorrente, secondola quale alla fattispecie risultava applicabile esclusivamente l'art. 9dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789 del 15giugno 1998.Ha infatti osservato la Corte d'appello che in tale provvedimentonon era ravvisabile alcuna previsione di deroga all'art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/1995, in quanto il medesimo, pur prevedendo lapossibilità di procedere senza affidamento preventivo, non veniva adescludere l'operatività del distinto onere di successiva regolarizzazionedell'impegno di spesa.La Corte territoriale, peraltro, ha ulteriormente osservato che, an-che a voler ravvisare nella citata ordinanza una deroga al vincolo diSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026successiva regolarizzazione, la pretesa dell'odierna ricorrente sarebbein ogni caso risultata infondata, dal momento che l'ordinanza mede-sima rimetteva la liquidazione dei compensi per lavori di somma ur-genza alla Prefettura, previa verifica della congruità del prezzo da partedi un'apposita [OSCURATO:PERSONA].La Corte salernitana, quindi, ha evidenziato che, essendo stato an-che dedotto dal COMUNE Dl SIANO che in favore dell'appellante eranogià stati liquidati dal Prefetto gli importi ritenuti congrui, lo stesso CO-MUNE Dl SIANO non rivestiva la titolarità del lato passivo dell'obbliga-zione, e la domanda non poteva trovare accoglimento neppure nei con-fronti di alcuna delle altre Amministrazioni chiamate in causa, nonavendo l'odierna ricorrente dedotto gli elementi costitutivi di una bendiversa domanda con la quale avrebbe dovuto dedurre l'incongruitàdegli importi già liquidati e che non era stata formulata.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salernoricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Resiste con controricorso il COMUNE Dl SIANO.Si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione alla di-scussione il MINISTERO DELL'INTERNO.Sono rimaste intimate le altre Amministrazioni.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione dell'art. 2909c.c. (violazione del principio di ottemperanza al giudicato esterno)”.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026La ricorrente richiama – come ha già fatto nei precedenti gradi digiudizio – la decisione di questa Corte a Sez. U, n. 6998 del 24/03/2010, ed argomenta che la medesima, in quanto adottata in contro-versia che vedeva come parte lo stesso COMUNE Dl SIANO, risulta ido-nea ad integrare un giudicato esterno rispetto al quale i giudici di me-rito avrebbero erroneamente deciso in modo difforme, in quanto dettadecisione, seppur adottata in tema di giurisdizione, avrebbe comunqueaffermato che le fattispecie di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri n. 2789/1998 sono disciplinate esclusiva-mente da tale previsione, risultando quindi inoperante l'onere di suc-cessiva regolarizzazione dell'impegno di spesa di cui all'art. 35, commaterzo, del D. Lgs. n. 77/1995.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, “A) vio-lazione e falsa applicazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio n.2789 del 15 giugno 1988 anche in relazione al principio lex specialisderogat generali, nonché in relazione all'art. 24 della Carta costituzio-nale (diritto alla difesa), B) falsa applicazione dell'art. 35 comma IIIdel d.lgs. 77/95 in relazione all'ordinanza predetta”.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d'appello di Sa-lerno:− da un lato, avrebbe erroneamente escluso la valenza deroga-toria dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 2789/1998 rispetto all'art. 35, comma terzo, D. Lgs.n. 77/1995, laddove la prima previsione, in quanto legge spe-ciale, verrebbe a derogare alla legge generale e comporte-rebbe, quindi, l'esclusione dell'onere di successiva regolarizza-zione dell'impegno di spesa;− dall'altro lato, nell'affermare l'intangibilità delle valutazionidella [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in una compres-Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026sione del diritto alla difesa processuale in contrasto con l'art.24 della Costituzione.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, testualmente, “violazionee falsa applicazione di legge (art. 163, commi 3 e 4 del c.p.c.) – anchein relazione alla violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Presi-denza del Consiglio n. 2789 del 15 giugno 1988 ed alla violazione delloart. 24 della Costituzione”.Si censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui lastessa ha ritenuto che la ricorrente avesse omesso di formulare unadomanda volta a contestare la quantificazione del corrispettivo ritenutacongrua dalla [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente, richiamati gli esiti della CTU svolta nel giudizio diprime cure – dai quali si evincerebbe in ogni caso una non correttaquantificazione da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] – obiettache la decisione della Corte avrebbe violato sia l'ordinanza più volterichiamata, sia l'art. 24 della Costituzione, giacché “quanto alla viola-zione dell'O.M. perché in alcun modo la stessa delinea una forma spe-cifica di impugnativa ovvero di contestazione delle conclusioni cuigiunge la Commissione circa i compensi spettanti alle imprese, la-sciando pertanto, alle imprese stesse la possibilità di attivare le azionigiudiziarie più opportune in relazione alla tutela dei propri diritti;quanto all'art. 24 della Costituzione, perché con siffatto argomentare,la Corte d'Appello di Salerno, di fatto, circoscrive la possibilità di atti-vare l'azione diretta all'accertamento di un credito, ed al pagamentodello stesso, esclusivamente nell'ambito di un non meglio definito giu-dizio di impugnazione, sul modello viene da dire delle impugnazioninella materia delle indennità dovute in presenza di procedure di espro-priazione per pubblica utilità”.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ribadisce, infine, che la causa petendi della propria domanda inve-stiva anche la non congruità delle determinazioni della CommissioneUnitaria, argomentando che “il coinvolgimento degli [OSCURATO:PERSONA] silimita, per l'appunto alla mera funzione del finanziamento, ma nullasposta, né rispetto alla natura dell'azione promossa, né in ordine allatitolarità dell'Ente circa l'obbligazione maturata nei confronti dell'im-presa creditrice (e dunque il Comune di Siano)” e che “l'attività di fi-nanziamento riferendosi al mero “ aiuto” che lo Stato ha inteso ricono-scere agli Enti territoriali” non determina “né un mutamento della tito-larità'/legittimazione passiva dell'Ente che ha commissionato l'opera edha beneficiato della stessa, né la natura della relativa azione giudiziariache resta pertanto, di natura contrattuale”, essendo quindi la Corteterritoriale incorsa nella violazione dell'art. 163 c.p.c. nel momento incui ha negato rilevanza all'estensione della domanda operata dalla ri-corrente alle Amministrazioni chiamate in causa.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.È sufficiente, invero, osservare che la decisione di questa Corte, ilcui giudicato viene invocato dal mezzo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6998del 24/03/2010), oltre ad essere stata assunta tra parti non piena-mente coincidenti con quelle del presente giudizio, ha statuito unica-mente sul profilo della giurisdizione, senza in alcun modo affermare –come invece sostiene l'odierna ricorrente – il principio per cui, a fatti-specie come quella ora in esame, sarebbe applicabile unicamente l'art.9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998,dovendosi anzi rilevare che questa Corte, in detta decisione, viene arichiamare – come del resto rilevato anche dalla decisione impugnata– proprio l'art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995 (pag. 9), senzaquindi in alcun modo escludere l'applicabilità dell'onere di regolarizza-zione dell'impegno di spesa, da tale ultima previsione contemplato.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/20263. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Giova premettere che la decisione impugnata viene a basarsi sudue distinte rationes decidendi.La prima è ravvisabile nell'affermazione dell'applicabilità dell'oneredi regolarizzazione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/1995 anche ai lavori di somma urgenza disposti aisensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 2789/1998.La seconda è costituita dall'affermazione per cui, anche volendoipotizzare l'esclusiva applicabilità della previsione da ultimo citata – conconseguente deroga al vincolo di successiva regolarizzazione – nel casodi specie la liquidazione dei compensi per i lavori effettuati dall'odiernaricorrente era stata effettuata, ai sensi dello stesso art. 9 dell'ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998, senza che l'o-dierna ricorrente avesse formulato alcuna censura relativamente allasua congruità.Operata tale premessa, si deve rilevare il carattere assolutamenteapodittico – peraltro già rilevato dalla decisione impugnata – della tesidella ricorrente per cui l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consi-glio dei Ministri n. 2789/1998 verrebbe a costituire deroga integraleall'art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995 e quindi all'onere di rego-larizzazione dell'impegno di spesa da tale ultima previsione contem-plato.Non vale, a tal fine, invocare genericamente – come fa la ricorrente– il principio lex specialis derogat generali, giacché la ricorrente omettedi considerare che l'affidamento di lavori di somma urgenza di cuiall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998 trova il proprio fondamento proprio nell'art. 35, comma terzo, D.Lgs. n. 77/1995 – come rammentato da questa Corte proprio nel pre-Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026cedente invocato dalla ricorrente – senza prevedere deroga a quest'ul-tima ed anzi dovendo essere necessariamente interpretato e coordi-nato con la stessa.L'operatività dell'onere di regolarizzazione dell'impegno di spesaanche in relazione ai lavori di somma urgenza trova, del resto, pienaspiegazione nell'esigenza di non operare una ulteriore deroga alle re-gole generali sull'appalto di opere pubbliche rispetto a quella giàespressamente prevista dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 2789/1998 quanto alla scelta delle ditte inca-ricate.Se, infatti, la situazione di urgenza giustifica l'incarico diretto deilavori, non essendo le procedure ordinarie compatibili con esigenze diimmediatezza a causa della improrogabilità che caratterizza l'esecu-zione degli interventi, non altrettanto è a dirsi per la verifica a valledella congruità del corrispettivo e per il rispetto delle regole generaliconcernenti l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, la de-roga alle quali, anzi, non potrebbe trovare alcuna giustificazione nellaurgenza dei lavori - come dallo stesso art. 35, comma terzo, D. Lgs. n.77/1995 stabilito e come, del resto, da questa stessa Corte in passatochiarito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19037 del 03/09/2010) – trattan-dosi di onere posto “a valle” dell'esecuzione dei lavori e quindi inidoneoad ostacolarne o procrastinarne l'esecuzione.Si deve, quindi, affermare il principio per cui, nell'ipotesi di effet-tuazione di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998, trova applica-zione il disposto di cui all'art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995,con la conseguenza che la richiesta di effettuazione dei lavori medesimidovrà essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni eche, in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura diSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026spesa, non potrà ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatoriotra l'Amministrazione ed il terzo, il quale non può vantare un diritto alcompenso.Risulta, a questo punto, inammissibile la seconda parte della do-glianza formulata nel motivo – con la quale si argomenta che la deci-sione impugnata avrebbe erroneamente affermato la intangibilità dellaliquidazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] contemplata dallostesso art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.2789/1998 – e ciò per una duplice ragione.La prima è costituita dal fatto che la censura non coglie la ratio delladecisione impugnata, la quale non ha affermato la intangibilità dellevalutazioni della [OSCURATO:PERSONA], ma ha rilevato che l'odiernaricorrente non aveva contestato – come pure avrebbe potuto fare – lacongruità di tali valutazioni.La seconda discende dal principio per cui, qualora la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e auto-nome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes de-cidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di do-glianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della deci-sione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordi-nanza n. 22753 del 3/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del24/05/2006).4. Alla luce del principio appena richiamato deve essere dichiaratal'inammissibilità del terzo ed ultimo motivo di ricorso, il quale censura,nuovamente, la seconda ratio decidendi, risultando la prima ratio dellaSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026decisione impugnata sufficiente a sorreggere la decisione medesima,non senza rilevare che, anche in questo caso, le censure della ricor-rente comunque non si confrontano con la ratio censurata, non avendola Corte territoriale in alcun modo affermato né che le decisioni dellaCommissione Unitaria sono intangibili né che le stesse devono esserecontestate con uno speciale mezzo di impugnazione, ma essendosi laCorte territoriale limitata a rilevare che la ricorrente avrebbe dovutoporre a base della propria domanda una censura di inadeguatezza delcompenso già liquidato, mentre tale censura non era stata formulata,risultando le contestazioni della ricorrente sul punto del tutto privedella necessaria specificità ex art 366 c.p.c.5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315del 20/02/2020).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: Appalto lavoripubblici - Esecuzione dilavori di somma urgenzaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: – Art. 9, Ordinanza delPresidente del ConsiglioGUIDO MERCOLINO - Presidente dei Ministri n. 2789 del15 giugno 1998 – DirittoANDREA ZULIANI - Consigliere al corrispettivo - Regola-rizzazione impegno diLUCIANO VAROTTI - Consigliere spesa ex art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere 1995 - Necessitàha pronunciato la seguenteUd. 29/10/2025 CCORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12425/2020 R.G. propostoEDIL [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] EMANUELE154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresen-tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore ed elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lostudio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende– resistente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 9 ORDINANZA, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; COMMISSARIO Dl GO-[OSCURATO:PERSONA] L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA 2787DEL 21 MAGGIO 1998– intimati–avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1579/2019 depositata il 19/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1579/2019, pubblicata in data 19 novembre2019, la Corte d'appello di Salerno, nella regolare costituzione degliappellati COMUNE Dl SIANO, [OSCURATO:PERSONA]-STRI, MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA Dl SALERNO, COMMIS-SARIO Dl [OSCURATO:PERSONA] L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA2787 DEL 21 MAGGIO 1998, [OSCURATO:PERSONA]. 9DELL'ORDINANZA 2789 DEL 15 GIUGNO 1998, ha respinto l'appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale diSalerno, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] n. 393/13, pub-blicata in data 19 agosto 2013.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026Quest'ultima aveva accolto l'opposizione proposta dal COMUNE DISIANO avverso il decreto ingiuntivo col quale – su ricorso di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. - era stato ingiunto all'opponente il pagamento della sommadi € 33.060,21, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per lavori dirimozione di materiali riversatisi sul territorio comunale in seguito aifenomeni franosi ed alluvionali del 5 maggio 1998.Il Tribunale, infatti, dopo avere osservato in fatto che, con provve-dimento del responsabile del servizio del [OSCURATO:PERSONA], era stataaffidata alla società odierna ricorrente l'esecuzione di lavori di sommaurgenza, aveva evidenziato che nel provvedimento di affidamento erastato specificato che entro trenta giorni sarebbe dovuta intervenire laregolarizzazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/1995, la quale tuttavia non era stata adottata.Il Tribunale aveva quindi concluso che, in assenza del provvedi-mento di regolarizzazione dell'impegno di spesa, non poteva reputarsisussistente alcun valido rapporto contrattuale.2. La Corte territoriale, nel disattendere il gravame ha, in primoluogo, escluso la fondatezza della tesi dell'odierna ricorrente, secondola quale alla fattispecie risultava applicabile esclusivamente l'art. 9dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789 del 15giugno 1998.Ha infatti osservato la Corte d'appello che in tale provvedimentonon era ravvisabile alcuna previsione di deroga all'art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/1995, in quanto il medesimo, pur prevedendo lapossibilità di procedere senza affidamento preventivo, non veniva adescludere l'operatività del distinto onere di successiva regolarizzazionedell'impegno di spesa.La Corte territoriale, peraltro, ha ulteriormente osservato che, an-che a voler ravvisare nella citata ordinanza una deroga al vincolo diSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026successiva regolarizzazione, la pretesa dell'odierna ricorrente sarebbein ogni caso risultata infondata, dal momento che l'ordinanza mede-sima rimetteva la liquidazione dei compensi per lavori di somma ur-genza alla Prefettura, previa verifica della congruità del prezzo da partedi un'apposita [OSCURATO:PERSONA].La Corte salernitana, quindi, ha evidenziato che, essendo stato an-che dedotto dal COMUNE Dl SIANO che in favore dell'appellante eranogià stati liquidati dal Prefetto gli importi ritenuti congrui, lo stesso CO-MUNE Dl SIANO non rivestiva la titolarità del lato passivo dell'obbliga-zione, e la domanda non poteva trovare accoglimento neppure nei con-fronti di alcuna delle altre Amministrazioni chiamate in causa, nonavendo l'odierna ricorrente dedotto gli elementi costitutivi di una bendiversa domanda con la quale avrebbe dovuto dedurre l'incongruitàdegli importi già liquidati e che non era stata formulata.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Salernoricorre [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.Resiste con controricorso il COMUNE Dl SIANO.Si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione alla di-scussione il MINISTERO DELL'INTERNO.Sono rimaste intimate le altre Amministrazioni.4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce “violazione dell'art. 2909c.c. (violazione del principio di ottemperanza al giudicato esterno)”.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026La ricorrente richiama – come ha già fatto nei precedenti gradi digiudizio – la decisione di questa Corte a Sez. U, n. 6998 del 24/03/2010, ed argomenta che la medesima, in quanto adottata in contro-versia che vedeva come parte lo stesso COMUNE Dl SIANO, risulta ido-nea ad integrare un giudicato esterno rispetto al quale i giudici di me-rito avrebbero erroneamente deciso in modo difforme, in quanto dettadecisione, seppur adottata in tema di giurisdizione, avrebbe comunqueaffermato che le fattispecie di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidentedel Consiglio dei Ministri n. 2789/1998 sono disciplinate esclusiva-mente da tale previsione, risultando quindi inoperante l'onere di suc-cessiva regolarizzazione dell'impegno di spesa di cui all'art. 35, commaterzo, del D. Lgs. n. 77/1995.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, testualmente, “A) vio-lazione e falsa applicazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio n.2789 del 15 giugno 1988 anche in relazione al principio lex specialisderogat generali, nonché in relazione all'art. 24 della Carta costituzio-nale (diritto alla difesa), B) falsa applicazione dell'art. 35 comma IIIdel d.lgs. 77/95 in relazione all'ordinanza predetta”.Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d'appello di Sa-lerno:− da un lato, avrebbe erroneamente escluso la valenza deroga-toria dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio deiMinistri n. 2789/1998 rispetto all'art. 35, comma terzo, D. Lgs.n. 77/1995, laddove la prima previsione, in quanto legge spe-ciale, verrebbe a derogare alla legge generale e comporte-rebbe, quindi, l'esclusione dell'onere di successiva regolarizza-zione dell'impegno di spesa;− dall'altro lato, nell'affermare l'intangibilità delle valutazionidella [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in una compres-Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026sione del diritto alla difesa processuale in contrasto con l'art.24 della Costituzione.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, testualmente, “violazionee falsa applicazione di legge (art. 163, commi 3 e 4 del c.p.c.) – anchein relazione alla violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Presi-denza del Consiglio n. 2789 del 15 giugno 1988 ed alla violazione delloart. 24 della Costituzione”.Si censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui lastessa ha ritenuto che la ricorrente avesse omesso di formulare unadomanda volta a contestare la quantificazione del corrispettivo ritenutacongrua dalla [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente, richiamati gli esiti della CTU svolta nel giudizio diprime cure – dai quali si evincerebbe in ogni caso una non correttaquantificazione da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] – obiettache la decisione della Corte avrebbe violato sia l'ordinanza più volterichiamata, sia l'art. 24 della Costituzione, giacché “quanto alla viola-zione dell'O.M. perché in alcun modo la stessa delinea una forma spe-cifica di impugnativa ovvero di contestazione delle conclusioni cuigiunge la Commissione circa i compensi spettanti alle imprese, la-sciando pertanto, alle imprese stesse la possibilità di attivare le azionigiudiziarie più opportune in relazione alla tutela dei propri diritti;quanto all'art. 24 della Costituzione, perché con siffatto argomentare,la Corte d'Appello di Salerno, di fatto, circoscrive la possibilità di atti-vare l'azione diretta all'accertamento di un credito, ed al pagamentodello stesso, esclusivamente nell'ambito di un non meglio definito giu-dizio di impugnazione, sul modello viene da dire delle impugnazioninella materia delle indennità dovute in presenza di procedure di espro-priazione per pubblica utilità”.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026Ribadisce, infine, che la causa petendi della propria domanda inve-stiva anche la non congruità delle determinazioni della CommissioneUnitaria, argomentando che “il coinvolgimento degli [OSCURATO:PERSONA] silimita, per l'appunto alla mera funzione del finanziamento, ma nullasposta, né rispetto alla natura dell'azione promossa, né in ordine allatitolarità dell'Ente circa l'obbligazione maturata nei confronti dell'im-presa creditrice (e dunque il Comune di Siano)” e che “l'attività di fi-nanziamento riferendosi al mero “ aiuto” che lo Stato ha inteso ricono-scere agli Enti territoriali” non determina “né un mutamento della tito-larità'/legittimazione passiva dell'Ente che ha commissionato l'opera edha beneficiato della stessa, né la natura della relativa azione giudiziariache resta pertanto, di natura contrattuale”, essendo quindi la Corteterritoriale incorsa nella violazione dell'art. 163 c.p.c. nel momento incui ha negato rilevanza all'estensione della domanda operata dalla ri-corrente alle Amministrazioni chiamate in causa.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.È sufficiente, invero, osservare che la decisione di questa Corte, ilcui giudicato viene invocato dal mezzo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6998del 24/03/2010), oltre ad essere stata assunta tra parti non piena-mente coincidenti con quelle del presente giudizio, ha statuito unica-mente sul profilo della giurisdizione, senza in alcun modo affermare –come invece sostiene l'odierna ricorrente – il principio per cui, a fatti-specie come quella ora in esame, sarebbe applicabile unicamente l'art.9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998,dovendosi anzi rilevare che questa Corte, in detta decisione, viene arichiamare – come del resto rilevato anche dalla decisione impugnata– proprio l'art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995 (pag. 9), senzaquindi in alcun modo escludere l'applicabilità dell'onere di regolarizza-zione dell'impegno di spesa, da tale ultima previsione contemplato.Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/20263. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Giova premettere che la decisione impugnata viene a basarsi sudue distinte rationes decidendi.La prima è ravvisabile nell'affermazione dell'applicabilità dell'oneredi regolarizzazione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 35, commaterzo, D. Lgs. n. 77/1995 anche ai lavori di somma urgenza disposti aisensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin. 2789/1998.La seconda è costituita dall'affermazione per cui, anche volendoipotizzare l'esclusiva applicabilità della previsione da ultimo citata – conconseguente deroga al vincolo di successiva regolarizzazione – nel casodi specie la liquidazione dei compensi per i lavori effettuati dall'odiernaricorrente era stata effettuata, ai sensi dello stesso art. 9 dell'ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998, senza che l'o-dierna ricorrente avesse formulato alcuna censura relativamente allasua congruità.Operata tale premessa, si deve rilevare il carattere assolutamenteapodittico – peraltro già rilevato dalla decisione impugnata – della tesidella ricorrente per cui l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consi-glio dei Ministri n. 2789/1998 verrebbe a costituire deroga integraleall'art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995 e quindi all'onere di rego-larizzazione dell'impegno di spesa da tale ultima previsione contem-plato.Non vale, a tal fine, invocare genericamente – come fa la ricorrente– il principio lex specialis derogat generali, giacché la ricorrente omettedi considerare che l'affidamento di lavori di somma urgenza di cuiall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998 trova il proprio fondamento proprio nell'art. 35, comma terzo, D.Lgs. n. 77/1995 – come rammentato da questa Corte proprio nel pre-Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026cedente invocato dalla ricorrente – senza prevedere deroga a quest'ul-tima ed anzi dovendo essere necessariamente interpretato e coordi-nato con la stessa.L'operatività dell'onere di regolarizzazione dell'impegno di spesaanche in relazione ai lavori di somma urgenza trova, del resto, pienaspiegazione nell'esigenza di non operare una ulteriore deroga alle re-gole generali sull'appalto di opere pubbliche rispetto a quella giàespressamente prevista dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente delConsiglio dei Ministri n. 2789/1998 quanto alla scelta delle ditte inca-ricate.Se, infatti, la situazione di urgenza giustifica l'incarico diretto deilavori, non essendo le procedure ordinarie compatibili con esigenze diimmediatezza a causa della improrogabilità che caratterizza l'esecu-zione degli interventi, non altrettanto è a dirsi per la verifica a valledella congruità del corrispettivo e per il rispetto delle regole generaliconcernenti l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, la de-roga alle quali, anzi, non potrebbe trovare alcuna giustificazione nellaurgenza dei lavori - come dallo stesso art. 35, comma terzo, D. Lgs. n.77/1995 stabilito e come, del resto, da questa stessa Corte in passatochiarito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19037 del 03/09/2010) – trattan-dosi di onere posto “a valle” dell'esecuzione dei lavori e quindi inidoneoad ostacolarne o procrastinarne l'esecuzione.Si deve, quindi, affermare il principio per cui, nell'ipotesi di effet-tuazione di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanzadel Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789/1998, trova applica-zione il disposto di cui all'art. 35, comma terzo, D. Lgs. n. 77/1995,con la conseguenza che la richiesta di effettuazione dei lavori medesimidovrà essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni eche, in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura diSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026spesa, non potrà ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatoriotra l'Amministrazione ed il terzo, il quale non può vantare un diritto alcompenso.Risulta, a questo punto, inammissibile la seconda parte della do-glianza formulata nel motivo – con la quale si argomenta che la deci-sione impugnata avrebbe erroneamente affermato la intangibilità dellaliquidazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] contemplata dallostesso art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.2789/1998 – e ciò per una duplice ragione.La prima è costituita dal fatto che la censura non coglie la ratio delladecisione impugnata, la quale non ha affermato la intangibilità dellevalutazioni della [OSCURATO:PERSONA], ma ha rilevato che l'odiernaricorrente non aveva contestato – come pure avrebbe potuto fare – lacongruità di tali valutazioni.La seconda discende dal principio per cui, qualora la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e auto-nome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes de-cidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, lecensure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di do-glianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre,stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della deci-sione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass.Sez. 5 - Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordi-nanza n. 22753 del 3/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del24/05/2006).4. Alla luce del principio appena richiamato deve essere dichiaratal'inammissibilità del terzo ed ultimo motivo di ricorso, il quale censura,nuovamente, la seconda ratio decidendi, risultando la prima ratio dellaSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026decisione impugnata sufficiente a sorreggere la decisione medesima,non senza rilevare che, anche in questo caso, le censure della ricor-rente comunque non si confrontano con la ratio censurata, non avendola Corte territoriale in alcun modo affermato né che le decisioni dellaCommissione Unitaria sono intangibili né che le stesse devono esserecontestate con uno speciale mezzo di impugnazione, ma essendosi laCorte territoriale limitata a rilevare che la ricorrente avrebbe dovutoporre a base della propria domanda una censura di inadeguatezza delcompenso già liquidato, mentre tale censura non era stata formulata,risultando le contestazioni della ricorrente sul punto del tutto privedella necessaria specificità ex art 366 c.p.c.5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 ottobre 2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 12 di 12P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Sez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 12425/2020Numero sezionale 3665/2025Numero di raccolta generale 7465/2026Data pubblicazione 28/03/2026condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 ottobre 2025.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 12425/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 12 di 12