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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20685/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2590 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 169/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 446/2019;Numero registro generale 11701/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2590/2026Numero di raccolta generale 20685/202625/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Con sentenza del 7.3.2022 n. 169, la Corte d’appello di Lecce –sezione distaccata di Taranto - accoglieva il gravame propostodall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto cheaveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di addebito, relativo all’anno 2011, per € 3.132,38,dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art.2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva procedutod’ufficio.La Corte d’appello riteneva sussistente l’obbligo di iscrizione allaGestione Separata e nella specie, non prescritti i crediti,dovendosi applicare l’istituto della sospensione dellaprescrizione, per l’occultamento doloso del debito contributivo,ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., per la mancata compilazionedel quadro RR, riferito ai proventi della propria attività, utile alcalcolo dei contributi per la gestione separata.

Inoltre, lamedesima Corte d’appello riteneva di applicare le sanzioni,secondo il regime dell’evasione e non dell’omissione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria,mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c.,dell’art. 2 commi 26 – 31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 deld.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCMNumero registro generale 11701/202210.6.2010, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., inN umero sezionale 2590/2026Numero di raccolta generale 20685/2026quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ravvisato, aiData pubblicazione 18/06/2026sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., un’ipotesi di sospensione deitermini di prescrizione, ritenendo che la mancata compilazionedel quadro RR da parte del Longone, potesse costituire undoloso occultamento del debito contributivo verso l’enteprevidenziale.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 18 comma 12 del DLn. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11,dichiarato incostituzionale con sentenza n. 104/22 della CorteCostituzionale, nella parte in cui non prevede che gli avvocatidel libero foro non iscritti alla Cassa di Previdenza forense, permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volumed’affari, di cui all’art. 22 della legge n. 576/80, tenuti all’obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] costituita presso l’Inps,siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili, per l’omessa iscrizione, conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non c’è unautomatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito, in quanto il giudice del meritodeve esprimere un accertamento in concreto per verificare se lamancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomaticodi una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21); ma nellaspecie, la Corte d’appello non ha svolto un effettivoaccertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancatacompilazione del quadro RR, accreditando l’erroneo assunto diun automatismo nell’attribuire de plano, la mala fede alNumero registro generale 11701/2022Numero sezionale 2590/2026contribuente per non aver compilato il quadro RR (cfr. pNpu.m5er oe d i 6ra ccolta generale 20685/2026Data pubblicazione 18/06/2026della sentenza impugnata).Ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo, e la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla medesima corte di appello, in diversacomposizione, che alla luce dei principi su esposti procederà adun nuovo esame della controversia.

Alla corte del rinvio èdemandata inoltre la regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2590 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 169/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 446/2019;Numero registro generale 11701/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2590/2026Numero di raccolta generale 20685/202625/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Con sentenza del 7.3.2022 n. 169, la Corte d’appello di Lecce –sezione distaccata di Taranto - accoglieva il gravame propostodall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto cheaveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di addebito, relativo all’anno 2011, per € 3.132,38,dall’iscrizione di quest’ultimo alla gestione separata di cui all’art.2 comma 26 della legge n. 335/95, cui l’Inps aveva procedutod’ufficio.La Corte d’appello riteneva sussistente l’obbligo di iscrizione allaGestione Separata e nella specie, non prescritti i crediti,dovendosi applicare l’istituto della sospensione dellaprescrizione, per l’occultamento doloso del debito contributivo,ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., per la mancata compilazionedel quadro RR, riferito ai proventi della propria attività, utile alcalcolo dei contributi per la gestione separata. Inoltre, lamedesima Corte d’appello riteneva di applicare le sanzioni,secondo il regime dell’evasione e non dell’omissione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre percassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria,mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 c.c.,dell’art. 2 commi 26 – 31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 deld.lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del DPR n. 435/01 e del DPCMNumero registro generale 11701/202210.6.2010, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., inN umero sezionale 2590/2026Numero di raccolta generale 20685/2026quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ravvisato, aiData pubblicazione 18/06/2026sensi dell’art. 2941 n. 8 c.c., un’ipotesi di sospensione deitermini di prescrizione, ritenendo che la mancata compilazionedel quadro RR da parte del Longone, potesse costituire undoloso occultamento del debito contributivo verso l’enteprevidenziale.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 18 comma 12 del DLn. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11,dichiarato incostituzionale con sentenza n. 104/22 della CorteCostituzionale, nella parte in cui non prevede che gli avvocatidel libero foro non iscritti alla Cassa di Previdenza forense, permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volumed’affari, di cui all’art. 22 della legge n. 576/80, tenuti all’obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] costituita presso l’Inps,siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili, per l’omessa iscrizione, conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non c’è unautomatismo tra mancata compilazione del quadro RR eoccultamento doloso del debito, in quanto il giudice del meritodeve esprimere un accertamento in concreto per verificare se lamancata compilazione del predetto quadro RR sia sintomaticodi una volontà di occultamento (Cass. n. 37529/21); ma nellaspecie, la Corte d’appello non ha svolto un effettivoaccertamento, ma ha solo espresso congetture sulla mancatacompilazione del quadro RR, accreditando l’erroneo assunto diun automatismo nell’attribuire de plano, la mala fede alNumero registro generale 11701/2022Numero sezionale 2590/2026contribuente per non aver compilato il quadro RR (cfr. pNpu.m5er oe d i 6ra ccolta generale 20685/2026Data pubblicazione 18/06/2026della sentenza impugnata).Ne segue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo, e la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio alla medesima corte di appello, in diversacomposizione, che alla luce dei principi su esposti procederà adun nuovo esame della controversia. Alla corte del rinvio èdemandata inoltre la regolazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026Il Presidente
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