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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23356/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 15 giugno 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata di un assegno bancario, con recidiva reiterata.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito e, in particolare, la Corte territoriale, a pagina 2, con motivazione adeguata e priva delle lamentate carenze giustificative, ha sottolineato come l'applicazione della recidiva dovesse confermarsi in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato al momento del fatto, poiché la commissione del reato per cui si procede rappresentava segno evidente della marcata indifferenza del prevenuto al motivo inibitorio derivante dalle precedenti esperienze giudiziarie e, quindi, sintomo di spiccata e accresciuta capacità a delinquere dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 28 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 15 giugno 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata di un assegno bancario, con recidiva reiterata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito e, in particolare, la Corte territoriale, a pagina 2, con motivazione adeguata e priva delle lamentate carenze giustificative, ha sottolineato come l'applicazione della recidiva dovesse confermarsi in considerazione dei plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato al momento del fatto, poiché la commissione del reato per cui si procede rappresentava segno evidente della marcata indifferenza del prevenuto al motivo inibitorio derivante dalle precedenti esperienze giudiziarie e, quindi, sintomo di spiccata e accresciuta capacità a delinquere dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n, 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23356/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris