CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X92WC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano, con l'impugnata sentenza, dichiarava Mohamad HASSNAOUI colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter D.L.vo 286/98 - contestatogli per non avere ottemperato all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Taranto, fatto accertato il 13/10/2016- e, per l'effetto, lo condannava alla pena di euro 10.000,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo Difensore deducendo come unico motivo l'assenza di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di un giustificato motivo per cui lo straniero si era trattenuto sul territorio nazionale. 3. L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. Va ricordato che, come affermato da questa Corte, la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016 - dep. 12/09/2016, P.G. in proc. EI Kadri, Rv. 268101). Nessuna prova è stata fornita della sussistenza del giustificato motivo idoneo a scriminare la condotta illecita, avendo il ricorrente omesso di indicare elementi a proprio favore circa la stessa possibilità oggettiva e soggettiva di ottemperare all'ordine di allontanamento ricevuto. Secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, la norma incriminatrice contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, che richiede il requisito della insussistenza di un «giustificato motivo» per l'inottemperanza, quale elemento costitutivo della fattispecie sanzionata, assegna al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, se consentito, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale, ma all'imputato incombe l'onere di allegare i motivi del proprio agire, che normalmente non possono essere conosciuti dal giudicante. La doglianza è perciò talmente generica da risultare meramente dilatoria, in quanto non si cura di specificare quale ragione fosse stata addotta e trascurata dal giudice di merito.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm