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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 13628/2024

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e - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 15285/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], soc. coop.

AGRICOLA, elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal qual e è rappres. e di fesa , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e dife se , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 998 /2 3 della Corte d ’appello di L’Aquila , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i l Tribunale di Pescara accoglieva l’opposizione al d ecreto emesso il 22.12.06, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] coop.

Agricola, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di euro 158.816,29 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02,a favore dell’[OSCURATO:PERSONA].

Il credito in questione era fondato su lodo arbitrale irrituale emesso all’esito del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del 24.8.15 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di recesso formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] per mancanza di giusta causa; all’esito di tale giudizio, la suddetta delibera era stata ritenuta legittima, pur avendo l’arbitro dato atto dell’intervenuta causa di risoluzione del rapporto societario che, pertanto, veniva dichiarato interrottocon decorrenza dal 14.1.16, data della comunicazione della delibera di espulsione del socio adottata dal consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] il 23.12.15, ai sensi dell’art. 8 dello statuto.

Al riguardo, il Tribunale rilevavache: l’oggetto del giudizio consisteva in via esclusiva nell’accertamento della legittimità o meno della delibera del 24.8.15 con la quale il Consiglio d’amministrazione della cooperativa aveva ritenuto illegittimo il suddetto recesso esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA]; non era stata impugnata innanzi all’arbitro la delibera di espulsione del socio, intervenuta il 23.12.15, in pendenza dello stesso giudizio arbitrale; l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnare la delibera d’espulsione nel termine di decadenza di 60 gg. dalla sua comunicazione; in questa sede era dunque inibito qualunque sindacato sulla suddetta delibera che non era oggetto del giudizio arbitrale e, pertanto, sulle conseguenze sanzionatorie che con essa erano state applicate nei confronti della creditrice opposta; il controcredito della [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimamente opponibile in compensazione con il credito azionato attraverso il decreto ingiuntivo opposto.

Con sentenza del 22.6.23, la Corte territoriale ha acco lto in parte l’appello di Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Emidio, quali eredidi LeoneCostantini - titolare della suddetta Azienda agricola - e in riforma della sentenza impugnata, ha condann ato l’appellata a pagare agli appellanti la somma di euro 70.115,30, oltre interessi sulla somma di euro 35.816,34 dalla notifica del decreto ingiuntivoal saldo.

Al riguardo, la Corte d’appello ha osservato che: l’arbitro aveva in concreto deciso anche sulla legittimità della delibera d’esclusione del socio ritenendola valida ed idonea a far cessare il vincolo associativo; l’omessa pronuncia sulle sanzioni e sulle penali per difetto di domanda riconvenzionale o eccezione in sede arbitrale, non poteva comportare la preclusione dell’eccezione di compensazione impropria, oggetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dato che il lodo aveva sciolto il vincolo, ma non aveva esaminato la liceità delle sanzioni e della penale, sicché il Tribunale ben poteva procedere all’accertamento contabile del saldo delle contrapposte partite di dare ed avere; era fondata la doglianza relativa al non aver il Tribunale espunto dall’ammontare della sanzione i costi di gestione diversi dalla penale, nonostante fossero stati addebitati in mancanza di previsioni statutarie; pertanto, a fronte del decretointimante il pagamento della somma complessiva di euro 158.816,29, l’opposizione accolta riguardava la somma di euro 123.001,00 posta in compensazione, da ridurre ad euro 55.885,70 alla luce delle non compensabilità della somma di euro 70.115,30 imputata a contributo per i costi di gestione, la parte appellata era da condannare al pagamento della somma di euro 70.115,30 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA], soc. coop.

Agricola,ricorre in cassazione con due motivi, illustrati damemoria.

Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Emidio, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 808 ter, c.p.c., 2533, 1372, 1362, 1363, c.c., per aver la Corte d’appello violato i canoni ermeneutici relativi all’interpretazione del lodo arbitrale, e di conseguenza per non aver dichiarato la decadenza dal dirittod’impugnare la delibera del consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] coop.del

23.12.15. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbiadeciso anche sulla questione della legittimità della delibera d’esclusione del socio, sebbene le parti avessero escluso dall’ambito del lodo tale questione, a nulla rilevando che l’arbitro avesse dichiarato la cessazione del vincolo sociale senza esprimersi in ordine alle motivazioni contenute nella suddetta delibera del 23.12.15, cessazione che anzi era afferente alladelibera impugnata del

24.8.15. Il secondo motivo deduce illogicità ed apparenza della motivazione, in relazione agli artt. 808 ter c.p.c., 112 c.p .c., 1373, c.c., per aver la Corte d’appello disatteso i limiti fissati per l’i mpugnazione del lodo, decidendoultra petita.

In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia affermato che oggetto del lodo non era solo la delibera del 24.8.15, ma anche quella del 23.12.15, pronunciando in contrasto inconciliabile con il contenuto del lodo arbitrale.Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 808 ter c.p.c., per aver la Corte d’appello affermatoche il lodo derivante da arbitrato irrituale, avendo efficacia transattiva , non poteva che integralmente comporre la controversia, tenendo conto dei quesiti formulati dalle parti, incidendo sulla determinazione e sulla liquidazione dei reciproci rapporti economici, come tali non più modificabili, conseguendone che non avrebberopotuto essere trattate in altra sede lequestioni della penale , delle sanzioni e della compensazione.

In altri termini, la ricorrente assume che le due domande, sulla delibera di illegittimità del recesso e sulla delibera di esclusionedel socio, erano connesse e non autonome,e dunque la decisione di equità che aveva determinato lo scioglimento del vincolo aveva definitointegralmente la controversia.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 808 terc.p.c., per aver la Corte territorialeritenuto che l’eccezione di compensazione non era preclusa dal lodo irrituale pronunciato secondo equità, stante la mancata eccezione in sede arbitrale, in quanto il lodo aveva definito integralmente i rapporti tra le parti, mentre non era stata sollevata l’eccezione di compensazione.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1346, 1418, 1382, c.c., per aver la Corte d’appello determinato la penale sulla base di parametri individuati unilateralmente dal consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ex post, al momento dell’esclusione del socio (10 euro per quintale di capacità di conferimento delle uve),data anche la nullità della clausola statutaria attributiva di tale potere allo stesso consiglio d’amministrazione.

Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 1384 c.c., per non aver la Corte d’appellopronunciato d’ufficio sulla iniquità della penale, ai fini di una sua riduzione, questione considerata invece assorbita.

La ricorrente si duole che tale penale sia stata irrogata unilateralmente dalla suddetta azienda, sulla base della clausola statutaria viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, in misura eccessiva se rapportata all’interesse del creditore (10 euro per quintale di capacità di conferimento annua delle uvedel socio escluso, per complessivi euro 52.885,70).

I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto volti a censurare il merito interpretativo, e non a far valere i criteri legali d’interpretazione.

Invero, la Corte d’Appello ha fornito la propria interpretazione di un testo negoziale,quale la decisione sull’arbitrato irrituale utilizzando in modo integrato il dato letterale nel suo contenuto (in tutta la parte in cui ha ritenuto sussistenti le condotte inadempienti della cantina nel conferimento delle uve per le annate indicate, e nella coincidenza temporale dello scioglimento unilaterale del vincolo associativo con l’efficacia della delibera di esclusione).

Al riguardo, va osservato che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva .

Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodoirrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agliarbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (Cass., n. 14986/21).

Inoltre, circa il secondo motivo, si deve aggiungere che n on sono ravvisabili preclusioni processuali per l’ingresso di una domanda od eccezione nell’arbitrato irrituale e che l’accertamento della delibera di esclusione era stato introdotto nel rispetto dei termini previsti dalla norma codicistica sull’impugnazione della deliberazione di esclusione del socio della cooperativa.

L’arbitro aveva solo omesso di decidere sulla penale ma aveva accertato, in quanto investito della verifica della legittimità della delibera di esclusione,le condotte inadempienti della Cantina coop. per le quali erano previste sanzioni e penali sulle quali aveva omesso la decisione perché non richieste.

Il Tribunale ha ritenuto proponibile l’eccezione di compensazione impropria su sanzioni e penali e ha revocato il decreto ingiuntivo.

La Corte d’Appello ha espunto dal controcredito i costi di gestione aggiunti alle sanzioni perché indeterminati e statutariamente non previsti; ha aggiunto gli interessi a carico della Cantina coop. sulla somma già versata solo in conto capitale.

I primi due motividel ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sonoinfondati.

Il collegio ritiene, al riguardo, non condivisibilela doglianza in questione in quanto, anzitutto, l’effetto transattivoconnesso al lodo irrituale è da intendere limitato all’oggetto devoluto e non può estendersi alle altre questioni rispetto alle quali s’invoca, dunque, un’efficacia preclusiva non configurabile.

Invero, l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva.

Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irritualeha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (Cass., n. 14986/21).

Deve dunque ritenersi che l’oggetto del lodo sia circoscritto alla questione del recesso del socio e non s’estenda alle altre questioni rispetto alle quali non può invocarsi l’efficacia sostanziale del giudicato.

Invero, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi(Cass., n. 1760/06; n. 6830/14).

Nella specie, l’oggetto del lodo riguardava l’impugnazione della delibera del 24.8.15 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] coop. aveva rigettato la richiesta di recesso formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] per mancanza di giusta causa; pertanto, l’efficacia del lodo non s’estende alle altre questioni, afferenti alla compensazione, alle sanzioni e alla penale, in quanto fondate su diverse causae petendi.

Il terzo motivo è fondato.

In materia diclausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può esseredeterminata o determinabilesulla base di un criterio predeterminato, quantunque ladeterminazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento (Cass., n. 11548/23).

Nel caso concreto, l’art. 8 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] coop. agricola, c. 3 e 4, dispone che: ”i soci esclusi sono passibili di una penale per il solo fatto dell’inadempienza che ha dato luogo all’esclusione in proporzione alla propria capacità di conferimento; la penale è determinata dal C.d.A. nella stessa delibera di esclusione, fatta salva la facoltà del predetto organo di richiedere il ristori del maggior danno”.

Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che la censura di nullità della suddetta clausola statutaria per indeterminatezza dell’oggetto fosse infondata, in quanto: l’appellante non aveva contestato la misura della penale che era stata irrogata in ragione di 10 euro al quintale per le campagne 2011, 2012, 2014, 2015 in base alla capacità di conferimento determinata per ciascun anno; tale clausola non contemplava un’assoluta indeterminatezza, essendo semmai generica, da interpretare nel senso che la penale ammontava ad euro 10 per ciascun quintale da conferire.

Va osservato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il ché può essere pregiudicato dalla possibilità che lamisura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (Cass., n. 24790/17; n. 5513/08).

E’ stato altresì affermato che, n ei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso(Cass., n. 8731/23, con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare).

Nella specie, il collegio ritiene che la citata disposizione statutaria, secondo la quale la penale è determinata in proporzione alla capacità di conferimento del socio escluso, sia nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto.

Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d‘appello, la commisurazione della penale sulla base della suddetta proporzione rappresenta un parametro indeterminato o indeterminabile, in mancanza di elementi utilizzabili per la verifica di tale proporzione, indicati nello stesso statuto, per cui, di fatto, la penale in questione risulta determinata in maniera unilaterale dalla [OSCURATO:PERSONA] coop., nella misura di 10 euro per quintale, in mancanza di qualunque criterio suscettibile di esprimere l’effettiva capacità di conferimento dell’uva da parte dell’Azienda agricola Leone.

L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto.

Per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi delricorso principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentaleed accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il quarto.Cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rel. ORDINANZA sul ricorso 15285/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. AGRICOLA, elett.te dom ic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal qual e è rappres. e di fesa , per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; D’[OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappres. e dife se , per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 998 /2 3 della Corte d ’appello di L’Aquila , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i l Tribunale di Pescara accoglieva l’opposizione al d ecreto emesso il 22.12.06, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] coop. Agricola, con il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di euro 158.816,29 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02,a favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. Il credito in questione era fondato su lodo arbitrale irrituale emesso all’esito del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera del 24.8.15 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di recesso formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] per mancanza di giusta causa; all’esito di tale giudizio, la suddetta delibera era stata ritenuta legittima, pur avendo l’arbitro dato atto dell’intervenuta causa di risoluzione del rapporto societario che, pertanto, veniva dichiarato interrottocon decorrenza dal 14.1.16, data della comunicazione della delibera di espulsione del socio adottata dal consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] il 23.12.15, ai sensi dell’art. 8 dello statuto. Al riguardo, il Tribunale rilevavache: l’oggetto del giudizio consisteva in via esclusiva nell’accertamento della legittimità o meno della delibera del 24.8.15 con la quale il Consiglio d’amministrazione della cooperativa aveva ritenuto illegittimo il suddetto recesso esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA]; non era stata impugnata innanzi all’arbitro la delibera di espulsione del socio, intervenuta il 23.12.15, in pendenza dello stesso giudizio arbitrale; l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnare la delibera d’espulsione nel termine di decadenza di 60 gg. dalla sua comunicazione; in questa sede era dunque inibito qualunque sindacato sulla suddetta delibera che non era oggetto del giudizio arbitrale e, pertanto, sulle conseguenze sanzionatorie che con essa erano state applicate nei confronti della creditrice opposta; il controcredito della [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimamente opponibile in compensazione con il credito azionato attraverso il decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza del 22.6.23, la Corte territoriale ha acco lto in parte l’appello di Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Emidio, quali eredidi LeoneCostantini - titolare della suddetta Azienda agricola - e in riforma della sentenza impugnata, ha condann ato l’appellata a pagare agli appellanti la somma di euro 70.115,30, oltre interessi sulla somma di euro 35.816,34 dalla notifica del decreto ingiuntivoal saldo. Al riguardo, la Corte d’appello ha osservato che: l’arbitro aveva in concreto deciso anche sulla legittimità della delibera d’esclusione del socio ritenendola valida ed idonea a far cessare il vincolo associativo; l’omessa pronuncia sulle sanzioni e sulle penali per difetto di domanda riconvenzionale o eccezione in sede arbitrale, non poteva comportare la preclusione dell’eccezione di compensazione impropria, oggetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, dato che il lodo aveva sciolto il vincolo, ma non aveva esaminato la liceità delle sanzioni e della penale, sicché il Tribunale ben poteva procedere all’accertamento contabile del saldo delle contrapposte partite di dare ed avere; era fondata la doglianza relativa al non aver il Tribunale espunto dall’ammontare della sanzione i costi di gestione diversi dalla penale, nonostante fossero stati addebitati in mancanza di previsioni statutarie; pertanto, a fronte del decretointimante il pagamento della somma complessiva di euro 158.816,29, l’opposizione accolta riguardava la somma di euro 123.001,00 posta in compensazione, da ridurre ad euro 55.885,70 alla luce delle non compensabilità della somma di euro 70.115,30 imputata a contributo per i costi di gestione, la parte appellata era da condannare al pagamento della somma di euro 70.115,30 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA], soc. coop. Agricola,ricorre in cassazione con due motivi, illustrati damemoria. Anna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Emidio, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 808 ter, c.p.c., 2533, 1372, 1362, 1363, c.c., per aver la Corte d’appello violato i canoni ermeneutici relativi all’interpretazione del lodo arbitrale, e di conseguenza per non aver dichiarato la decadenza dal dirittod’impugnare la delibera del consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] coop.del 23.12.15. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbiadeciso anche sulla questione della legittimità della delibera d’esclusione del socio, sebbene le parti avessero escluso dall’ambito del lodo tale questione, a nulla rilevando che l’arbitro avesse dichiarato la cessazione del vincolo sociale senza esprimersi in ordine alle motivazioni contenute nella suddetta delibera del 23.12.15, cessazione che anzi era afferente alladelibera impugnata del 24.8.15. Il secondo motivo deduce illogicità ed apparenza della motivazione, in relazione agli artt. 808 ter c.p.c., 112 c.p .c., 1373, c.c., per aver la Corte d’appello disatteso i limiti fissati per l’i mpugnazione del lodo, decidendoultra petita. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia affermato che oggetto del lodo non era solo la delibera del 24.8.15, ma anche quella del 23.12.15, pronunciando in contrasto inconciliabile con il contenuto del lodo arbitrale.Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione dell’art. 808 ter c.p.c., per aver la Corte d’appello affermatoche il lodo derivante da arbitrato irrituale, avendo efficacia transattiva , non poteva che integralmente comporre la controversia, tenendo conto dei quesiti formulati dalle parti, incidendo sulla determinazione e sulla liquidazione dei reciproci rapporti economici, come tali non più modificabili, conseguendone che non avrebberopotuto essere trattate in altra sede lequestioni della penale , delle sanzioni e della compensazione. In altri termini, la ricorrente assume che le due domande, sulla delibera di illegittimità del recesso e sulla delibera di esclusionedel socio, erano connesse e non autonome,e dunque la decisione di equità che aveva determinato lo scioglimento del vincolo aveva definitointegralmente la controversia. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 808 terc.p.c., per aver la Corte territorialeritenuto che l’eccezione di compensazione non era preclusa dal lodo irrituale pronunciato secondo equità, stante la mancata eccezione in sede arbitrale, in quanto il lodo aveva definito integralmente i rapporti tra le parti, mentre non era stata sollevata l’eccezione di compensazione. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1346, 1418, 1382, c.c., per aver la Corte d’appello determinato la penale sulla base di parametri individuati unilateralmente dal consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA], ex post, al momento dell’esclusione del socio (10 euro per quintale di capacità di conferimento delle uve),data anche la nullità della clausola statutaria attributiva di tale potere allo stesso consiglio d’amministrazione. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 1384 c.c., per non aver la Corte d’appellopronunciato d’ufficio sulla iniquità della penale, ai fini di una sua riduzione, questione considerata invece assorbita. La ricorrente si duole che tale penale sia stata irrogata unilateralmente dalla suddetta azienda, sulla base della clausola statutaria viziata da nullità per indeterminatezza dell’oggetto, in misura eccessiva se rapportata all’interesse del creditore (10 euro per quintale di capacità di conferimento annua delle uvedel socio escluso, per complessivi euro 52.885,70). I due motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili in quanto volti a censurare il merito interpretativo, e non a far valere i criteri legali d’interpretazione. Invero, la Corte d’Appello ha fornito la propria interpretazione di un testo negoziale,quale la decisione sull’arbitrato irrituale utilizzando in modo integrato il dato letterale nel suo contenuto (in tutta la parte in cui ha ritenuto sussistenti le condotte inadempienti della cantina nel conferimento delle uve per le annate indicate, e nella coincidenza temporale dello scioglimento unilaterale del vincolo associativo con l’efficacia della delibera di esclusione). Al riguardo, va osservato che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva . Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodoirrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agliarbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (Cass., n. 14986/21). Inoltre, circa il secondo motivo, si deve aggiungere che n on sono ravvisabili preclusioni processuali per l’ingresso di una domanda od eccezione nell’arbitrato irrituale e che l’accertamento della delibera di esclusione era stato introdotto nel rispetto dei termini previsti dalla norma codicistica sull’impugnazione della deliberazione di esclusione del socio della cooperativa. L’arbitro aveva solo omesso di decidere sulla penale ma aveva accertato, in quanto investito della verifica della legittimità della delibera di esclusione,le condotte inadempienti della Cantina coop. per le quali erano previste sanzioni e penali sulle quali aveva omesso la decisione perché non richieste. Il Tribunale ha ritenuto proponibile l’eccezione di compensazione impropria su sanzioni e penali e ha revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello ha espunto dal controcredito i costi di gestione aggiunti alle sanzioni perché indeterminati e statutariamente non previsti; ha aggiunto gli interessi a carico della Cantina coop. sulla somma già versata solo in conto capitale. I primi due motividel ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sonoinfondati. Il collegio ritiene, al riguardo, non condivisibilela doglianza in questione in quanto, anzitutto, l’effetto transattivoconnesso al lodo irrituale è da intendere limitato all’oggetto devoluto e non può estendersi alle altre questioni rispetto alle quali s’invoca, dunque, un’efficacia preclusiva non configurabile. Invero, l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irritualeha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.: ne consegue che, ove - come nella specie - venga in discussione quale fosse l'oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d'interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato (Cass., n. 14986/21). Deve dunque ritenersi che l’oggetto del lodo sia circoscritto alla questione del recesso del socio e non s’estenda alle altre questioni rispetto alle quali non può invocarsi l’efficacia sostanziale del giudicato. Invero, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di petitum e di causa petendi(Cass., n. 1760/06; n. 6830/14). Nella specie, l’oggetto del lodo riguardava l’impugnazione della delibera del 24.8.15 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] coop. aveva rigettato la richiesta di recesso formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] per mancanza di giusta causa; pertanto, l’efficacia del lodo non s’estende alle altre questioni, afferenti alla compensazione, alle sanzioni e alla penale, in quanto fondate su diverse causae petendi. Il terzo motivo è fondato. In materia diclausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché la stessa può esseredeterminata o determinabilesulla base di un criterio predeterminato, quantunque ladeterminazione possa aver luogo soltanto "ex post", in un momento successivo al verificarsi dell'inadempimento (Cass., n. 11548/23). Nel caso concreto, l’art. 8 dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] coop. agricola, c. 3 e 4, dispone che: ”i soci esclusi sono passibili di una penale per il solo fatto dell’inadempienza che ha dato luogo all’esclusione in proporzione alla propria capacità di conferimento; la penale è determinata dal C.d.A. nella stessa delibera di esclusione, fatta salva la facoltà del predetto organo di richiedere il ristori del maggior danno”. Ora, la Corte territoriale ha ritenuto che la censura di nullità della suddetta clausola statutaria per indeterminatezza dell’oggetto fosse infondata, in quanto: l’appellante non aveva contestato la misura della penale che era stata irrogata in ragione di 10 euro al quintale per le campagne 2011, 2012, 2014, 2015 in base alla capacità di conferimento determinata per ciascun anno; tale clausola non contemplava un’assoluta indeterminatezza, essendo semmai generica, da interpretare nel senso che la penale ammontava ad euro 10 per ciascun quintale da conferire. Va osservato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il requisito della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per la sua concreta determinazione, il ché può essere pregiudicato dalla possibilità che lamisura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti (Cass., n. 24790/17; n. 5513/08). E’ stato altresì affermato che, n ei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso(Cass., n. 8731/23, con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare). Nella specie, il collegio ritiene che la citata disposizione statutaria, secondo la quale la penale è determinata in proporzione alla capacità di conferimento del socio escluso, sia nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto. Invero, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d‘appello, la commisurazione della penale sulla base della suddetta proporzione rappresenta un parametro indeterminato o indeterminabile, in mancanza di elementi utilizzabili per la verifica di tale proporzione, indicati nello stesso statuto, per cui, di fatto, la penale in questione risulta determinata in maniera unilaterale dalla [OSCURATO:PERSONA] coop., nella misura di 10 euro per quintale, in mancanza di qualunque criterio suscettibile di esprimere l’effettiva capacità di conferimento dell’uva da parte dell’Azienda agricola Leone. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto. Per quanto esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i motivi delricorso principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentaleed accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbito il quarto.Cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia la c