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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19092/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] RUOLO dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 06/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21936 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21936del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BFLDNL 65A01 H501G) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DFNSMN 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RSS DNC65L07 C352T ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 1356881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3831/2022, pubblicatain data 10 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnato l’estratto di ruolo relativo ad un credito di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un credito da Ric. n. 21936/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, as- sumendo la prescrizione di tale credito, per non essere stata validamente notificata la relativa cartella di pagamento.

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado.

Ricorre il Bufalini, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ altr o ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 139 c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/1973, art. 26 D.P.R. 602/1073, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3.

Travisamento erronea interpretazione di atto pubblico (i.e. relata di notifica)… ex art. 360 n. 5 c.p.c.».

Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il ri- lievo dell’inammissibilità della domanda proposta dal Bufalini, per difetto di interesse, vizio rilevabile nella presente sede, an- che di ufficio, ai sensi dell’art. 382 comma 3, c.p.c..

Sono, in proposito, decisive le considerazioni che seguono. 1.1Con l’art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la car- tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore Ric. n. 21936/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione».

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che «in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n.1 della Convenzione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). 1.2Nella specie, il ricorrente ha effettivamente impugnato una cartella di pagamento e i l sottostant e ruol o esattoriale , a di- stanza di anni dalla emissione dalla cartella e in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo che la predett a car- tella non gli sarebbe stat a validamente notificat a .

Egli ha, in altri termini, proposto esattamente la domanda in relazione al cui oggetto la disposizione normativa sopra richiamata ha Ric. n. 21936/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 conformato e delimitato l’interesse ad agire richiesto ai fini della sua ammissibilità, senza attribuire alcun rilievo alle ragioni po- ste a base della stessa (il che esclude che possa aver rilievo, sotto il profilo in esame, anche il momento in cui si sono verifi- cati gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi allegati dall’attore). 1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, nella specie, non risulta regolarmente allegata e, tanto meno, dimostrata la sus- sistenza dello specifico interesse qualificato richiesto dalla di- sposizione appena richiamatache, per quanto sin qui esposto, è senz’altro applicabile nel presente giudizio. 1.4 Va, in definitiva , cassata senza rinvio la decisione impu- gnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la do- manda del Bufalini non poteva essere proposta o proseguita. 2.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è casata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la do- manda non poteva essere proposta o proseguita.

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente com- pensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche tenuto conto della normativa sopravvenuta in corso di causa.

Per questi motivi La Corte: - d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta o proseguita; - dichiara integralmente compensate tra l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] RUOLO dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 06/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21936 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21936del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BFLDNL 65A01 H501G) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DFNSMN 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RSS DNC65L07 C352T ) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F.: 1356881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3831/2022, pubblicatain data 10 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnato l’estratto di ruolo relativo ad un credito di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un credito da Ric. n. 21936/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, as- sumendo la prescrizione di tale credito, per non essere stata validamente notificata la relativa cartella di pagamento. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Bufalini, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’ altr o ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli artt. 139 c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/1973, art. 26 D.P.R. 602/1073, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3. Travisamento erronea interpretazione di atto pubblico (i.e. relata di notifica)… ex art. 360 n. 5 c.p.c.». Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il ri- lievo dell’inammissibilità della domanda proposta dal Bufalini, per difetto di interesse, vizio rilevabile nella presente sede, an- che di ufficio, ai sensi dell’art. 382 comma 3, c.p.c.. Sono, in proposito, decisive le considerazioni che seguono. 1.1Con l’art. 3 bis del decreto - legge 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la car- tella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore Ric. n. 21936/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che «in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n.1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). 1.2Nella specie, il ricorrente ha effettivamente impugnato una cartella di pagamento e i l sottostant e ruol o esattoriale , a di- stanza di anni dalla emissione dalla cartella e in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte dell’agente della riscossione, sostenendo che la predett a car- tella non gli sarebbe stat a validamente notificat a . Egli ha, in altri termini, proposto esattamente la domanda in relazione al cui oggetto la disposizione normativa sopra richiamata ha Ric. n. 21936/2022 –Sez. 3 – A d. 12 giugno 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 conformato e delimitato l’interesse ad agire richiesto ai fini della sua ammissibilità, senza attribuire alcun rilievo alle ragioni po- ste a base della stessa (il che esclude che possa aver rilievo, sotto il profilo in esame, anche il momento in cui si sono verifi- cati gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi allegati dall’attore). 1.3 È, poi, appena il caso di precisare che, nella specie, non risulta regolarmente allegata e, tanto meno, dimostrata la sus- sistenza dello specifico interesse qualificato richiesto dalla di- sposizione appena richiamatache, per quanto sin qui esposto, è senz’altro applicabile nel presente giudizio. 1.4 Va, in definitiva , cassata senza rinvio la decisione impu- gnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la do- manda del Bufalini non poteva essere proposta o proseguita. 2.Decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata è casata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la do- manda non poteva essere proposta o proseguita. Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente com- pensate, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche tenuto conto della normativa sopravvenuta in corso di causa. Per questi motivi La Corte: - d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta o proseguita; - dichiara integralmente compensate tra l
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