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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03753/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: WU Jianmei, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. da WU Jiannnei, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di calzature nell'ambito del procedimento a carico del predetto per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione WU Jiannnei, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione delle decisioni emesse in ambito UE che avevano dichiarato la nullità della registrazione del modello/disegno su cui si fonda l'accusa ex art. 474 cod.

Pen.

Il difensore evidenzia, al riguardo, che la nuova formulazione del predetto articolo individua - nell'osservanza delle disposizioni internazionali e intende a tutela della proprietà industriale - un presupposto per l'astratta configurabilità, il cui accertamento deve essere incidentalmente accertato dal giudice penale tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa.

Nella specie, tale presupposto doveva ritenersi insussistente, essendo stata dichiarata la nullità della domanda di registrazione del marchio "Crocs", come del resto ritenuto, in altro procedimento, da una sentenza della Suprema Corte.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla carenza motivazionale in ordine ai reati contestati, alla finalità probatoria perseguita ed al vincolo di pertinenzialità.

Si richiama, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite in ordine alla necessità che il decreto di sequestro motivi sulla finalità probatoria in concreto perseguita, anche ove si tratti di corpo del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si vanno qui di seguito ad esporre.

2. Con una decisione riguardante la medesima azienda che qui viene in rilievo, questa Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che «in tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è compito del giudice accertare in via incidentale l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa» (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771, la quale, in applicazione del suddetto principio - e con riferimento alla commercializzazione di scarpe con modello e marchio contraffatto "Crocs" - ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, rilevando l'inesistenza del presupposto del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in seguito alla declaratoria di nullità "ah origine" del suddetto modello industriale comunitario da parte dell'EUIPO, decisione confermata dal Tribunale UE).

La diffusa e assai analitica motivazione della sentenza prende le mosse da un presupposto ormai del tutto consolidato, quello per cui, alla luce della nuova formulazione dell'art. 474 cod. pen., «la validità del modello o del marchio della cui contraffazione o alterazione si discute quale presupposto oggettivo della illiceità penale della condotta» (cfr. il par. 2 della motivazione).In tale prospettiva, è stato posto l'accento, da un lato, sul revirement giurisprudenziale volto a ritenere ormai necessario, per la configurabilità del reato, non solo il deposito della domanda tesa ad ottenere il diritto di privativa, ma anche l'effettivo conseguimento di tale diritto; d'altro lato, sulla necessità per il giudice penale di «decidere in via incidentale sulla sulla validità o meno della registrazione del modello, accertando, quindi, l'esistenza e la validità anche sostanziale del presupposto del reato stabilito dalle disposizioni interne e sovranazionali in punto di tutela della proprietà industriale ed intellettuale...II giudice, pertanto, da un lato, potrà (rectíus: dovrà) prendere in considerazione eventuali pronunce di inefficacia parziale nonché decisioni su eventuali domande di nullità dei modelli» (cfr. par. 2, cit.).

All'esito di tale indagine era emerso, nel procedimento definito con la pronuncia fin qui citata, che il modello industriale comunitario concernente le scarpe "Crocs", oggetto di quel giudizio, doveva essere considerato ab origine privo di tutela.

La difesa ha in questa sede riproposto le medesime questioni, insistendo per la revoca del sequestro che - anche nell'odierna fattispecie - ha ad oggetto calzature "Crocs".

3. Così inquadrate le censure veicolate con il primo motivo di ricorso, deve qui rilevarsi che il Tribunale di Roma ha sostenuto, al riguardo, che "la circostanza che il design risulti abbandonato in virtù di sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato la nullità della relativa domanda di registrazione, non consente di escludere ictu ocull l'idoneità della contraffazione dei marchi riportati sulla merce in sequestro a trarre in inganno i potenziali acquirenti, che di certo non possono essere a conoscenza di tale circostanza al momento dell'acquisto" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), Tale impostazione non può essere in alcun modo condivisa, risolvendosi in una sostanziale abdicazione al potere-dovere del giudice penale di verifica incidentale di quel che costituisce, ormai pacificamente, un presupposto oggettivo della condotta, che incide direttamente sulla astratta configurabilità del reato.

In altri termini, le indagini sulla qualità della contraffazione, sulla idoneità decettiva ecc. non possono che presupporre l'avvenuta soluzione, in senso positivo, della questione della esistenza e della validità della registrazione del modello o del marchio, secondo le disposizioni interne e sovranazionali.

4. L'assoluta assenza della preliminare indagine di cui si è detto non può che comportare l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Roma.

Deve peraltro ulteriormente precisarsi che tale indagine avrebbe anzitutto dovuto accertare se, nel caso dell'odierno sequestro, venga o meno effettivamente in rilievo la medesima questione rilevante nell'altro procedimento, che aveva ad oggetto proprio il modello di calzature risultato ormai privo di tutela.

Nessuna indicazione, infatti, è emersa in relazione a tale corrispondenza merceologica, ovviamente essenziale per comprendere se, ai provvedimenti richiamati ed allegati all'odierno ricorso, possa o meno conferirsi la medesima rilevanza assorbente.

Per tali ragioni, l'odierno annullamento deve essere pronunciato con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame che tenga conto delle indicazioni e dei principi fin qui affermati.

5. Le considerazioni fin qui svolte rendono evidentemente ultroneo ogni approfondimento sulla ulteriore questione prospettata, ferma restando la necessità che il Tribunale si attenga, in sede di rinvio, all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co.5, cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: WU Jianmei, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. da WU Jiannnei, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di calzature nell'ambito del procedimento a carico del predetto per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione WU Jiannnei, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione delle decisioni emesse in ambito UE che avevano dichiarato la nullità della registrazione del modello/disegno su cui si fonda l'accusa ex art. 474 cod. Pen. Il difensore evidenzia, al riguardo, che la nuova formulazione del predetto articolo individua - nell'osservanza delle disposizioni internazionali e intende a tutela della proprietà industriale - un presupposto per l'astratta configurabilità, il cui accertamento deve essere incidentalmente accertato dal giudice penale tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa. Nella specie, tale presupposto doveva ritenersi insussistente, essendo stata dichiarata la nullità della domanda di registrazione del marchio "Crocs", come del resto ritenuto, in altro procedimento, da una sentenza della Suprema Corte. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla carenza motivazionale in ordine ai reati contestati, alla finalità probatoria perseguita ed al vincolo di pertinenzialità. Si richiama, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite in ordine alla necessità che il decreto di sequestro motivi sulla finalità probatoria in concreto perseguita, anche ove si tratti di corpo del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si vanno qui di seguito ad esporre. 2. Con una decisione riguardante la medesima azienda che qui viene in rilievo, questa Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che «in tema di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è compito del giudice accertare in via incidentale l'esistenza e la validità della registrazione del modello o del marchio secondo le disposizioni interne e sovranazionali a tutela della proprietà industriale, tenendo conto delle decisioni adottate dalle autorità preposte in ordine alla validità ed efficacia dei titoli di privativa» (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771, la quale, in applicazione del suddetto principio - e con riferimento alla commercializzazione di scarpe con modello e marchio contraffatto "Crocs" - ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, rilevando l'inesistenza del presupposto del reato di cui all'art. 474 cod. pen. in seguito alla declaratoria di nullità "ah origine" del suddetto modello industriale comunitario da parte dell'EUIPO, decisione confermata dal Tribunale UE). La diffusa e assai analitica motivazione della sentenza prende le mosse da un presupposto ormai del tutto consolidato, quello per cui, alla luce della nuova formulazione dell'art. 474 cod. pen., «la validità del modello o del marchio della cui contraffazione o alterazione si discute quale presupposto oggettivo della illiceità penale della condotta» (cfr. il par. 2 della motivazione).In tale prospettiva, è stato posto l'accento, da un lato, sul revirement giurisprudenziale volto a ritenere ormai necessario, per la configurabilità del reato, non solo il deposito della domanda tesa ad ottenere il diritto di privativa, ma anche l'effettivo conseguimento di tale diritto; d'altro lato, sulla necessità per il giudice penale di «decidere in via incidentale sulla sulla validità o meno della registrazione del modello, accertando, quindi, l'esistenza e la validità anche sostanziale del presupposto del reato stabilito dalle disposizioni interne e sovranazionali in punto di tutela della proprietà industriale ed intellettuale...II giudice, pertanto, da un lato, potrà (rectíus: dovrà) prendere in considerazione eventuali pronunce di inefficacia parziale nonché decisioni su eventuali domande di nullità dei modelli» (cfr. par. 2, cit.). All'esito di tale indagine era emerso, nel procedimento definito con la pronuncia fin qui citata, che il modello industriale comunitario concernente le scarpe "Crocs", oggetto di quel giudizio, doveva essere considerato ab origine privo di tutela. La difesa ha in questa sede riproposto le medesime questioni, insistendo per la revoca del sequestro che - anche nell'odierna fattispecie - ha ad oggetto calzature "Crocs". 3. Così inquadrate le censure veicolate con il primo motivo di ricorso, deve qui rilevarsi che il Tribunale di Roma ha sostenuto, al riguardo, che "la circostanza che il design risulti abbandonato in virtù di sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato la nullità della relativa domanda di registrazione, non consente di escludere ictu ocull l'idoneità della contraffazione dei marchi riportati sulla merce in sequestro a trarre in inganno i potenziali acquirenti, che di certo non possono essere a conoscenza di tale circostanza al momento dell'acquisto" (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata), Tale impostazione non può essere in alcun modo condivisa, risolvendosi in una sostanziale abdicazione al potere-dovere del giudice penale di verifica incidentale di quel che costituisce, ormai pacificamente, un presupposto oggettivo della condotta, che incide direttamente sulla astratta configurabilità del reato. In altri termini, le indagini sulla qualità della contraffazione, sulla idoneità decettiva ecc. non possono che presupporre l'avvenuta soluzione, in senso positivo, della questione della esistenza e della validità della registrazione del modello o del marchio, secondo le disposizioni interne e sovranazionali. 4. L'assoluta assenza della preliminare indagine di cui si è detto non può che comportare l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Roma. Deve peraltro ulteriormente precisarsi che tale indagine avrebbe anzitutto dovuto accertare se, nel caso dell'odierno sequestro, venga o meno effettivamente in rilievo la medesima questione rilevante nell'altro procedimento, che aveva ad oggetto proprio il modello di calzature risultato ormai privo di tutela. Nessuna indicazione, infatti, è emersa in relazione a tale corrispondenza merceologica, ovviamente essenziale per comprendere se, ai provvedimenti richiamati ed allegati all'odierno ricorso, possa o meno conferirsi la medesima rilevanza assorbente. Per tali ragioni, l'odierno annullamento deve essere pronunciato con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame che tenga conto delle indicazioni e dei principi fin qui affermati. 5. Le considerazioni fin qui svolte rendono evidentemente ultroneo ogni approfondimento sulla ulteriore questione prospettata, ferma restando la necessità che il Tribunale si attenga, in sede di rinvio, all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, co.5, cod. proc. pen
Decreto Cassazione n. 03753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris