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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 13543/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado, con motivazione immune da censure e pertanto incensurabile in questa sede, ha ritenuto dimostrato, sulla scorta del testimoniale che l'imputato, custode dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo, aveva rimosso il sigillo posto sul parabrezza e riposto all'interno ed aveva percorso Km. 10 (cfr. pag. 1).

Considerato che se il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Integra il reato di cui all'art. 349 cod. pen. l'asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018, Rv. 273949 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata in continuità con quella di primo grado, con motivazione immune da censure e pertanto incensurabile in questa sede, ha ritenuto dimostrato, sulla scorta del testimoniale che l'imputato, custode dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo, aveva rimosso il sigillo posto sul parabrezza e riposto all'interno ed aveva percorso Km. 10 (cfr. pag. 1). Considerato che se il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui Integra il reato di cui all'art. 349 cod. pen. l'asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018, Rv. 273949 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore Il P
Sentenza Cassazione n. 13543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris