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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15184/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, volta alla concessione di un permesso premio.

Il Tribunale riteneva la persistente pericolosità sociale del richiedente, alla luce della insufficiente revisione critica e della mancata evidenza di recisione dei collegamenti con il contesto di criminalità organizzata nel quale i delitti commessi erano maturati.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dei sui difensori di fiducia.

Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Quanto al profilo dei collegamenti, spettava soltanto al detenuto di illustrare gli elementi di fatto aventi portata logicamente antagonista rispetto alla presunzione relativa, al riguardo esistente per legge in mancanza di collaborazione.

Tale onere di allegazione sarebbe stato soddisfatto.

La presunzione in discorso sarebbe stata dunque vinta, anche alla luce del mancato coinvolgimento dell'interessato in ulteriori indagini penali e della mancata emersione di indizi rivelatori di suoi persistenti rapporti, anche di natura economica, con il sodalizio mafioso.

Anche il regime penitenziario differenziato era stato revocato da molti anni.

Quanto alla revisione critica, Intelisano avrebbe interamente ammesso le sue responsabilità e avrebbe solo circoscritto il valore del suo passato apporto al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile.

Esso svolge, con riferimento alla mancata concessione del permesso premio, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte alla rivisitazione in fatto dei presupposti della decisione impugnata, al riguardo adeguatamente argomentata.

La decisione ha preso in specifica considerazione il lungo percorso penitenziario del condannato, e gli esiti del trattamento intramurario, ritenendo (anche al di là dell'isolata infrazione disciplinare) insufficiente il grado di revisione critica delle condotte di reato e meramente formale ed assertiva la presa di distanza dal clan di appartenenza.

L'ordinanza impugnata, sotto altro profilo, ha dato giusto seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, applicabile ratione temporis, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'assetto normativo vigente, nella parte in cui non prevede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1976, n. 354, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Sulla base di precise risultanze, investigative e di osservazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della plausibile persistenza di quei collegamenti, come desumibile dalla percezione ab externo di costanti e consistenti rimesse di denaro.

Il Tribunale di sorveglianza ha dunque esaustivamente esaminato le risultanze di causa, incidenti sul quadro decisorio, giudicate - con argomentazioni logiche e convincenti, non ulteriormente sindacabili in questa sede - sintomatiche di mancata resipiscenza e di non cessata pericolosità sociale.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo, volta alla concessione di un permesso premio. Il Tribunale riteneva la persistente pericolosità sociale del richiedente, alla luce della insufficiente revisione critica e della mancata evidenza di recisione dei collegamenti con il contesto di criminalità organizzata nel quale i delitti commessi erano maturati. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dei sui difensori di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Quanto al profilo dei collegamenti, spettava soltanto al detenuto di illustrare gli elementi di fatto aventi portata logicamente antagonista rispetto alla presunzione relativa, al riguardo esistente per legge in mancanza di collaborazione. Tale onere di allegazione sarebbe stato soddisfatto. La presunzione in discorso sarebbe stata dunque vinta, anche alla luce del mancato coinvolgimento dell'interessato in ulteriori indagini penali e della mancata emersione di indizi rivelatori di suoi persistenti rapporti, anche di natura economica, con il sodalizio mafioso. Anche il regime penitenziario differenziato era stato revocato da molti anni. Quanto alla revisione critica, Intelisano avrebbe interamente ammesso le sue responsabilità e avrebbe solo circoscritto il valore del suo passato apporto al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile. Esso svolge, con riferimento alla mancata concessione del permesso premio, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte alla rivisitazione in fatto dei presupposti della decisione impugnata, al riguardo adeguatamente argomentata. La decisione ha preso in specifica considerazione il lungo percorso penitenziario del condannato, e gli esiti del trattamento intramurario, ritenendo (anche al di là dell'isolata infrazione disciplinare) insufficiente il grado di revisione critica delle condotte di reato e meramente formale ed assertiva la presa di distanza dal clan di appartenenza. L'ordinanza impugnata, sotto altro profilo, ha dato giusto seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, applicabile ratione temporis, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'assetto normativo vigente, nella parte in cui non prevede che possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1976, n. 354, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Sulla base di precise risultanze, investigative e di osservazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto della plausibile persistenza di quei collegamenti, come desumibile dalla percezione ab externo di costanti e consistenti rimesse di denaro. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque esaustivamente esaminato le risultanze di causa, incidenti sul quadro decisorio, giudicate - con argomentazioni logiche e convincenti, non ulteriormente sindacabili in questa sede - sintomatiche di mancata resipiscenza e di non cessata pericolosità sociale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore
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