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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 08806/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Glat-e-a3Mse--e~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 21.12.2020 del Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dall'imputato, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in tre anni e otto mesi di reclusione ed C 20.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, primo e quarto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti quali hashish e cocaina.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione del motivo non rinunciato concernente il trattamento sanzionatorio con il quale nell'atto di appello aveva espressamente contestato la eccessività della pena base in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il considerevole aumento applicato ai fini della continuazione.

Si duole pertanto che la Corte di appello abbia acriticamente ratificato la pena concordata dalle parti, nulla argomentando in merito ai profili espressamente devoluti con l'atto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile.

Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, che la Corte di Appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, pari a tre anni e otto mesi di reclusione ed C 20.000 di multa, pena che ha ritenuto adeguata al reale disvalore dei fatti.

L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto, all'infuori dell'ipotesi in cui il trattamento sanzionatorio sia illegale.

Come, infatti, già affermato da questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti per effetto della mancata rinuncia ai motivi concernenti lo stesso trattamento sanzionatorio, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102).

Mentre il richiamo all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. è palesemente inconferente, poiché tale norma, dettata per l'impugnazione delle sentenze ex art.444 cod. proc. pen., non trova applicazione con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va rilevato che il controllo che il giudice del gravame deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla sua legalità atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale è solo chiamato ad accogliere o a rigettare la richiesta e, ove l'accolga esclusivamente a verificare l'insussistenza di ragioni di illegalità della pena, ricorrente allorquando venga applicata una sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale del trattamento sanzionatorio.

Concernendo il presente ricorso profili afferenti alla congruità della pena, nel cui novero si inseriscono tutte le doglianze discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, del tutto diversi da quelli concernenti la sua illegalità, deve concludersi per la sua inammissibilità.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA Glat-e-a3Mse--e~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 21.12.2020 del Tribunale della stessa città e preso atto dell'accordo concluso dall'imputato, previa rinuncia agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quelli relativi alla ridefinizione del trattamento sanzionatorio, con il Procuratore Generale a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in tre anni e otto mesi di reclusione ed C 20.000 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, primo e quarto comma d.P.R. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti quali hashish e cocaina. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione del motivo non rinunciato concernente il trattamento sanzionatorio con il quale nell'atto di appello aveva espressamente contestato la eccessività della pena base in ragione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il considerevole aumento applicato ai fini della continuazione. Si duole pertanto che la Corte di appello abbia acriticamente ratificato la pena concordata dalle parti, nulla argomentando in merito ai profili espressamente devoluti con l'atto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed il Procuratore Generale hanno dichiarato nel corso del giudizio di secondo grado di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., nel senso di un miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado all'imputato, che la Corte di Appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, pari a tre anni e otto mesi di reclusione ed C 20.000 di multa, pena che ha ritenuto adeguata al reale disvalore dei fatti. L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità di successive impugnative sul punto, all'infuori dell'ipotesi in cui il trattamento sanzionatorio sia illegale. Come, infatti, già affermato da questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti per effetto della mancata rinuncia ai motivi concernenti lo stesso trattamento sanzionatorio, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 276102). Mentre il richiamo all'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. è palesemente inconferente, poiché tale norma, dettata per l'impugnazione delle sentenze ex art.444 cod. proc. pen., non trova applicazione con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., va rilevato che il controllo che il giudice del gravame deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla sua legalità atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale è solo chiamato ad accogliere o a rigettare la richiesta e, ove l'accolga esclusivamente a verificare l'insussistenza di ragioni di illegalità della pena, ricorrente allorquando venga applicata una sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale del trattamento sanzionatorio. Concernendo il presente ricorso profili afferenti alla congruità della pena, nel cui novero si inseriscono tutte le doglianze discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, del tutto diversi da quelli concernenti la sua illegalità, deve concludersi per la sua inammissibilità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente
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