CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2024
Cassazione n. 22137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11569/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL], unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LUCCA n. 1246/2023 depositata il 26/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] A.I.C.E. Consulting srl adiva il Tribunale di Lucca, espo- nendo che in data 21 settembre 2010 il Comune di Lucca aveva bandito una procedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al restauro dell'ex convento S. Domenico/Complesso ex [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle operazioni: “centro di attività di contrasto al disagio”, “centro di competenza per lo sviluppo e l'insediamento d'impresa ad alta innovazione tecnologica” “strutture per l'alta for- mazione connesse al trasferimento tecnologico” “centro di compe- tenza e tecnologie per arti e spettacolo” del progetto PIUSS “Lucca dentro”. Il raggruppamento temporaneo di imprese formato da UNIECO So- cietà Cooperativa (capogruppo mandataria), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., RAMA Riscaldamento aria condizionata materiali affini s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] edili e stradali dr. Ing. [OSCURATO:PERSONA] C. s.r.l., che partecipava alla procedura di evidenza pubblica richiama- ta, “indicava all'interno della propria offerta tecnica, come progetti- sti, l'[OSCURATO:PERSONA] di Prestatori di servizi con capo- gruppo mandataria l'AICE Consulting S.r.l. (di seguito anche AICE), società d'ingegneria specializzata nello studio e progettazione di opere pubbliche e private. ATP costituita anche dall'arch. E. Vassal- lo, dall'associazione professionale RCF Partners, dall'arch. P.C. Pellegrini e dall'ing. M. Dringoli. Il raggruppamento di imprese, con UNIECO mandataria, si aggiudi- cava la gara e stipulava con il Comune di Lucca il contratto di ap- palto il 19 luglio 2013, registrato con rep n. 23782. Nell'ambito di detto contratto, l'[OSCURATO:PERSONA] di pro- gettisti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mandataria era stata prima sog- getto “incaricato” per la progettazione dal RTI in sede di offerta, e poi, a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, è di- venuta affidataria della progettazione, quindi soggetto conosciuto, valutato ed “approvato” anche dallo stesso Comune di Lucca. In data 18 novembre 2013, l'RTI, con UNIECO mandataria, si “sdoppiava” in una consortile, come consentito dall'art. 6 del disci- plinare di gara, denominata [OSCURATO:PERSONA]. CONS. A R.L. (sempre con Unieco mandataria) che sottoscriveva con l'AICE Consulting S.r.l., in qualità a sua volta di mandataria della suddetta Associazione di professionisti, un disciplinare di incarico professionale (redatto in data successiva alla consegna del progetto esecutivo in Comune) avente appunto ad oggetto “le prestazioni professionali relative alla presentazione finale della progettazione esecutiva relativa all'appal- to di lavori”. L'importo posto a base di gara per la progettazione esecutiva era stato quantificato in euro € 120.312,89 oltre accessori come indica- to nel disciplinare. All'esito della gara l'importo fu quantificato in euro 93.603,43 oltre oneri (pag. 14 del contratto). Gli onorari previsti dall'approvazione e validazione del progetto esecutivo posto a base di gara – che sono passati dall ' importo, previsto inizialmente dal bando, pari a € 120.312,89 a € 242.287,59 per via della progettazione supplementare, incluso il ri- basso d'asta (22,20%) – erano stati pagati direttamente dal Co- mune di Lucca, come stabilito dall'art. 4 seconda lettera b) del di- sciplinare di gara “ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis del codice, il pagamento della quota del corrispettivo corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, sarà corrisposta diretta- mente al progettista o ai progettisti indicati o associati previa ap- provazione del progetto esecutivo e previa presentazione dei relati- vi documenti fiscali del progettista o dei progettisti”. Il Comune di Lucca aveva pagato queste somme a seguito di fattu- re emesse dalla società Aice, così come previsto dalla disposizione richiamata, superando peraltro la disposizione dell'art. 7 del con- tratto d'appalto sottoscritto con l'RTI con Unieco capogruppo man- dataria e degli artt. 2.8.2 e 2.8.3 del Capitolato prestazionale che prevedevano il pagamento diretto all'appaltatore. La società Aice chiedeva quindi la condanna del Comune di Lucca al pagamento della somma di euro € 380.456,25 oltre accessori, a ti- tolo di onorari per le maggiori attività svolte nell'ambito della pro- cedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al restauro dell'ex convento S. Domenico/Complesso ex [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza n. 577/2024 il Tribunale di Lucca dichiarava la pro- pria incompetenza in favore del Tribunale di Firenze –Sezione spe- cializzata in materia di Imprese. Osservava al riguardo che l'art. 3 comma 2 lettera f) del d.lgs. 168/2003 stabilisce che le sezioni specializzate in materia di impre- se sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi a con- tratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario”. La soglia di rilevanza comunitaria per il contratto di appalto in que- stione, stipulato il 19 luglio 2013, ai sensi dell ' art. 28 D.Lgs. 163/ 2006,era di €. 207.000,00. Rilevava che la società attrice aveva richiesto il pagamento delle attività professionali, per un valore ben superiore a tale soglia, svolte nell'esecuzione del contratto pubblico di appalto integrato sottoscritto dal Comune con il raggruppamento temporaneo di im- prese avente [OSCURATO:PERSONA] come capogruppo manda- taria, o l' accertamento della sussistenza di un rapporto contrattuale diretto con il Comune, che comunque sarebbe stato un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria. In questo quadro, il Tribunale riteneva che fossero integrate le condizioni per il riconoscimento della responsabilità processuale aggravata, in quanto a fronte del chiaro disposto della norma l'at- trice non aveva aderito all'eccezione di incompetenza tempestiva- mente proposta da parte convenuta, coltivando il giudizio con colpa grave. Avverso tale decisione la società A.I.C.E. Consulting srl ha proposto regolamento di competenza affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, con cui si deduce la violazione dell'art 3, comma 2, lettera f) del d.lgs. 168/2003. Il Comune di Lucca ha resistito con controricorso illustrato da me- moria eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'art 366 c.p.c. e comunque la sua infondatezza. La Procura generale ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: La ricorrente critica la decisione sostenendo che il rapporto giuridi- co che lega la società Aice con Unieco è quello dell'affidatario di la- vori o del subappaltatore o soggetto terzo esterno all'appalto chia- mato dall'aggiudicatario nell'ambito di un appalto integrato a svol- gere un'attività di particolare qualificazione. Rapporto questo che manterrebbe tale configurazione anche nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un appalto integrato in cui la pre- senza del subappaltatore qualificato deve essere comunicata all'at- to della presentazione della domanda da parte dell'operatore eco- nomico e la predetta qualificazione contribuisca all'ottenimento di un maggiore punteggio in sede di valutazione dell'offerta. Secondo la ricorrente restano esclusi dalla competenza delle sezioni specializzate i negozi stipulati tra l'operatore economico affidatario della commessa e il subappaltatore. Va previamente affermata l'ammissibilità del mezzo qui dispiegato, giacché l ' impugnata declinatoria comporta che della vicenda sia chiamato a conoscere un giudice appartenente ad un ufficio giudi- ziario diverso da quello a cui appartiene il giudice che l'ha pronun- ciata. Si è perciò al di fuori dall'ipotesi in cui si dibatte se, essendo le predetta declinatoria pronunciata in favore di altro giudice del medesimo ufficio, si sia in presenza di una pronuncia di incompe- tenza ovvero di una mera questione di ripartizione interna degli af- fari -ipotesi in relazione alla quale i perduranti contrasti interni alla giurisprudenza di questa Corte ne hanno motivato la remissione al- le SS.UU. - ed è per contro noto, come ancora si è precisato di re- cente, che "qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita[…] ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione dicompetenza, con conseguente ammissibilità dell'i- stanzaex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzio- nata sezione specializzata unacompetenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di apparte- nenza, che rende il tribunale in concreto adito anche "territorial- mente" errato" (Cass., Sez VI-II, 3/12/2018, n. 31134). Ai fini di individuare lacompetenza della sezione specializzata in materia di impresa, si rende necessario raccordare il petitum so- stanziale alla causa petendi. Ora,secondo quanto si evince dagli atti di causa la pretesa credito- ria azionata dalla ricorrente trarrebbe origine dall'esistenza di un “rapporto contrattuale diretto” intercorso tra Aice e l'Amministra- zione comunale di Lucca. Si legge infatti nella parte narrativa del ricorso che la società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe “divenuta affidataria della progettazione, quindi soggetto conosciuto, valutato ed “approvato” anche dallo stesso Comune di Lucca” (v. pag. 3 del ricorso) e che la pretesa azionata in giudizio sarebbe fondata sulle “maggiori attività svolte nell'am- bito della procedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati al re- stauro dell'ex convento S. Domenico/Complesso ex [OSCURATO:PERSONA]- bacchi” (pag. 5 del ricorso). Diversamente, nella parte in diritto la ricorrente sembra dare una diversa connotazione alla sua pretesa creditoria, legandola non più ad un vincolo contrattuale con l'amministrazione ma ad un rapporto giuridico che lega Aice con Unieco quale affidataria di lavori o su- bappaltatore o soggetto terzo esterno all'appalto” (v. pag. 6 del ri- corso). Rapporto che a suo dire sarebbe “assimilabile al subappaltatore” sicché la competenza del Tribunale di Lucca a conoscere delle do- mande dalla medesima avanzate discenderebbe dal fatto che “re- stano esclusi dalla competenza delle sezioni specializzate i negozi stipulati tra l'operatore economico affidatario della commessa e il subappaltatore” (v. pag. 6 e 7 del ricorso di AICE). La contraddittoria impostazione non consente di individuare in mo- do chiaro quali siano le ragioni di diritto poste a fondamento del ri- corso per regolamento di competenza ed il motivo di doglianza in- corre nella violazione dell'art.366 n. 3 c.p.c. Nella formulazione attualmente vigente di tale norma (modificata nel 2022 ed applicabile al presentericorso), risulta previsto in ma- niera ancor più stringente il requisito di ammissibilità delricorso per cassazione costituito dalla "chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione deimotivi di ricorso". In tal modo, il legislatore ha inteso evidenziare che l'esposizionedei fatti sostanziali e processuali di causa, che deve precedere l'illu- strazione deimotivi dell ' impugnazione avanzata in sede di legittimi- tà, non solo deve esserechiara, ma deve anche essere limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei suddettimotivi. In ogni caso,anche a voler prescindere da tale assorbente conside- razione, il giudizio introdotto da Aice dinanzi al Tribunale di Lucca, come si evince dalle conclusioni riportate nell'ordinanza qui impu- gnata, è diretto ad “accertare e riconoscere la natura contrattuale del rapporto intercorso fra il Comune di Lucca e Aice, nonché la na- tura solidale delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto e dalle attività successivamente richiesta dal Comune alla società Ai- ce e a condannare il Comune al pagamento della somma di euro € 380.456,25 oltre Cnpaia e IVA, a titolo di onorari per le maggiori attività svolte nell'ambito della procedura di affidamento di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione ed esecuzione dei la- vori finalizzati al restauro dell'ex convento S. Domenico/Complesso ex [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle operazioni”. La domanda attiene dunque attiene all'esecuzione di un contratto di appalto pubblico di rilevanza comunitaria che rientra pertanto nella sfera di competenza del Tribunale di Firenze –Sezione specia- lizzata in materia di Impresa ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) del d.lgs. 168/2003. Infatti, sia nell'ipotesi in cui si prospetti che AICE sia legata al Co- mune di Lucca in forza del contratto di appalto integrato del 19 lu- glio 2013, che fu sottoscritto fra il Comune di Lucca e l ' A.T.I. UNIECO, sia nell'ipotesi in cui si prospetti l'esistenza di un diverso “rapporto contrattuale diretto” fra il Comune di Lucca ed AICE, la domanda giudiziale è comunque fondata su un contratto pubblico di appalto superiore alla relativa soglia di rilevanza comunitaria che, ratione temporis, era pari a euro 207.000,00 sensi dell'art. 28 d.lgs. 163/2006. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la competenza funziona- le a conoscere la controversia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Lucca spetti al Tribunale di Firenze – Sezione specializ- zata delle Imprese ex art. 3, comma 2, lett. f) del d.lgs. 168/2003 avanti al quale è pendente il ricorso per accertamento tecnico pre- ventivo promosso dall'[OSCURATO:PERSONA] (subentrata ad Unieco) per la de- finizione delle riserve iscritte nella contabilità del suddetto appalto integrato (fra cui la “Riserva n. 1” relativa alla medesima pretesa azionata da Aice dinanzi al Tribunale di Lucca). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il rico