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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32210/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 041ZSCO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., e la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S..

Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione: 1) in tema di configurabilità del delitto di resistenza, essendo la minaccia intervenuta dopo il compimento dell'attività d'ufficio; 2) in ordine al dinego dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La condotta minacciosa dell'imputato, secondo la non controversa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, è intervenuta quando ancora l'attività d'ufficio dei pubblici ufficiali non si era esaurita ed è stata funzionale ad impedirne il completamento (sul tema, v.

Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574).

2.2. Il secondo non è consentito.

In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di dell'inidoneità della invocata pena sostitutiva al reinserimento sociale del reo (recidiva nonostante una precedente applicazione, dedizione all'uso di sostanze alcooliche).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 041ZSCO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., e la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione: 1) in tema di configurabilità del delitto di resistenza, essendo la minaccia intervenuta dopo il compimento dell'attività d'ufficio; 2) in ordine al dinego dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La condotta minacciosa dell'imputato, secondo la non controversa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, è intervenuta quando ancora l'attività d'ufficio dei pubblici ufficiali non si era esaurita ed è stata funzionale ad impedirne il completamento (sul tema, v. Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574). 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di dell'inidoneità della invocata pena sostitutiva al reinserimento sociale del reo (recidiva nonostante una precedente applicazione, dedizione all'uso di sostanze alcooliche). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, l
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