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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 08644/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1082/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: wal- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DLPM- RA49E06G479W), pec: mariodelpre- [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1500/2020 depositata il 03/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 390/2012, il Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Emma, Sa- brina, [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –debitori della somma di euro 7.823,76 in forza della sentenza di condanna al rimborso delle spese legali emessa dal Tribunale di Pesaro -avente ad ogget- to la dichiarazione di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo pa- trimoniale del 19/11/2003 e dell’atto di integrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito i terreni agricoli con sovrastante fabbricato adibito ad azienda agri- turistica e successivamente anche gli arredi e le attrezzature, per la mancata prova della incapienza del patrimonio del debitore e per l’omessa dimostrazione della dolosa preordinazione.

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1500/2020, ha dichiarato, invece, inefficaci nei confronti degli appellanti gli atti di- spositivi per cui è causa.

In particolare, ha ritenuto: a) ricorrente l’eventus damni, in ragio- ne del fatto che, secondo l’orientamento univoco della giurispru- denza, il creditore che agisce in revocatoria ha l’onere di provare l’atto dispositivo, mentre spetta al convenuto dimostrare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni cre- ditorie; il che non era avvenuto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato di avere conferito tutti i suoi beni immobili nel fondo patrimoniale, limitandosi ad addurre l’inconferenza tem- porale dei protesti elevati a suo danno nel 2005; b) provato per presunzioni che l’atto di conferimento del 2003, risalente ad appe- na dieci giorni prima del conferimento del mandato alle liti per promuovere l’attuale giudizio, fosse stato dolosamente preordinato ad ostacolare eventuali azioni esecutive su beni che ne costituivano oggetto per crediti originati dal possibile esito sfavorevole del giu- dizio azionato allo scopo di ottenere l’annullamento della compra- vendita intercorsa con gli appellanti e, quindi, di far ritornare gli immobili nella titolarità dei precedenti proprietari e ottenere la re- stituzione del prezzo pagato per essi. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.

Resistono con controricorso Angela, Emma, Sabrina, [OSCURATO:PERSONA]- ni e [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 cod.civ. e l’omessa e contraddittoria motivazione.

Sostiene che non vi era nessun elemento -grave, preciso e con- cordante-che potesse giustificare il ragionamento presuntivo atto a far presumere la sussistenza del consilium fraudis, atteso che i beni immobili erano stati conferiti nel fondo patrimoniale ben prima del- la condanna alle spese legali risalente al 2007.

Il motivo è complessivamente infondato.

Va innanzitutto chiarito che, al di là dell’etichetta con cui il ricor- rente indica le ragioni d’impugnazione, complessivamente ed in ul- tima analisi ciò che ne sta alla base è la sollecitazione a una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 11/01/2016, n. 195;Cass. 13/10/2017, n. 24155 ).

Occorre, poi, ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez.

Un., 05/05/2006, n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme).

Con riferimento ai dedotti vizi motivazionali, va ribadito che la riformulazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054).

Va aggiunto che l'assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi dimotivazione.

Pertanto, una motivazione contraddittoria o incom- prensibile equivale a un difetto dimotivazione.

Lo stesso vale quando gli elementi dimotivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ra- gionamento del suo autore (Corte Giustizia UE sez.

I, 11/06/2020, n.114).

L’applicazione di tali principi alla fattispecie per cui è causa induce ad escludere la sussistenza dei vizi motivazionali denunciati dal ri- corrente, perché la motivazione c’è, è perfettamente intellegibile ed è supportata da precisi riferimenti anche fattuali oltre che giuri- sprudenziali. 2) Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, atteso il contrastante esito delle due fasi di merito del giudizio che può avere giustificato il ricorso a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1082/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: wal- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DLPM- RA49E06G479W), pec: mariodelpre- [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1500/2020 depositata il 03/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 390/2012, il Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Emma, Sa- brina, [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –debitori della somma di euro 7.823,76 in forza della sentenza di condanna al rimborso delle spese legali emessa dal Tribunale di Pesaro -avente ad ogget- to la dichiarazione di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo pa- trimoniale del 19/11/2003 e dell’atto di integrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tramite i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito i terreni agricoli con sovrastante fabbricato adibito ad azienda agri- turistica e successivamente anche gli arredi e le attrezzature, per la mancata prova della incapienza del patrimonio del debitore e per l’omessa dimostrazione della dolosa preordinazione. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1500/2020, ha dichiarato, invece, inefficaci nei confronti degli appellanti gli atti di- spositivi per cui è causa. In particolare, ha ritenuto: a) ricorrente l’eventus damni, in ragio- ne del fatto che, secondo l’orientamento univoco della giurispru- denza, il creditore che agisce in revocatoria ha l’onere di provare l’atto dispositivo, mentre spetta al convenuto dimostrare che il suo patrimonio residuo è tale da soddisfare ampiamente le ragioni cre- ditorie; il che non era avvenuto, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato di avere conferito tutti i suoi beni immobili nel fondo patrimoniale, limitandosi ad addurre l’inconferenza tem- porale dei protesti elevati a suo danno nel 2005; b) provato per presunzioni che l’atto di conferimento del 2003, risalente ad appe- na dieci giorni prima del conferimento del mandato alle liti per promuovere l’attuale giudizio, fosse stato dolosamente preordinato ad ostacolare eventuali azioni esecutive su beni che ne costituivano oggetto per crediti originati dal possibile esito sfavorevole del giu- dizio azionato allo scopo di ottenere l’annullamento della compra- vendita intercorsa con gli appellanti e, quindi, di far ritornare gli immobili nella titolarità dei precedenti proprietari e ottenere la re- stituzione del prezzo pagato per essi. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Resistono con controricorso Angela, Emma, Sabrina, [OSCURATO:PERSONA]- ni e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2901 cod.civ. e l’omessa e contraddittoria motivazione. Sostiene che non vi era nessun elemento -grave, preciso e con- cordante-che potesse giustificare il ragionamento presuntivo atto a far presumere la sussistenza del consilium fraudis, atteso che i beni immobili erano stati conferiti nel fondo patrimoniale ben prima del- la condanna alle spese legali risalente al 2007. Il motivo è complessivamente infondato. Va innanzitutto chiarito che, al di là dell’etichetta con cui il ricor- rente indica le ragioni d’impugnazione, complessivamente ed in ul- tima analisi ciò che ne sta alla base è la sollecitazione a una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 30/12/2015, n. 26110; Cass. 11/01/2016, n. 195;Cass. 13/10/2017, n. 24155 ). Occorre, poi, ricordare che quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme). Con riferimento ai dedotti vizi motivazionali, va ribadito che la riformulazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass., Sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054). Va aggiunto che l'assenza di motivazione può essere riscontrata anche quando la decisione in questione contiene taluni elementi dimotivazione. Pertanto, una motivazione contraddittoria o incom- prensibile equivale a un difetto dimotivazione. Lo stesso vale quando gli elementi dimotivazione contenuti nella decisione di cui trattasi sono così lacunosi da non consentire in alcun modo al suo destinatario, nel contesto della sua adozione, di comprendere il ra- gionamento del suo autore (Corte Giustizia UE sez. I, 11/06/2020, n.114). L’applicazione di tali principi alla fattispecie per cui è causa induce ad escludere la sussistenza dei vizi motivazionali denunciati dal ri- corrente, perché la motivazione c’è, è perfettamente intellegibile ed è supportata da precisi riferimenti anche fattuali oltre che giuri- sprudenziali. 2) Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, atteso il contrastante esito delle due fasi di merito del giudizio che può avere giustificato il ricorso a questa Corte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudi- zio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a
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