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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30004/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1381/2022 depositata il14/6/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva nel 2021 davanti al Giudice di Pace di Caserta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due sue fatture emesse per il servizio idrico da lui fruito: la n. 5825 del 25 settembre 2020, ammontante a euro 299, e la n. 16124 del 3 dicembre 2020, dell’importo di euro

488. Eccepiva la maturata prescrizione dei crediti, essendo la prima fattura relativa al ruolo idrico 2016-2017, e la seconda relativa al ruolo idrico 2018.

Il Comune si costituiva, resistendo.

Con sentenza del 14 giugno 2022 il Giudice accoglieva la domanda attorea, ritenendo maturata la prescrizione per i crediti di cui alle fatture.

Il Comune ha presentato ricorso; controparte si è difesa.

Il ricorrente ha poi depositato memoria.

Considerato che

1. Il ricorso veicola un unico motivo, genericamente denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto”.

In sintesi, il ricorrente richiama il combinato disposto dei commi 10 e 4 l 27 dicembre 2017 n. 205 - “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” -, da cui si evince che nei contratti di fornitura idrica la prescrizione si consuma in due anni, applicandosi tale regola, nel settore idrico, alle fatture la cui scadenza è successiva all’1 gennaio 2020.

Argomenta altresì nel senso che il principio di irretroattività della legge non consentirebbe di applicarla per i consumi anteriori a tale data, onde la prescrizione non sarebbe stata maturata per la fattura in esame.

2. Il ricorso non presenta come oggetto un contratto concluso secondo le modalità dell’articolo 1342 c.c., onde la causa presente deve qualificarsi, visto il valore, come decisa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’articolo 113, secondo comma, c.p.c.; pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione, assorbito ogni altro profilo.

Ne consegue, per soccombenza, la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, per un totale di euro 900,00 di cui euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24105/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1381/2022 depositata il14/6/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva nel 2021 davanti al Giudice di Pace di Caserta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due sue fatture emesse per il servizio idrico da lui fruito: la n. 5825 del 25 settembre 2020, ammontante a euro 299, e la n. 16124 del 3 dicembre 2020, dell’importo di euro 488. Eccepiva la maturata prescrizione dei crediti, essendo la prima fattura relativa al ruolo idrico 2016-2017, e la seconda relativa al ruolo idrico 2018. Il Comune si costituiva, resistendo. Con sentenza del 14 giugno 2022 il Giudice accoglieva la domanda attorea, ritenendo maturata la prescrizione per i crediti di cui alle fatture. Il Comune ha presentato ricorso; controparte si è difesa. Il ricorrente ha poi depositato memoria. Considerato che 1. Il ricorso veicola un unico motivo, genericamente denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto”. In sintesi, il ricorrente richiama il combinato disposto dei commi 10 e 4 l 27 dicembre 2017 n. 205 - “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” -, da cui si evince che nei contratti di fornitura idrica la prescrizione si consuma in due anni, applicandosi tale regola, nel settore idrico, alle fatture la cui scadenza è successiva all’1 gennaio 2020. Argomenta altresì nel senso che il principio di irretroattività della legge non consentirebbe di applicarla per i consumi anteriori a tale data, onde la prescrizione non sarebbe stata maturata per la fattura in esame. 2. Il ricorso non presenta come oggetto un contratto concluso secondo le modalità dell’articolo 1342 c.c., onde la causa presente deve qualificarsi, visto il valore, come decisa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’articolo 113, secondo comma, c.p.c.; pertanto è inammissibile il ricorso per cassazione, assorbito ogni altro profilo. Ne consegue, per soccombenza, la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, per un totale di euro 900,00 di cui euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma
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