CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Firenze del 17 giugno 2022 che - nel confermare la sentenza di condanna del tribunale di Arezzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha: affermato la penale responsabilità del Bonichi per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 9 aprile 2015 - sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (capo Ab)); affermato la penale responsabilità del Bonichi per il reato di bancarotta semplice documentale - così derubricata l'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione - in relazione alla omessa tenuta delle scritture contabili in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 22 gennaio 2015; affermato la penale responsabilità del Bonichi per il reato di bancarotta semplice documentale - così derubricata l'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione - in relazione alla omessa tenuta delle scritture contabili in qualità cli amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 9 aprile 2015; affermato la penale responsabilità della Izieva per il reato di bancarotta semplice documentale - così derubricata l'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione - in relazione alla omessa tenuta delle scritture contabili in qualità di amministratrice unica della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 9 aprile 2015. 1.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto distinti ricorsi, tramite unico difensore, i due imputati, i cui motivi sono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1..1. Bonichi ha dedotto, con esclusivo riferimento alla intervenuta conferma della sentenza di primo grado quanto al capo Ab), i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe - a riguardo dei capi d'imputazione riferiti alle società [OSCURATO:SOCIETA]. - riqualificato l'accusa di bancarotta documentale fraudolenta in quella di bancarotta documentale semplice sulla base del presupposto dell'accertata, omessa conservazione delle scritture contabili, registrata anche in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA]., la cui vicenda - capo Ab) dell'incolpazione - sarebbe stata tuttavia affrontata diversamente ed in modo contraddittorio, con l'affermazione di reità per il reato di bancarotta documentale fraudolenta; in definitiva, dopo l'assunzione della qualità di amministratore il ricorrente non avrebbe compiuto alcuna attività - da qui l'intervenuta assoluzione per le originarie condotte di bancarotta patrimoniale distrattiva - e la mancata tenuta dell'impianto contabile ne sarebbe stata una naturale conseguenza; il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stato dichiarato sulla base dell'iniziativa di un solo creditore, l'impresa Giorni, in relazione ad un diritto di credito sorto prima dell'avvento del ricorrente. 1.2. Izieva ha lamentato carenza di motivazione - con riferimento al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - per il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche perché il Tribunale di Arezzo aveva escluso l'intensità di dolo nella condotta omissiva attribuita all'imputata, inopinatamente rimarcata, di contro, dalla sentenza di secondo grado per giustificare il diniego del beneficio; l'imputata, inoltre, avrebbe un solo precedente penale - condanna ad un anno di reclusione - per fatti molto risalenti nel tempo. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1.Va in premessa ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. 2.È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). 3.Quanto ai motivi di ricorso del Bonichi, il collegio ritiene di aderire all'ormai consolidato orientamento declinato da questa Corte di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale, secondo il quale l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione v delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale, ma solo qualora si accerti che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 I.fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). Ebbene, la sentenza della Corte territoriale, anche attraverso il richiamo di taluni passaggi della pronuncia del primo giudice, ha dato ampiamente conto, in armorfia con i principi di diritto appena richiamati e con argomentazioni immuni da censure di intrinseca illogicità, delle ragioni in virtù delle quali nel caso in scrutinio - capo Ab) dell'imputazione - sia da ritenersi fondata l'accusa contestata e siano da disattendersi le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede di legittimità: l'impianto contabile - mai consegnato agli organi fallimentari - esisteva, perché l'imputato ha riferito al curatore che esso si trovava nello studio del commercialista rag. Marino che, invece, interpellato dal curatore, ha negato la circostanza, perché non gli erano stati trasmessi dati ed informazioni necessarie alle corrette registrazioni (pag. 2 sent. impugnata); l'attività dell'impresa, sulla scorta di quanto riferito dalla curatela del fallimento, era proseguita anche dopo il subentro del Bonichi in veste di amministratore (pagg. 2 e 5 sent. impugnata); la nomina di costui era intervenuta subito dopo la notifica di un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, ottenuto dalla creditrice impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - segnale di concreto squilibrio economico-finanziario - e tanto ha indotto a ritenere che il ruolo dell'imputato, anche attraverso il mancato aggiornamento delle scritture contabili, fosse solo quello di condurre la società al fallimento, precludendo al ceto creditorio di individuare le risorse aggredibili ai fini del soddisfacimento delle proprie pretese (pagg.3,5 e 6 sent. impugnata); sotto quest'ultimo profilo, può anzi aggiungersi come sia stata accertata l'esistenza di un contratto di appalto stipulato dalla società con il [OSCURATO:PERSONA] che - a dire dell'imputato - sarebbe stato rescisso ma che, proprio nella latitanza di ogni minimale ostensione contabile, costituisce un accadimento aziendale non compiutamente ed oggettivamente ricostruibile. L'operata riqualificazione del reato di bancarotta documentale fraudolenta in quello di bancarotta semplice documentale - riferita alle altre due società, amministrate dal Bonichi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - non consente di cogliere il profilo di contraddittorietà dedotto dal ricorrente, in quanto in tali casi non sono stati evidenziati, dalle sentenze di merito, indici specifici di strumentale collegamento della mancata tenuta della contabilità al nascondimento delle operazioni gestionali. In definitiva, per un verso le doglianze del ricorso non si confrontano con le ragioni compiutamente esposte nella sentenza impugnata e, per altro verso, prestano il fianco ad una evidente censura di manifesta infondatezza. 4. La lagnanza di ricorso che "attacca" la motivazione che ha negato alla Izieva il beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata, perché - come ammesso dalla difesa nel corpo del ricorso - il tribunale di Arezzo - la cui pronuncia è stata richiamata e condivisa dalla sentenza della Corte territoriale a pag. 7 - ha escluso la concessione del beneficio in presenza di "due precedenti condanne irrevocabili" e, in ogni caso, avuto riguardo "alle concrete modalità della condotta"; quand'anche la ricorrente avesse riportato soltanto una precedente condanna per delitto -come affermato nel ricorso a pag.2 - il diniego sarebbe da ritenersi, in questi termini, comunque sufficientemente motivato. E' invero principio di diritto, espresso più volte da questa Corte di legittimità, che "non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati" (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011 - dep. 01/08/2011, Albanito, Rv. 250583- 01; sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, Camorani, Rv. 268947 - 01). 5. L'inammissibilità dei ricorsi per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione dei reati di bancarotta documentale semplice - di cui ai capi d'imputazione riferiti alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese cel procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma