Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36734/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria già versata in atti e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo e il rigetto del ricorso nel resto; e, per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso e hanno insiste per raccoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 5 marzo 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Lodi il 2 luglio 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] LOSITO, ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che - per quel che qui rileva - all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche, non applicata la recidiva e ritenuta la continuazione tra i predetti reati - lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 233, comma 1, legge fall. nonché il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; e inoltre l'erronea valutazione dell'integrazione della relazione ex art. 33 legge fall. (depositata dal curatore il 28 novembre 2014) e della documentazione prodotta dalla difesa (all'udienza del 27 febbraio 2019).

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, nonché dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 69 e 81 cod. pen. e 219, comma 2, n. 1, legge fall., e la conseguente irrogazione di una pena illegale.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall. e 133 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione, relativamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili; è, invece, fondato - nei termini che si chiariranno - e deve essere accolto il quarto motivo di ricorso.

1. Con il primo motivo, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto all'imputato, la difesa ha addotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel medesimo errore in cui già era incorso il G.u.p.

In particolare, a fronte dell'incasso (rappresentato dal curatore del fallimento) da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di crediti della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., si è ritenutO che ricorra il prescritto dolo, affermando che lo scopo di tale operazione sarebbe stato evitare che le somme in discorso potessero essere aggredite dai creditori della «società subentrante», ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., evidentemente destinata al fallimento nel momento in cui era stata costituita (secondo quanto esposto dal Giudice di primo grado); e a tale conclusione si sarebbe pervenuti, nonostante con l'atto di appello si sia dedotto che, in maniera illogica, il G.u.p. aveva affermato che l'incasso di somme da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ne avrebbe consentito la sottrazione ai creditori della stessa società (i quali invece avrebbero potuto aggredirne il patrimonio).

La Corte d'appello ha rilevato che la versione difensiva - secondo cui l'incasso di tali somme su un conto di una società diversa rispetto alla fallita sarebbe stata funzionale al pagamento degli stipendi degli autisti nonché a far fronte alla crisi della società - non avrebbe escluso il dolo generico della bancarotta per distrazione, poiché l'imputato era consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni contratte e quindi di sottrarre le somme ai creditori dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], contro tale assunto deporrebbe il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che ha ricevuto le somme come destinataria del pagamento indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) non ha pagato debiti propri bensì debiti della medesima società in nome collettivo fallita (in particolare, verso autisti e fornitori, come comprovato dalla difesa con le proprie produzioni) poiché la finalità dell'imputato era «aggirare l'ostacolo» costituito da alcuni pignoramenti sui conti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. che avrebbero impedito a quest'ultima di poter operare.

Ciò escluderebbe ogni intento distrattivo perché mancherebbe la finalità diversa rispetto all'attività di impresa della fallita, posto che invece lo scopo era quello di proseguirla.

1.1. Il motivo in esame difetta di specificità.

Anzitutto, esso - incentrandosi sull'iter posto a sostegno della decisione di primo grado - non si confronta effettivamente con le argomentazioni sulla scorta delle quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva in imputazione.

La sentenza impugnata, al riguardo, ha correttamente riferito la condotta di distrazione alla integrità del patrimonio dell'impresa (funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori) della società fallita (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 01) e non anche alla s.r.l. (di cui l'imputato era uno dei soci ed amministratore unico) costituita successivamente ad essa (nel novembre del 2010), traendo il prescritto dolo generico - correttamente indicato nella la coscienza e volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01) e, segnatamente, di sottrarre le somme proprio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - dal tempo degli incassi, da parte della nuova società, delle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte (a titolo di corrispettivo) alla fallita, inerenti a prestazioni le cui fatture sono state emesse nel 2011 e nel 2012, poco prima della cessione delle quote sociali della fallita (avvenuta il 17 gennaio 2013) e subito dopo la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (da parte di una società creditrice della somma di euro 61.500 in forza di un decreto ingiuntivo emesso il 15 novembre 2011).

Si tratta di un'argomentazione logica e congrua, che ha dato conto degli «indici di fraudolenza» ritenuti dimostrativi dell'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 38396/2017, cit.) che non può essere utilmente censurata neppure sulla scorta all'asserita destinazione delle somme de quibus al pagamento di debiti della fallita (da apprezzare ai fini della qualificazione del fatto quale bancarotta preferenziale), poiché sotto tale profilo il ricorso non ha dedotto puntualmente un travisamento della prova ma ha compiuto un richiamo del tutto generico a taluni elementi di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

2. Con il secondo motivo - in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale - la difesa ha assunto che la sentenza impugnata non si sarebbe completamente confrontata con le allegazioni prospettate con il gravame.

In particolare, con l'atto di appello si era censurata la prima decisione - che aveva ravvisato il dolo specifico dell'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili contestata al ricorrente - contestando che potesse trarsi un indice della sussistenza di esso dalla ritenuta predisposizione da parte del LOSITO di un meccanismo tendente a sottrarsi alle proprie responsabilità, manifestato dalla fittizia intestazione della compagine sociale ad un prestanome ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), da cui il primo Giudice ha inferito l'intenzione del LOSITO di danneggiare i creditori impedendo la ricostruzione esatta del patrimonio societario del movimento degli affari, in quanto essa non era univocamente indicativa dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, tenuto conto del fatto che l'impedimento della ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari è elemento oggettivo estraneo alla specifica ipotesi di bancarotta (per omessa tenuta dei libri delle scritture contabili) ascritta all'imputato.

Sul punto, il Giudice di secondo grado si sarebbe limitato a ripercorrere la medesima argomentazione del G.u.p. e nel resto a trascrivere una massima giurisprudenziale; e, avendo ritenuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, non ha affrontato ed esaminato la questione devoluta dalla difesa della riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice (che ha avuto luogo per il [OSCURATO:PERSONA] con il quale l'imputato «avrebbe agito in cooperazione»), mancando la motivazione della sentenza su tale ultimo punto.

2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, in relazione al delitto in discorso, oltre a dare conto dell'elemento oggettivo del delitto, ha ritenuto «elemento significativo» la cessione della società fallita al [OSCURATO:PERSONA] quando era già in stato di decozione e ha, dunque, espressamente condiviso quanto ritenuto dal primo Giudice, che ha attribuito all'imputato l'intenzione di danneggiare i creditori (per l'appunto, impedendo che potesse ricostruirsi la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa).

Si tratta di un'argomentazione che ha esplicitato in maniera logica i dati dai quali ha inferito - oltre all'elemento oggettivo - anche il prescritto elemento soggettivo (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01) in maniera congrua rispetto alle allegazioni prospettate dalla difesa; e che, pertanto, ha esplicitato le ragioni in forza delle quale ha disatteso il gravame anche in ordine al difetto dei presupposti per qualificare il fatto una bancarotta semplice (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 - 01).

Non ricorrono, allora, con evidenza i vizi denunciati.3.

Con il terzo motivo si è dedotto che, nel caso di specie, si sarebbe erroneamente fatta applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., alla luce della continuazione tra i reati in contestazione e non della disciplina prevista in materia dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; in tal modo, sarebbe stata irrogata una pena superiore per quantità a quella legittimamente irrogabile e dunque illegale, ragion per cui la questione, pur non essendo stata posta con l'atto di appello, potrebbe essere ritualmente sollevata in questa sede.

In particolare, il G.u.p. ha indicato la pena base in anni tre di reclusione, l'ha ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione e ha poi disposto un aumento per continuazione ad anni due e mesi tre di reclusione, riducendola - essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato - ad anno uno e mesi sei di reclusione; dunque, il calcolo della pena sarebbe erroneo, poiché avendo concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ad avendole dunque ritenute di fatto prevalenti ex art. 69, comma 2, sull'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, avrebbe dovuto ridurre la pena per il rito senza compiere prima l'aumento per continuazione.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché non può essere sollevato per la prima volta in questa sede.

Vero è che «la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti» (così, per tutte, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182 - 01; cfr. pure Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], «la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, mentre «esula [...] dall'àmbito della pena illegale il trattamento sanzionatorio che risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna» (così condivisibilmente Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104 - 01, che richiama Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez.

U.n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

Ciò è quel che si è verificato nella specie, atteso che la pena irrogata - di anni due mesi e tre di reclusione (poi ridotta per il rito ad anno uno e mesi sei di reclusione) -, oltre ad essere ovviamente della specie prevista per reati in contestazione, rientra nello spazio edittale per essi posto (cfr. art. 216, comma 1, e 219, comma 2, n.1, legge fall.).

Ragion per cui la doglianza è stata irritualmente avanzata in questa sede né questa Corte sul punto può provvedere d'ufficio.

4. Con il quarto motivo si è rassegnato che la sentenza impugnata - in parziale accoglimento dell'appello - avrebbe ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari (che il primo Giudice aveva fissato in anni dieci), richiamando i criteri di cui all'art.133 cod. pen. e l'entità della pena principale.

La motivazione spesa dalla Corte di merito, tuttavia, non sarebbe sorretta da una motivazione completa, intellegibile e atta a rendere conto della scelta operata dalla Corte territoriale perché non è stato esplicitato quali criteri previsti dall'art. 133 siano stati valorizzati nel caso in esame, in cui la pena principale e stata fissata in anno uno e mesi di reclusione (e, quindi, vi sarebbe un'evidente divaricazione tra la pena principale e le pene accessorie in discorso), le circostanze attenuanti generiche sono state concesse nella loro massima estensione ed è stata esclusa l'applicabilità della recidiva.

4.1. Il motivo è fondato.

Invero: - «in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo» (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 - dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01); - e il generico rimando ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla durata della pena principale, sensibilmente inferiore a quella delle pene accessorie, non consente di comprendere effettivamente le ragioni poste a sostegno della determinazione di essa nella misura, non esigua, di anni cinque, ossia non integra la specifica ed adeguata motivazione in forza della quale essa è stata parametrata alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01; Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

Si impone, di conseguenza, l'annullamento con rinvio in parte qua della pronuncia della Corte distrettuale.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alla requisitoria già versata in atti e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo e il rigetto del ricorso nel resto; e, per il ricorrente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono riportati ai motivi di ricorso e hanno insiste per raccoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 5 marzo 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Lodi il 2 luglio 2019, appellata da [OSCURATO:PERSONA] LOSITO, ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che - per quel che qui rileva - all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche, non applicata la recidiva e ritenuta la continuazione tra i predetti reati - lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 233, comma 1, legge fall. nonché il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; e inoltre l'erronea valutazione dell'integrazione della relazione ex art. 33 legge fall. (depositata dal curatore il 28 novembre 2014) e della documentazione prodotta dalla difesa (all'udienza del 27 febbraio 2019). 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, nonché dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice. 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 69 e 81 cod. pen. e 219, comma 2, n. 1, legge fall., e la conseguente irrogazione di una pena illegale. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall. e 133 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione, relativamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili; è, invece, fondato - nei termini che si chiariranno - e deve essere accolto il quarto motivo di ricorso. 1. Con il primo motivo, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto all'imputato, la difesa ha addotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel medesimo errore in cui già era incorso il G.u.p. In particolare, a fronte dell'incasso (rappresentato dal curatore del fallimento) da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di crediti della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., si è ritenutO che ricorra il prescritto dolo, affermando che lo scopo di tale operazione sarebbe stato evitare che le somme in discorso potessero essere aggredite dai creditori della «società subentrante», ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., evidentemente destinata al fallimento nel momento in cui era stata costituita (secondo quanto esposto dal Giudice di primo grado); e a tale conclusione si sarebbe pervenuti, nonostante con l'atto di appello si sia dedotto che, in maniera illogica, il G.u.p. aveva affermato che l'incasso di somme da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ne avrebbe consentito la sottrazione ai creditori della stessa società (i quali invece avrebbero potuto aggredirne il patrimonio). La Corte d'appello ha rilevato che la versione difensiva - secondo cui l'incasso di tali somme su un conto di una società diversa rispetto alla fallita sarebbe stata funzionale al pagamento degli stipendi degli autisti nonché a far fronte alla crisi della società - non avrebbe escluso il dolo generico della bancarotta per distrazione, poiché l'imputato era consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni contratte e quindi di sottrarre le somme ai creditori dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], contro tale assunto deporrebbe il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che ha ricevuto le somme come destinataria del pagamento indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) non ha pagato debiti propri bensì debiti della medesima società in nome collettivo fallita (in particolare, verso autisti e fornitori, come comprovato dalla difesa con le proprie produzioni) poiché la finalità dell'imputato era «aggirare l'ostacolo» costituito da alcuni pignoramenti sui conti della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. che avrebbero impedito a quest'ultima di poter operare. Ciò escluderebbe ogni intento distrattivo perché mancherebbe la finalità diversa rispetto all'attività di impresa della fallita, posto che invece lo scopo era quello di proseguirla. 1.1. Il motivo in esame difetta di specificità. Anzitutto, esso - incentrandosi sull'iter posto a sostegno della decisione di primo grado - non si confronta effettivamente con le argomentazioni sulla scorta delle quali la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva in imputazione. La sentenza impugnata, al riguardo, ha correttamente riferito la condotta di distrazione alla integrità del patrimonio dell'impresa (funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori) della società fallita (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 01) e non anche alla s.r.l. (di cui l'imputato era uno dei soci ed amministratore unico) costituita successivamente ad essa (nel novembre del 2010), traendo il prescritto dolo generico - correttamente indicato nella la coscienza e volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01) e, segnatamente, di sottrarre le somme proprio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - dal tempo degli incassi, da parte della nuova società, delle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte (a titolo di corrispettivo) alla fallita, inerenti a prestazioni le cui fatture sono state emesse nel 2011 e nel 2012, poco prima della cessione delle quote sociali della fallita (avvenuta il 17 gennaio 2013) e subito dopo la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (da parte di una società creditrice della somma di euro 61.500 in forza di un decreto ingiuntivo emesso il 15 novembre 2011). Si tratta di un'argomentazione logica e congrua, che ha dato conto degli «indici di fraudolenza» ritenuti dimostrativi dell'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 38396/2017, cit.) che non può essere utilmente censurata neppure sulla scorta all'asserita destinazione delle somme de quibus al pagamento di debiti della fallita (da apprezzare ai fini della qualificazione del fatto quale bancarotta preferenziale), poiché sotto tale profilo il ricorso non ha dedotto puntualmente un travisamento della prova ma ha compiuto un richiamo del tutto generico a taluni elementi di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Con il secondo motivo - in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale - la difesa ha assunto che la sentenza impugnata non si sarebbe completamente confrontata con le allegazioni prospettate con il gravame. In particolare, con l'atto di appello si era censurata la prima decisione - che aveva ravvisato il dolo specifico dell'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili contestata al ricorrente - contestando che potesse trarsi un indice della sussistenza di esso dalla ritenuta predisposizione da parte del LOSITO di un meccanismo tendente a sottrarsi alle proprie responsabilità, manifestato dalla fittizia intestazione della compagine sociale ad un prestanome ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), da cui il primo Giudice ha inferito l'intenzione del LOSITO di danneggiare i creditori impedendo la ricostruzione esatta del patrimonio societario del movimento degli affari, in quanto essa non era univocamente indicativa dello scopo di recare pregiudizio ai creditori, tenuto conto del fatto che l'impedimento della ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari è elemento oggettivo estraneo alla specifica ipotesi di bancarotta (per omessa tenuta dei libri delle scritture contabili) ascritta all'imputato. Sul punto, il Giudice di secondo grado si sarebbe limitato a ripercorrere la medesima argomentazione del G.u.p. e nel resto a trascrivere una massima giurisprudenziale; e, avendo ritenuto la sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, non ha affrontato ed esaminato la questione devoluta dalla difesa della riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice (che ha avuto luogo per il [OSCURATO:PERSONA] con il quale l'imputato «avrebbe agito in cooperazione»), mancando la motivazione della sentenza su tale ultimo punto. 2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. La Corte territoriale, in relazione al delitto in discorso, oltre a dare conto dell'elemento oggettivo del delitto, ha ritenuto «elemento significativo» la cessione della società fallita al [OSCURATO:PERSONA] quando era già in stato di decozione e ha, dunque, espressamente condiviso quanto ritenuto dal primo Giudice, che ha attribuito all'imputato l'intenzione di danneggiare i creditori (per l'appunto, impedendo che potesse ricostruirsi la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa). Si tratta di un'argomentazione che ha esplicitato in maniera logica i dati dai quali ha inferito - oltre all'elemento oggettivo - anche il prescritto elemento soggettivo (cfr. Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01) in maniera congrua rispetto alle allegazioni prospettate dalla difesa; e che, pertanto, ha esplicitato le ragioni in forza delle quale ha disatteso il gravame anche in ordine al difetto dei presupposti per qualificare il fatto una bancarotta semplice (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 - 01). Non ricorrono, allora, con evidenza i vizi denunciati.3. Con il terzo motivo si è dedotto che, nel caso di specie, si sarebbe erroneamente fatta applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., alla luce della continuazione tra i reati in contestazione e non della disciplina prevista in materia dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.; in tal modo, sarebbe stata irrogata una pena superiore per quantità a quella legittimamente irrogabile e dunque illegale, ragion per cui la questione, pur non essendo stata posta con l'atto di appello, potrebbe essere ritualmente sollevata in questa sede. In particolare, il G.u.p. ha indicato la pena base in anni tre di reclusione, l'ha ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni due di reclusione e ha poi disposto un aumento per continuazione ad anni due e mesi tre di reclusione, riducendola - essendosi proceduto nelle forme del rito abbreviato - ad anno uno e mesi sei di reclusione; dunque, il calcolo della pena sarebbe erroneo, poiché avendo concesso le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ad avendole dunque ritenute di fatto prevalenti ex art. 69, comma 2, sull'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, avrebbe dovuto ridurre la pena per il rito senza compiere prima l'aumento per continuazione. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché non può essere sollevato per la prima volta in questa sede. Vero è che «la configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n.1, legge fall., come circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti» (così, per tutte, Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01). [OSCURATO:SOCIETA], «la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale, mentre «esula [...] dall'àmbito della pena illegale il trattamento sanzionatorio che risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna» (così condivisibilmente Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282104 - 01, che richiama Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; Sez. U.n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Ciò è quel che si è verificato nella specie, atteso che la pena irrogata - di anni due mesi e tre di reclusione (poi ridotta per il rito ad anno uno e mesi sei di reclusione) -, oltre ad essere ovviamente della specie prevista per reati in contestazione, rientra nello spazio edittale per essi posto (cfr. art. 216, comma 1, e 219, comma 2, n.1, legge fall.). Ragion per cui la doglianza è stata irritualmente avanzata in questa sede né questa Corte sul punto può provvedere d'ufficio. 4. Con il quarto motivo si è rassegnato che la sentenza impugnata - in parziale accoglimento dell'appello - avrebbe ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari (che il primo Giudice aveva fissato in anni dieci), richiamando i criteri di cui all'art.133 cod. pen. e l'entità della pena principale. La motivazione spesa dalla Corte di merito, tuttavia, non sarebbe sorretta da una motivazione completa, intellegibile e atta a rendere conto della scelta operata dalla Corte territoriale perché non è stato esplicitato quali criteri previsti dall'art. 133 siano stati valorizzati nel caso in esame, in cui la pena principale e stata fissata in anno uno e mesi di reclusione (e, quindi, vi sarebbe un'evidente divaricazione tra la pena principale e le pene accessorie in discorso), le circostanze attenuanti generiche sono state concesse nella loro massima estensione ed è stata esclusa l'applicabilità della recidiva. 4.1. Il motivo è fondato. Invero: - «in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo» (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 - dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 - 01); - e il generico rimando ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla durata della pena principale, sensibilmente inferiore a quella delle pene accessorie, non consente di comprendere effettivamente le ragioni poste a sostegno della determinazione di essa nella misura, non esigua, di anni cinque, ossia non integra la specifica ed adeguata motivazione in forza della quale essa è stata parametrata alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488 - 01; Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Si impone, di conseguenza, l'annullamento con rinvio in parte qua della pronuncia della Corte distrettuale. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimen
Sentenza Cassazione n. 36734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris