CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44826/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, con ordinanza in data 20/10/2020, ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 3 luglio 2020 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per i semestri dal 16 ottobre 2016 al 16 aprile 2019, sul rilievo che la condotta del condannato non era risultata regolare essendo questi sanzionato disciplinarmente ed avendo mostrato atteggiamenti scorretti. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della liberazione anticipata perché, nonostante il condannato sia stato prosciolto disciplinarmente per una infrazione, il Tribunale di sorveglianza non l'ha ritenuto meritevole del beneficio. Il ricorso è inammissibile perché non sviluppa alcuna specifica censura rispetto al provvedimento impugnato che ha evidenziato le infrazioni disciplinari, di cui una sola annullata, e il comportamento carcerario oppositivo, non aderente al trattamento e irrispettoso. Si tratta di un'argomentazione, logica e coerente, che pone in evidenza un aspetto ritenuto essenziale per valutare il percorso del condannato, essendosi da tale circostanza tratta la non illogica conclusione che lo stesso non ha prestato sufficiente adesione al trattamento, ponendo in U-ecti,- essere invece chiare manifestazioni di insofferenza; il ricorso risulta incapace di conf~si con la coerente motivazione del Tribunale di sorveglianza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il C