CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 32652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla propria requisitoria scritta, chiedendo disporsi la correzione dellterrore materiale. udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è rimesso alla decisione della Corte. Ritenuto in fatto e considerato in diritto È stata attivata d'ufficio la procedura di correzione relativa all'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo d'udienza pubblica del 11 Ottobre 2022, relativo al procedimento n. 242/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per effetto dell'accoglimento del ricorso del Procuratore generale, si è, per mero errore di calcolo, indicata la pena di un anno e tre mesi, anziché la pena di anni uno e mesi sette di reclusione. All'udienza del 4 luglio 2023 si è svolta la trattazione orale del procedimento, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato alla propria requisitoria scritta, chiedendo disporsi la correzione dell'errore materiale, mentre il difensore si è rimesso alla decisione della Corte. Alla stregua del risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale (v., già, Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01), ricorre l'ipotesi di errore materiale nel caso di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, quale tipicamente rilevabile nel caso di errore linguistico e di errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto Il dispositivo letto all'udienza pubblica del 11 ottobre 2022, nel prevedere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, esprime l'intenzione evidente del Collegio di accogliere il ricorso del Procuratore generale, nella parte in cui censurava l'entità dell'aumento applicato per la recidiva ritenuta e mai contestata dall'imputato. Ora, per effetto di siffatto indiscusso accoglimento, il risultato dell'operazione aritmetica di ricalcolo del trattamento sanzionatorio conduce ad un unico possibile risultato, ossia quello, indicato nel testo della sentenza depositata, di un anno e sette mesi di reclusione, dal momento che la pena base di 9 mesi di reclusione, aumentata di 2/3 per la recidiva, giunge a quindici mesi, cui devono aggiungersi gli aumenti di quattro mesi di reclusione per i due reati satellite. Pertanto, in tali termini va disposta la correzione del ruolo d'udienza. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 11 ottobre 2022, relativo al procedimento n. 242/2022 (P.G. c/[OSCURATO:PERSONA]), definito con la sentenza n. 4285/2022 (n. 2663/2022 ruolo sezionale), nel modo seguente: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno e mesi sette di reclusione". Manda la cancelleria per le annotazioni di rito.Così deciso in Roma, il 04/07/2023 Il Consigliere estensore