CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2020
Cassazione n. 02277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12120-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio“[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 632/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 28/10/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Calcestruzzi S.p.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva respinto l’appello della società contribuente ed accolto l’appello del Comune di Carmagnola avverso la sentenza n. 666/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino in parziale accoglimento (limitatamente alle irrogate sanzioni) del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2011 ed IMU 2012 aventi ad oggetto i terreni posseduti dalla società nel territorio comunale, adibiti ad attività estrattiva in forza della Convenzione stipulata con il Comune, essendo stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione I.C.I./IMU e l’omesso totale versamento dell’imposta dovuta in relazione alle aree possedute; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. in data 13/20/2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’accordo transattivo che ha definito la controversia; 1.2. ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. nn. 27598/2013, 909/2006); 1.3. l'esito della lite giustifica ampiamente la compensazione delle spese di giudizio; 1.4. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 23175/2015) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa interamente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della