Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:103
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑308/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
«Impugnazione — Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei — Recupero mediante compensazione delle somme indebitamente versate — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Diritto ad un giudice imparziale — [OSCURATO:PERSONA] di cosa giudicata — Principio di buona amministrazione»
Massime della sentenza
1.
Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Contestazione — Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111)
2.
Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Osservanza garantita dalla Corte — Presa in considerazione della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo — Diritto a un processo equo
(Art. 6, n. 2, UE)
3.
Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Annullamento parziale
(Art. 231, primo comma, CE)
1.
Di per sé, l’applicazione della procedura prevista all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale non pregiudica
il diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, poiché tale disposizione è applicabile solo alle cause
in cui il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere il ricorso o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile
o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Di conseguenza il ricorrente, se ritiene che il Tribunale abbia
erroneamente applicato tale art. 111, deve contestare la valutazione del giudice di primo grado relativa alle condizioni alle
quali è soggetta l’applicazione del detto articolo.
Se il ricorrente si limita a criticare la circostanza che il Tribunale sia ricorso all’ordinanza motivata, senza richiamare
in alcun modo i presupposti di applicazione del detto art. 111 né mettere in causa l’interpretazione di tale articolo che
il Tribunale ha fornito nell’ordinanza impugnata, il motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
(v. punti 36-38)
2.
Il diritto ad un equo processo, quale deriva, in particolare, dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta in quanto
principio generale in forza dell’art. 6, n. 2, UE. Un simile diritto comporta necessariamente l’accesso da parte di chiunque
ad un giudice indipendente e imparziale. Pertanto, l’esistenza di garanzie in materia di composizione dell’organo giurisdizionale
rappresenta la pietra angolare del diritto all’equo processo, il cui rispetto il giudice comunitario deve verificare in particolare
qualora ne venga lamentata una violazione e la contestazione su tale punto non appaia a prima vista manifestamente priva di
serietà.
Tuttavia, il fatto che dei giudici chiamati a conoscere una prima volta di una controversia siedano in un altro collegio chiamato
a conoscere nuovamente della stessa controversia non può essere considerato di per sé incompatibile con i requisiti imposti
dal diritto ad un equo processo. In particolare, la circostanza che uno o più giudici siano presenti nei due collegi che si
sono succeduti e vi esercitino le medesime funzioni, come quelle di presidente o di giudice relatore, è di per sé priva di
rilievo per quanto riguarda la valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che le dette funzioni sono esercitate
in un organo collegiale. Simili considerazioni valgono a maggior ragione allorché i due collegi che si sono succeduti non
devono conoscere della stessa controversia, ma devono conoscere di due controversie distinte che presentano un certo grado
di connessione.
Inoltre, il dovere di imparzialità riveste in realtà due aspetti. In primo luogo, è indispensabile che il tribunale sia imparziale
sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali, dovendosi
presumere l’imparzialità personale fino a prova contraria. In secondo luogo, il tribunale deve essere imparziale sotto il
profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio.
(v. punti 41-46)
3.
L’annullamento parziale di un atto non impedisce di ricominciare il procedimento diretto a sostituire tale atto dal punto
preciso in cui l’illegittimità accertata si è verificata, senza che ne siano necessariamente pregiudicati gli atti preparatori.
Inoltre, un atto beneficia dell’autorità di cosa giudicata che copre un atto anteriore nei limiti in cui esso costituisce
una pura e semplice ripetizione della parte di tale atto che non è stata annullata.
(v. punti 56, 58)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 febbraio 2009 (
*
)
«Impugnazione – Normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei – Recupero mediante compensazione delle somme indebitamente versate – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Diritto ad un giudice imparziale – [OSCURATO:PERSONA] di cosa giudicata – Principio di buona amministrazione»
Nel procedimento C‑308/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 2 luglio 2007,
[OSCURATO:PERSONA]
, ex deputato del [OSCURATO:PERSONA] europeo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), rappresentato dall’avv. D. Rouget,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Parlemento europeo,
rappresentato inizialmente dai sigg. C. Karamarcos, H. Krück e D. Moore, successivamente da questi ultimi due e dalla sig.ra A. Padowska,
in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits e J.‑J. Kasel,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso d’impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee 24 aprile 2007, causa T‑132/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«ordinanza
impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato
il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo 22 marzo 2006, che
regolarizza il procedimento di recupero di talune somme percepite dal ricorrente a titolo di spese e indennità parlamentari
(in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’art. 27, punti 3 e 4, della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo:
la «normativa SID») dispone quanto segue:
«3. Qualora il [OSCURATO:PERSONA] generale, in consultazione con i Questori, constati che sono state versate a taluni deputati [del [OSCURATO:PERSONA]
europeo] somme indebite a titolo delle indennità previste dalla presente regolamentazione, egli impartisce istruzioni per
ottenere la restituzione di tali importi dal deputato in causa.
4. In casi eccezionali e sulla base della proposta fatta dal [OSCURATO:PERSONA] generale previa consultazione dei Questori, l’Ufficio
di presidenza può, conformemente all’articolo 73 del regolamento finanziario e [alle] sue misure di esecuzione, incaricare
il [OSCURATO:PERSONA] generale di sospendere temporaneamente il pagamento delle indennità parlamentari fintantoché il deputato non
abbia rimborsato gli importi indebitamente utilizzati.
La decisione dell’Ufficio di presidenza viene presa nell’ambito della sorveglianza dell’esercizio effettivo del mandato del
deputato e del buon funzionamento dell’istituzione, previa audizione del deputato interessato».
3
L’art. 71, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), recita
come segue:
«Le risorse proprie messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono
essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata
al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente».
4
Ai sensi dell’art. 73, n. 1, primo capoverso, del regolamento finanziario:
«Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore
è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità».
5
L’art. 83 del regolamento (CE, Euratom) della [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d’esecuzione del regolamento
n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1), prevede quanto segue:
«In qualsiasi fase del procedimento, il contabile, dopo aver informato l’ordinatore competente ed il debitore, procede al
recupero per compensazione del credito accertato qualora il debitore sia titolare nei confronti delle Comunità di un credito
certo, liquido ed esigibile avente per oggetto una somma di denaro accertata da un ordine di pagamento».
6
L’art. 5, punti 3 e 4, delle norme interne relative all’esecuzione del bilancio del [OSCURATO:PERSONA] europeo, approvate dall’Ufficio
di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«Ufficio di presidenza») il 27 aprile 2005 così recita:
«3. Con decisione di delega presa dall’Istituzione, rappresentata dal suo Presidente, il [OSCURATO:PERSONA] generale è designato in qualità
di ordinatore delegato principale. Tuttavia, gli atti di rinuncia al recupero di un credito accertato di cui all’art. 87,
n. 4, prima frase, delle modalità di esecuzione, spettano al Presidente.
4. Le deleghe sono accordate dall’ordinatore delegato principale agli ordinatori delegati. Le sottodeleghe sono accordate dagli
ordinatori delegati agli ordinatori sottodelegati».
Fatti della controversia
7
Il ricorrente è un ex deputato del [OSCURATO:PERSONA] europeo che ha svolto il proprio mandato nella quinta legislatura (1999/2004).
In seguito ad un controllo contabile per verificare che ci fossero i documenti giustificativi dell’uso di somme che il ricorrente
aveva percepito come spese di segreteria, il [OSCURATO:PERSONA] generale del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] generale») accertava,
con decisione 24 febbraio 2004, che era stata indebitamente versata a detto deputato una somma pari a EUR 176 576. [OSCURATO:PERSONA]
generale, inoltre, fissava l’importo da rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] in EUR 118 360,18, atteso che il ricorrente aveva già cominciato
a rimborsare una parte del suo debito.
8
Con la stessa decisione 24 febbraio 2004, il [OSCURATO:PERSONA] generale precisava che occorreva recuperare, ai sensi degli artt. 16,
n. 2 e 27, n. 3, della normativa SID, la somma di EUR 118 360,18 tramite compensazione con le indennità parlamentari meno
essenziali all’esecuzione del mandato elettorale del ricorrente, ovvero una parte delle indennità per spese generali e dell’indennità
di soggiorno. La decisione prevedeva inoltre che, in caso di cessazione del mandato di deputato del ricorrente, le restanti
somme dovute sarebbero state trattenute sull’indennità transitoria di fine mandato nonché su ogni altra somma a lui dovuta.
9
Il 20 aprile 2004 il ricorrente proponeva un ricorso di annullamento avverso la decisione 24 febbraio 2004 dinanzi al Tribunale
di primo grado.
10
Con sentenza 22 dicembre 2005, causa T‑146/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5989; in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]»), il Tribunale annullava parzialmente la decisione 24 febbraio 2004.
11
Innanzi tutto, al punto 84 della detta sentenza, il Tribunale rilevava che la decisione 24 febbraio 2004 conteneva sostanzialmente
due parti, vale a dire, da un lato, il rilievo del [OSCURATO:PERSONA] generale che le somme ivi menzionate erano state indebitamente
versate al ricorrente e che occorreva procedere al loro recupero e, dall’altro, la decisione di procedere a tale recupero
mediante compensazione con talune indennità dovutegli.
12
Il Tribunale respingeva quindi tutti i motivi dedotti contro la prima parte della decisione 24 febbraio 2004, ovvero quelli
riguardanti l’esistenza e la portata dell’obbligo del ricorrente di rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] la somma indicata in tale decisione.
13
Infine, quanto alla seconda parte della decisione 24 febbraio 2004, il Tribunale, al punto 97 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], dichiarava
quanto segue:
«(…) atteso che il [OSCURATO:PERSONA] generale non può disporre la compensazione in oggetto senza esserne stato incaricato dall’Ufficio
di presidenza conformemente al procedimento previsto dall’[art. 27, n. 4, della normativa SID], la decisione [24 febbraio
2004] va annullata nella parte in cui dispone tale compensazione».
14
Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non veniva proposta impugnazione.
15
In esecuzione di detta sentenza, con decisione 1° febbraio 2006, l’Ufficio di presidenza incaricava il [OSCURATO:PERSONA] generale,
ai sensi dell’art. 27, n. 4, della normativa SID, di recuperare le indennità erogate indebitamente al ricorrente.
16
Con lettera in data 22 marzo 2006, il [OSCURATO:PERSONA] generale comunicava al ricorrente la decisione controversa, la quale sostanzialmente
riprende il contenuto della decisione 24 febbraio 2004.
17
Ai sensi del n. 1 della parte dispositiva della decisione controversa, il contabile del [OSCURATO:PERSONA] veniva incaricato, ai sensi
dell’art. 73 del regolamento finanziario, di recuperare la somma di EUR 118 360,18 che il ricorrente doveva al [OSCURATO:PERSONA].
I nn. 1 e 2 della parte dispositiva precisano che il recupero delle somme indebitamente versate al ricorrente può essere effettuato
mediante compensazione con le varie indennità e altre somme dovute al ricorrente.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
18
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2006, il ricorrente ha proposto ricorso diretto
all’annullamento della decisione controversa e alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
19
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha dedotto undici motivi che sono stati tutti respinti dal Tribunale. Nei punti
seguenti saranno esaminati soltanto i motivi di cui è contestato il rigetto nell’ambito della presente impugnazione.
20
Con il primo motivo, attinente alla violazione dell’autorità di cosa giudicata, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la
decisione controversa non poteva legittimamente procedere alla regolarizzazione di un procedimento che il Tribunale aveva
considerato illegittimo per vizio di competenza.
21
Al riguardo, ai punti 30 e 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato:
«30 (…) [I]l il [OSCURATO:PERSONA] generale, conformemente alla disciplina di cui all’art. 27, n. 4, della normativa SID, così come interpretata
ai punti 86-97 della sentenza [OSCURATO:PERSONA], ha potuto adottare la decisione [controversa] dopo che l’Ufficio di presidenza lo
aveva incaricato di recuperare le somme in questione ai sensi di tale disposizione (…).
(…)
32 Riguardo alla trattenuta di 40 398,80 euro (...), anche se essa aveva perso il proprio fondamento normativo dopo la sentenza
[OSCURATO:PERSONA], ciò non aveva tuttavia potuto comportare l’estinzione del debito del ricorrente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per
un totale di 118 360,18 euro, poiché è diversa la questione relativa alla possibilità di recuperare, in parte, tale somma
mediante compensazione.(…)».
22
Conseguentemente, il Tribunale ha respinto il primo motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso in quanto manifestamente
infondato.
23
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente invocava un caso di forza maggiore per giustificare l’impossibilità di presentare
i documenti giustificativi per talune spese da lui sostenute.
24
Il Tribunale respingeva il suddetto motivo in quanto palesemente inammissibile perché rimetteva in causa l’autorità di cosa
giudicata della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 49‑54 dell’ordinanza impugnata). Secondo tale sentenza, infatti, il [OSCURATO:PERSONA]
generale aveva giustamente osservato che le somme controverse erano state indebitamente versate al ricorrente e pertanto dovevano
essere recuperate.
25
Infine il ricorrente, con la seconda parte del settimo motivo dedotto a sostegno del suo ricorso, contestava il fatto che
il [OSCURATO:PERSONA] non gli avesse notificato la decisione dell’Ufficio di presidenza 1° febbraio 2006. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così
violato l’art. 20 del suo codice di buona condotta amministrativa, adottato il 6 settembre 2001 (in prosieguo: il «codice
di buona condotta»), che prevede un obbligo di notifica per iscritto delle decisioni che ledono i diritti o gli interessi
dei cittadini.
26
Il Tribunale ha respinto tale motivo pronunciandosi come segue ai punti 72 e 73 dell’ordinanza impugnata:
«72 Per quanto riguarda la notifica della decisione dell’Ufficio di presidenza 1° febbraio 2006, è sufficiente rilevare che essa
non costituisce la decisione definitiva che arreca pregiudizio al ricorrente (…).
73 Sull’affermazione riguardo al codice di buona condotta, è sufficiente rimarcare che il documento cui si riferisce il ricorrente
costituisce soltanto una risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] che apporta delle modifiche a un progetto che era stato sottoposto dal
Mediatore europeo e che invitava la [OSCURATO:PERSONA] a presentare una proposta legislativa al riguardo in base all’art. 308 CE.
Quindi, a prescindere dal sapere se una disposizione quale quella di cui [all’art. 20 del detto codice] riguardi anche decisioni
diverse da quelle che arrecano pregiudizio, va sottolineato che non si tratta di un testo regolamentare. Pertanto, questa
censura dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata».
Conclusioni delle parti
27
Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede alla Corte:
– di annullare l’ordinanza impugnata e la decisione controversa, e
– di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato e di condannare il ricorrente
alle spese del procedimento.
Sulla domanda di riapertura della fase scritta
29
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 ottobre 2007, il ricorrente ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura
della frase scritta. A sostegno di tale domanda, egli deduce l’esistenza di un fatto nuovo, ovvero una lettera del [OSCURATO:PERSONA]
datata 17 ottobre 2007 che gli ingiunge di pagare la somma di EUR 77 961, dato che l’ordinanza impugnata ha respinto il suo
ricorso dinanzi al Tribunale.
30
A questo proposito, occorre rammentare che, conformemente al combinato disposto degli artt. 42, n. 2 e 118 del regolamento
di procedura, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto
e di fatto emersi durante il procedimento.
31
Tuttavia ciò non si verifica nel caso di specie. A questo proposito, è sufficiente rilevare che l’elemento di fatto che si
pretende sia nuovo e dedotto dal ricorrente non può essere collegato ad alcun motivo dedotto recentemente o precedentemente
dallo stesso nell’ambito dell’impugnazione. Comunque, tale elemento di fatto si rivela privo di qualsiasi pertinenza ai fini
della presente sentenza. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA], chiedendo con la suddetta lettera del 17 ottobre 2007 il pagamento delle
restanti somme dovute, si è limitato a trarre le conseguenze dell’adozione dell’ordinanza impugnata, nei confronti della quale,
peraltro, non sono stati chiesti provvedimenti provvisori o di sospensione dell’esecuzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 60,
primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dal ricorrente non ha effetti sospensivi nei
confronti di una simile ordinanza.
32
Ciò premesso, occorre respingere l’istanza del ricorrente con cui si chiede la riapertura della fase scritta.
Sull’impugnazione
33
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce sei motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dei diritti della
difesa, del principio del contraddittorio e del diritto a un processo equo; in secondo luogo, alla violazione del diritto
fondamentale ad un giudice imparziale; in terzo luogo, all’errata valutazione della portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA]; in
quarto luogo, al rifiuto sistematico e automatico del Tribunale di tener conto dei suoi argomenti diretti all’annullamento
della decisione controversa; in quinto luogo, al rifiuto del Tribunale di esaminare il motivo attinente alla forza maggiore,
e, in sesto e ultimo luogo, al rifiuto del Tribunale di garantire il rispetto del principio di buona amministrazione.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
34
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale di statuire sul ricorso mediante ordinanza, in
applicazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del medesimo, lo ha privato della possibilità di replicare agli argomenti
del [OSCURATO:PERSONA] e di essere ascoltato. Inoltre, non comunicandogli una simile decisione, prima che la causa fosse giudicata
mediante ordinanza, il Tribunale l’avrebbe privato della possibilità di contestare tale decisione. Quindi, il Tribunale avrebbe
violato i diritti della difesa, il principio del contraddittorio e il diritto ad un processo equo.
35
[OSCURATO:PERSONA] replica che il Tribunale ha correttamente applicato l’art. 111 del suo regolamento di procedura e non ha commesso
alcuna violazione dei diritti della difesa del ricorrente.
Giudizio della Corte
36
Occorre rammentare, come la Corte ha già avuto l’occasione di precisare, che di per sé l’applicazione della procedura prevista
all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale non pregiudica il diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare
ed effettivo, poiché tale disposizione è applicabile solo alle cause in cui il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere
il ricorso o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Di
conseguenza il ricorrente, se ritiene che il Tribunale abbia erroneamente applicato tale art. 111, deve contestare la valutazione
del giudice di primo grado relativa alle condizioni alle quali è soggetta l’applicazione del detto articolo (v., in tal senso,
ordinanza 3 giugno 2005, causa C‑396/03 P, Killinger/Germania e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4967, punto 9).
37
Orbene, nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il ricorrente si limita a criticare la circostanza che sia stato fatto
ricorso all’ordinanza motivata, senza richiamare in alcun modo i presupposti di applicazione del detto art. 111 né mettere
in causa l’interpretazione di tale articolo che il Tribunale ha fornito nell’ordinanza impugnata.
38
Date queste premesse, occorre respingere in quanto infondato il primo motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del suo ricorso.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
39
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto a un giudice imparziale, come sancito agli artt. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1).
Una violazione del genere risulterebbe dal fatto di aver attribuito la causa che ha dato luogo all’ordinanza impugnata ad
un collegio giudicante composto da giudici, compresi quelli che esercitano le funzioni di presidente e di giudice relatore,
che erano già presenti nel collegio giudicante che aveva emesso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il rispetto del principio
di imparzialità imporrebbe che uno stesso giudice non possa, anche qualora si tratti dello stesso grado di giurisdizione,
statuire su una causa che si basa su fatti identici o sufficientemente connessi a quelli della causa che ha già giudicato.
40
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la tesi sostenuta dal ricorrente è priva di qualsiasi fondamento giuridico e non trova alcun riscontro
nella giurisprudenza comunitaria. Peraltro, esso sottolinea che nella causa in cui è stata pronunciata l’ordinanza impugnata
la questione verte essenzialmente sull’ottemperanza da parte del [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi che gli derivavano dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]. Non ci sarebbe dunque niente di criticabile nel fatto che gli stessi giudici abbiano giudicato le due cause.
Giudizio della Corte
41
Il diritto ad un equo processo, quale deriva, in particolare, dall’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta in quanto
principio generale in forza dell’art. 6, n. 2, UE (sentenze 26 giugno 2007, causa C‑305/05, Ordre des barreaux francophones
et germanophone e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5305, punto 29, nonché 1° luglio 2008, cause riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost
e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777, punto 44).
42
Un simile diritto comporta necessariamente l’accesso da parte di chiunque ad un giudice indipendente e imparziale. Pertanto,
come la Corte ha avuto occasione di precisare, l’esistenza di garanzie in materia di composizione dell’organo giurisdizionale
rappresenta la pietra angolare del diritto all’equo processo, il cui rispetto il giudice comunitario deve verificare in particolare
qualora ne venga lamentata una violazione e la contestazione su tale punto non appaia a prima vista manifestamente priva di
serietà (v., in tal senso, sentenza Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., cit., punti 46‑48).
43
Tuttavia, sempre dalla giurisprudenza della Corte risulta che il fatto che dei giudici chiamati a conoscere una prima volta
di una controversia siedano in un altro collegio chiamato a conoscere nuovamente della stessa controversia non può essere
considerato di per sé incompatibile con i requisiti imposti dal diritto ad un equo processo (v., in tal senso, sentenza Chronopost
e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., cit., punti 58 nonché 59 e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ivi citata).
44
In particolare, la circostanza che uno o più giudici siano presenti nei due collegi che si sono succeduti e vi esercitino
le medesime funzioni, come quelle di presidente o di giudice relatore, è di per sé priva di rilievo per quanto riguarda la
valutazione del rispetto del dovere di imparzialità, dato che tali funzioni sono esercitate in un organo collegiale (v., in
tal senso, sentenza Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., cit., punto 53).
45
Simili considerazioni valgono a maggior ragione allorché i due collegi che si sono succeduti non devono conoscere della stessa
controversia, come era il caso di quella che ha originato la citata sentenza Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., la quale riguardava
il rinvio di una causa dinanzi al Tribunale in seguito all’annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte,
ma, come nel caso di specie, devono conoscere di due controversie distinte che presentano un certo grado di connessione.
46
Inoltre, occorre osservare che il dovere di imparzialità riveste in realtà due aspetti. In primo luogo, è indispensabile che
il tribunale sia imparziale sotto il profilo soggettivo, cioè che nessuno dei suoi membri manifesti opinioni preconcette o
pregiudizi personali, dovendosi presumere l’imparzialità personale fino a prova contraria. In secondo luogo, il tribunale
deve essere imparziale sotto il profilo oggettivo; esso è cioè tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere al riguardo
qualsiasi legittimo dubbio (v. sentenza Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., cit., punto 54, e, in tal senso, Corte eur. D.U.,
sentenze Fey c. Austria del 24 febbraio 1993, serie A n. 255‑A, pag. 12, § 28; Findlay c. [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997‑I, pag. 281, § 73, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.A. c. Romania del 4 ottobre 2007, non ancora pubblicata nel
Recueil des arrêts et décisions
, § 116).
47
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare, da un lato, che il ricorrente, come peraltro lui stesso ha confermato all’udienza,
non adduce alcun argomento atto a mettere in discussione l’imparzialità personale dei membri del Tribunale.
48
Peraltro, bisogna ricordare che il ricorrente non ha proposto impugnazione contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e che, del resto,
quest’ultima gli ha dato parzialmente ragione.
49
Dall’altro lato, il ricorrente non apporta alcun elemento oggettivo atto a far sorgere un dubbio quanto all’imparzialità del
Tribunale. Al riguardo, egli si limita, infatti, a lamentare la presenza degli stessi giudici nei due collegi giudicanti in
questione, ovvero una circostanza che, come emerge dai punti 43‑45 della presente sentenza, non è come tale incompatibile
con i requisiti del diritto all’equo processo.
50
Il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo e quarto motivo
Argomenti delle parti
51
Con il terzo e il quarto motivo, che occorre esaminare congiuntamente, il ricorrente, in sostanza, addebita al Tribunale di
avere erroneamente considerato i suoi argomenti dedotti in primo grado e che mettevano in causa la legittimità della decisione
controversa come manifestamente inammissibili, perché non tenevano conto dell’autorità di cosa giudicata derivante dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in seguito all’annullamento della decisione 24 febbraio 2004 da parte di tale sentenza, tale decisione
avrebbe dovuto essere considerata in toto nulla e non avvenuta e il procedimento che aveva portato alla sua adozione non avrebbe
potuto essere regolarizzato. Date tali circostanze, la decisione controversa costituirebbe una decisione nuova e distinta
da quella del 24 febbraio 2004, sicché tutti i motivi dedotti dal ricorrente contro la decisione controversa avrebbero dovuto
essere esaminati dal Tribunale.
52
[OSCURATO:PERSONA] respinge queste affermazioni ricordando principalmente che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato
che il [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente stabilito che determinate indennità parlamentari erano state indebitamente versate al
ricorrente. Pertanto, il procedimento che ha portato all’adozione della decisione 24 febbraio 2004 avrebbe potuto essere validamente
regolarizzato.
Giudizio della Corte
53
Innanzi tutto, occorre rilevare che, come ricordato al punto 11 della presente sentenza, la decisione 24 febbraio 2004 conteneva
sostanzialmente due parti, vale a dire, da un lato, la constatazione che le somme ivi menzionate erano state indebitamente
versate al ricorrente e che occorreva procedere al loro recupero e, dall’altro, la decisione di procedere a tale recupero,
per quanto possibile, mediante compensazione con talune indennità che restavano da versargli.
54
Orbene, l’annullamento della detta decisione ad opera della sentenza [OSCURATO:PERSONA], come emerge espressamente dal punto 169 e
dal punto 1 del dispositivo di tale sentenza, riguarda soltanto questa seconda parte, poiché il giudice di primo grado ha
considerato che il [OSCURATO:PERSONA] generale non era competente a disporre il recupero mediante compensazione delle somme dovute
dal ricorrente senza esserne stato incaricato dall’Ufficio di presidenza, secondo la procedura prevista all’art. 27, n. 4,
della normativa SID. Tutti motivi di ricorso riguardanti la legittimità della prima parte della decisione 24 febbraio 2004
sono stati invece respinti dal Tribunale.
55
Il Tribunale ha quindi annullato la decisione 24 febbraio 2004 unicamente nella parte in cui disponeva che il recupero delle
somme dovute dal ricorrente doveva essere effettuato mediante compensazione, respingendo quindi il ricorso per il resto.
56
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, un simile annullamento parziale della decisione 24 febbraio 2004
non impediva al [OSCURATO:PERSONA] generale di ricominciare il procedimento di recupero delle somme dovute dopo essere stato debitamente
abilitato a farlo dall’Ufficio di presidenza, conformemente all’art. 27, n. 4, della normativa SID, come interpretato dalla
sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come ha correttamente giudicato il giudice di primo grado al punto 30 dell’ordinanza impugnata,
il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l’illegittimità accertata
si è verificata senza che ne siano necessariamente pregiudicati gli atti preparatori (v., in tal senso, sentenza 12 novembre
1998, causa C‑415/96, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6993, punti 31 e 32).
57
Occorre, inoltre, rilevare che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non è stata impugnata dinanzi alla Corte e che, di conseguenza, il suo
dispositivo così come la motivazione che ne costituisce il necessario fondamento hanno acquisito carattere definitivo [sentenza
1° giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4845, punti 44 nonché 47 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, la questione del carattere indebito delle somme
da recuperare e dell’obbligo del ricorrente di procedere al loro rimborso non poteva essere nuovamente sottoposta al Tribunale
e da esso esaminata senza ledere l’autorità di cosa giudicata di cui è ormai rivestita la sentenza [OSCURATO:PERSONA].
58
Infine, risulta dalla giurisprudenza della Corte che un atto beneficia dell’autorità di cosa giudicata che copre un atto anteriore
nei limiti in cui esso costituisce una pura e semplice ripetizione della parte di tale atto che non è stata annullata (v.,
in tal senso, sentenza 16 febbraio 1965, causa 14/64, Barge/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 64, punto 11).
59
Date tali premesse, dal momento che la decisione controversa dispone, esattamente negli stessi termini di quella del 24 febbraio
2004, che la somma di EUR 118 360,18 è stata indebitamente versata al ricorrente e deve essere recuperata, il Tribunale ha
giustamente giudicato, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, che ogni censura che mette in discussione la legittimità della
decisione controversa al riguardo doveva essere respinta come manifestamente inammissibile.
60
Ne consegue che il terzo e il quarto motivo dedotti dal ricorrente a sostegno del suo ricorso devono essere respinti in quanto
infondati.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
61
Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il motivo attinente all’esistenza
di un caso di forza maggiore, per il fatto che la decisione 24 febbraio 2004 era coperta dal giudicato derivante dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA].
62
Infatti, il Tribunale avrebbe ingiustamente considerato che si trattava di un motivo già esaminato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA],
mentre, in realtà, tale motivo sarebbe fondato su fatti successivi alla detta sentenza, ovvero la mancata risposta da parte
del Ministro della Giustizia spagnolo a una lettera inviatagli dal ricorrente il 15 aprile 2006 per avere la copia dei documenti
contabili relativi all’esercizio del suo mandato di deputato europeo.
63
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha interpretato correttamente il principio dell’autorità
del giudicato, dato che il ricorrente aveva già dedotto un motivo sostanzialmente identico, fondandosi sui medesimi argomenti,
nel corso del procedimento che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA].
64
Per quanto riguarda specificamente la mancata risposta alla suddetta lettera del 15 aprile 2006, il [OSCURATO:PERSONA] rileva che
tale argomento era stato dedotto dinanzi al Tribunale non nell’ambito di un motivo attinente a un caso di forza maggiore,
ma a sostegno di un altro motivo che è stato respinto dall’ordinanza impugnata e di cui il ricorrente non contesta la valutazione
nella presente impugnazione. Ad ogni modo, si tratterebbe di fatti successivi alla decisione controversa che sarebbero quindi
privi di pertinenza ai fini dell’annullamento della stessa.
Giudizio della Corte
65
Occorre rilevare, da un lato, che i fatti dedotti in primo grado dal ricorrente a sostegno del motivo attinente a un caso
di forza maggiore per giustificare la sua impossibilità di fornire taluni elementi della sua contabilità sono identici a quelli
sui quali era fondato uno dei motivi dedotti nel ricorso proposto contro la decisione 24 febbraio 2004 e che è stato respinto
dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].
66
Pertanto, per i motivi precisati ai punti 57‑59 della presente sentenza, il Tribunale ha potuto giustamente giudicare, ai
punti 53 e 54 dell’ordinanza impugnata, che il motivo di annullamento attinente a un caso di forza maggiore era manifestamente
inammissibile.
67
Dall’altro lato, quanto all’argomento attinente alla mancata risposta del Ministro della Giustizia spagnolo alla lettera del
ricorrente 15 aprile 2006, è sufficiente rilevare che, anche ammesso che un elemento del genere possa costituire un caso di
forza maggiore ai sensi della giurisprudenza della Corte, si tratta, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo
87 delle sue conclusioni, di un fatto successivo alla data di adozione della decisione controversa, il quale non può comunque
influenzare il contenuto della medesima.
68
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre respingere il quinto motivo in quanto infondato.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
69
Con il sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ingiustamente rifiutato di verificare se il [OSCURATO:PERSONA], omettendo
di notificargli la decisione dell’Ufficio di presidenza 1° febbraio 2006, avesse violato il principio di buona amministrazione,
sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal codice di buona condotta. A questo proposito,
egli rammenta che, a prescindere dall’esistenza stessa di simili testi, il diritto a una buona amministrazione fa parte dei
principi generali del diritto che le istituzioni hanno l’obbligo di rispettare.
70
[OSCURATO:PERSONA] obietta al riguardo che il Tribunale si è limitato a constatare la natura di atto preparatorio e non di atto
regolamentare del codice di buona condotta.
Giudizio della Corte
71
Fin da subito si deve necessariamente rilevare che il sesto motivo deriva da una lettura errata dell’ordinanza impugnata.
72
Infatti, in primo grado, il motivo dedotto dal ricorrente era esclusivamente attinente alla violazione dell’art. 20 del codice
di buona condotta, in forza del quale l’istituzione, da un lato, garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi
di individui siano notificate per iscritto alle persone interessate non appena la decisione è adottata e, dall’altro, si astiene
dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che le persone interessate ne siano informate.
73
Orbene, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha omesso di esaminare se la mancata comunicazione
della decisione dell’Ufficio di presidenza 1° febbraio 2006 avesse comportato una violazione dei diritti dell’interessato.
Infatti, al punto 72 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale, prima ancora di pronunciarsi sulla natura del codice di buona
condotta, ha rilevato che la detta decisione non costituiva la decisione definitiva recante pregiudizio al ricorrente e che
il fatto di non avergliela comunicata non poteva quindi ledere i suoi diritti; un giudizio che peraltro non è stato contestato
nell’ambito della presente impugnazione.
74
Ne consegue che anche il sesto motivo dev’essere respinto.
75
Poiché nessuno dei sei motivi dedotti dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, l’impugnazione
va respinta.
Sulle spese
76
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne
ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.