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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 35820/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2022 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ex art. 656 cod. proc. pen. senza disporre la prosecuzione della espiazione in detenzione domiciliare.

In particolare, l'istante sosteneva che al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione il condannato si trovava agli arresti domiciliari per lo stesso titolo a partire dal 9 gennaio 2020, che la custodia cautelare era proseguita senza soluzione di continuità anche dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna, e che, computando le detrazioni astrattamente previste per la liberazione anticipata per i cinque semestri di presofferto, la pena espianda non avrebbe superato il limite dei quattro anni, talché il condannato avrebbe avuto diritto a continuare ad espiare in detenzione domiciliare ai sensi del comma 10 dello stesso articolo

656. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che, anche qualora fosse stata concessa la liberazione anticipata per tutti e cinque i semestri del presofferto, la pena espianda sarebbe stata comunque superiore ai quattro anni, perché la pena residua era di 4 anni 8 mesi e 14 giorni di reclusione, ed i cinque semestri avrebbero dato diritto alla detrazione di soli 7 mesi e 15 giorni di reclusione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione dell'articolo • 656, commi 5 e 10, e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che, in realtà, la pena residua alla data della dell'ordine di esecuzione, che è i12 novembre 2022, era inferiore a quella calcolata dal giudice dell'esecuzione, perché pari a soli 4 anni 5 mesi e 5 giorni di reclusione, talchè la concessione della liberazione anticipata per cinque semestri avrebbe portato la pena residua a scendere sotto i quattro anni ed a permettere l'applicazione dell'istituto del comma 10 dell'articolo 656.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

L'unico motivo deduce che il giudice dell'esecuzione ha calcolato male la pena residua alla data della dell'ordine di esecuzione, e che la concessione della liberazione anticipata per cinque semestri avrebbe portato tale pena residua a scendere sotto i quattro anni ed a permettere, pertanto, l'applicazione dell'istituto del comma 10 dell'articolo

656. Il motivo è infondato.

Il condannato, infatti, era in custodia cautelare dal 9 gennaio 2020, però nel provvedimento di cumulo del 9 dicembre 2021 il periodo tra il 9 gennaio 2020 e 1'8 dicembre 2021 era stato imputato ad altro titolo detentivo, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen.

Ne consegue che alla data dell'emissione dell'ordine di esecuzione (2 novembre 2022) poteva essere valutato in favore del ricorrente soltanto un semestre di presofferto, che, attesa la pena residua da espiare (4 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione, nel calcolo formulato nel motivo di ricorso) non sarebbe stato comunque sufficiente a far raggiungere, con la riduzione per l'eventuale liberazione anticipata, la soglia dei quattro anni di reclusione che avrebbe fatto scattare l'applicazione dell'istituto dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

La liberazione anticipata per il periodo di presofferto imputato ad altro titolo può, infatti, essere valutata ex art. 656 cod. proc. pen. soltanto se tale titolo ha ad oggetto un reato posto in continuazione con quello per cui si procede (Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886; Sez. 1, Sentenza n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509), circostanza non sussistente nel caso in esame.

Ne consegue che il ricorso è infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2022 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l'illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ex art. 656 cod. proc. pen. senza disporre la prosecuzione della espiazione in detenzione domiciliare. In particolare, l'istante sosteneva che al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione il condannato si trovava agli arresti domiciliari per lo stesso titolo a partire dal 9 gennaio 2020, che la custodia cautelare era proseguita senza soluzione di continuità anche dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna, e che, computando le detrazioni astrattamente previste per la liberazione anticipata per i cinque semestri di presofferto, la pena espianda non avrebbe superato il limite dei quattro anni, talché il condannato avrebbe avuto diritto a continuare ad espiare in detenzione domiciliare ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 656. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che, anche qualora fosse stata concessa la liberazione anticipata per tutti e cinque i semestri del presofferto, la pena espianda sarebbe stata comunque superiore ai quattro anni, perché la pena residua era di 4 anni 8 mesi e 14 giorni di reclusione, ed i cinque semestri avrebbero dato diritto alla detrazione di soli 7 mesi e 15 giorni di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione dell'articolo • 656, commi 5 e 10, e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che, in realtà, la pena residua alla data della dell'ordine di esecuzione, che è i12 novembre 2022, era inferiore a quella calcolata dal giudice dell'esecuzione, perché pari a soli 4 anni 5 mesi e 5 giorni di reclusione, talchè la concessione della liberazione anticipata per cinque semestri avrebbe portato la pena residua a scendere sotto i quattro anni ed a permettere l'applicazione dell'istituto del comma 10 dell'articolo 656. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'unico motivo deduce che il giudice dell'esecuzione ha calcolato male la pena residua alla data della dell'ordine di esecuzione, e che la concessione della liberazione anticipata per cinque semestri avrebbe portato tale pena residua a scendere sotto i quattro anni ed a permettere, pertanto, l'applicazione dell'istituto del comma 10 dell'articolo 656. Il motivo è infondato. Il condannato, infatti, era in custodia cautelare dal 9 gennaio 2020, però nel provvedimento di cumulo del 9 dicembre 2021 il periodo tra il 9 gennaio 2020 e 1'8 dicembre 2021 era stato imputato ad altro titolo detentivo, ai sensi dell'art. 657, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue che alla data dell'emissione dell'ordine di esecuzione (2 novembre 2022) poteva essere valutato in favore del ricorrente soltanto un semestre di presofferto, che, attesa la pena residua da espiare (4 anni, 8 mesi e 14 giorni di reclusione, nel calcolo formulato nel motivo di ricorso) non sarebbe stato comunque sufficiente a far raggiungere, con la riduzione per l'eventuale liberazione anticipata, la soglia dei quattro anni di reclusione che avrebbe fatto scattare l'applicazione dell'istituto dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. La liberazione anticipata per il periodo di presofferto imputato ad altro titolo può, infatti, essere valutata ex art. 656 cod. proc. pen. soltanto se tale titolo ha ad oggetto un reato posto in continuazione con quello per cui si procede (Sez. 1, Sentenza n. 11446 del 03/03/2015, Prronaj, Rv. 262886; Sez. 1, Sentenza n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509), circostanza non sussistente nel caso in esame. Ne consegue che il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2023
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