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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 19978/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22446/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese unitamente dal l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 537/1994 R.G.

Esec. del Tribunale di Palermo, promossa da Banco di Sicilia (poi proseguita da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli esecutati raggiungevano, nel 2015, un accordo transattivo con la creditrice procedente, in base al quale i debitori avrebbero dovuto versare somme (in due rate) alla società creditrice per conseguire l’estinzione della procedura; − i n data 28/1/2016, nonostante la richiesta di rinvio avanzata dalla creditrice, il professionista delegato alle operazioni di vendita, non avendo ricevuto contrarie istruzioni dal giudice dell’esecuzione, procedeva alla gara e aggiudicava uno degli immobili pignorati a [OSCURATO:PERSONA]; − s tando alla confusa, lacunosa e a tratti incomprensibile esposizione del ricorso introduttivo, «le odierne ricorrenti proponevano opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione con il patrocinio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ta.

Detta opposizione, però, veniva rigettata dal Giudice dell’esecuzione con provvedimento del 02.03.2016, in quanto l’opposizione proposta era fondata solo sulla non congruità del prezzo di vendita e non anche sulle altre ipotesi previste dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte a seguito delle quali il Giudice dell’esecuzione avrebbe potuto sospendere la vendita, anche dopo l’aggiudicazione.

Infatti, così come è emerso nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Bergamaschi, gli stessi non erano stati informati dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta transazione intercorsa tra l’unico creditore e le odierne ricorrenti.

Conseguentemente, in data 27.06.2016 il Giudice dell’esecuzione emetteva il decreto di trasferimento anche se, in data 17.06.2016 (dieci giorni prima), il procuratore della [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato istanza di rinunzia all’esecuzione immobiliare»; − s empre dal ricorso si evince che il cespite trasferito non era l’unico pignorato e che, allo scopo di evitare la vendita degli altri beni, gli esecutati, che non avevano ottemperato al pagamento di tutti i ratei pregressi, stipulavano un altro accordo, con la previsione di una somma a soddisfazione di ogni pretesa, puntualmente pagata il 31/5/2016; ciononostante, si era svolto un ulteriore tentativo di vendita, andato deserto, il 28/6/2016; − c on atto di citazione d el 3/8/2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest ’ ultima in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (consulente finanziaria dei debitori) e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano assistito gli esecutati nella procedura) per domandare la revoca del decreto di trasferimento sopra menzionato e il risarcimento dei danni cagionati per aver omesso di chiedere, nonostante l’intervenuta transazione, la sospensione della procedura esecutiva e per aver mancato di sottoporre al giudice tale circostanza che, unitamente alla notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto al giusto prezzo, avrebbe condotto alla sospensione della vendita e alla revoca dell’aggiudicazione; − c on la sentenza n. 4233 dell ’ 8/10/2018 il Tribunale di Palermo a) dichiarava inammissibile la domanda di revoca del decreto di trasferimento emessodal giudice dell’esecuzione, b) dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle domande risarcitorie avanzate nei confronti dei suddetti legali (già oggetto di rinuncia di parte attrice), c) rigettava le richieste di risarcimento rivolte a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], e d)condannava le attrici alla rifusione delle spese; − l a Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 674 del 29/4/2021, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA]).

Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale 1) confermava l ’ inammissibilità dell’impugnazione del decreto di trasferimento (che le attrici avevano svolto rivolgendosi direttamente al giudice della cognizione, anziché proponendo l’opposizione agli atti esecutivi al giudice dell’esecuzione), 2) ribadiva il rigetto della domanda risarcitoria per «abuso dello strumento processuale», perché la mancata sospensione dell’esecuzione (da cui era scaturita l’aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era imputabile a responsabilità della creditrice procedente o della sua mandataria, le quali «non avevano assunto alcun obbligo di chiedere la sospensione della procedura e, in ogni caso, non avevano ragione di farlo a fronte del mancato pagamento delle somme cui i debitori si erano impegnati con l’accordo transattivo»; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi; − resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affermando di essere cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di essere succeduta nel processo; − non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − i ricorrenti deposita vano memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;[OSCURATO:PERSONA] : − in via preliminare, si deve rilevare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata spiegata domanda risarcitoria per le condotte tenute dalla creditrice e dalla sua mandataria nella procedura esecutiva; la [OSCURATO:SOCIETA] – che ha acquistato in blocco crediti vantati dalla predetta società, incluso quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –non è successore a titolo universale della società cedente, né la menzionata cessione di un credito comporta il suo subingresso in un’azione che non concerne tale credito, bensì un fatto illecito attribuito dalle attrici alla cedente; − con seguentemente, il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], società estranea al processo de quo, è inammissibile; − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., i ricorrenti deduc ono la «violazione e falsa interpretazione» dell’art. 615 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la statuizione d’inammissibilità della domanda di revoca del decreto di trasferimento; secondo la tesi delle odierne ricorrenti, «mentre l’art.617 c.p.c. è applicabile in caso di irregolarità formale di un atto della procedura, il procedimento ex art. 615 c.p.c. è relativo al potere del Giudice dell’esecuzione di revocare i provvedimenti da lui emessi, anche se non contengono errori formali … con l’atto introduttivo del presente giudizio, hanno chiesto che fosse riconosciuto che il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti era venuto meno, con applicabilità, quindi, alla fattispecie, del disposto di cui all’art. 615 c.p.c.»; − la censura è manifestamente infondata; − infatti, anche a prescindere dalle tesi (fantasiose e, nel contempo, singolarmente prive di qualsivoglia addentellato normativo e contrarie ai consolidati approdi di dottrina e giurisprudenza sul punto) illustrate nel ricorso sulle differenze tra l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e quella exart. 617 cod. proc. civ., la domanda di revoca del decreto di trasferimento, atto traslativo emesso dal giudice dell’esecuzione, è stata avanzata direttamente con un’azione di cognizione, in patente violazione della struttura, necessariamente bifasica, delle opposizioni esecutive (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01), siano esse all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo (ai sensi degli artt. 615, 617 o 619 cod. proc. civ.); − il predetto rilievo è di per sé sufficiente a confermare la statuizione di inammissibilità –da intendersi, nella specie e in base alle argomentazioni addotte, come improponibilità – della domanda resa dal giudice di prime cure e confermata dal giudice d’appello; − col secondo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 5, cod. proc. civ., la parte ricorrente denuncia «violazione e falsa interpretazione» dell’art. 1326 cod. civ., per avere la Corte di merito mancato di affermare che, in base agli accordi intervenuti, la parte creditrice avrebbe dovuto chiedere la sospensione della vendita exart. 624-biscod. proc. civ.; − la censura è inamm issibile ; − si deduc e che la Corte d ’ appello avrebbe erroneamente interpretato l’accordo transattivo intercorso con la creditrice procedente, ma –in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. – i ricorrenti omettono di illustrare e riportare (e anche solo di indicare) il testo della menzionata transazione, per di più in totale difformità dai criteri stabiliti da questa Corte di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale; − inoltre, il ricorso non si confronta in alcun modo con le statuizioni della Corte di merito, la quale – richiamati i documenti contrattuali – ha seccamente escluso che la creditrice avesse l’obbligo di chiedere la sospensione della procedura; − è inammissibile anche il terzo motivo, con cui i ricorrenti denunciano «abuso da parte del creditore del diritto a poter procedere ad esecuzione forzata», realizzato con l’omessa sospensione della vendita fissata per il 28/1/2016, nonostante la transazione già intervenuta; − infatti, si tratta di censura (nemmeno ricondotta ad una delle categorie di vizi individuate dall ’ art. 360 cod. proc. civ.) che omette completamente di confrontarsi con la decisione impugnata: infatti, prescindendo dalla sentenza, si afferma che ricorre la fattispecie dell’abuso del processo esecutivo, senza neppure considerare le ragioni del rigetto della domanda esposte dai giudici di merito; − in conclusione, il ricorso va rigettato; − non occorre provvedere sulle spese in ragione dell’ inammissibilità del controricorso e della indefensiodegli altri intimati; − si deve però dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22446/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese unitamente dal l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 674/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 537/1994 R.G. Esec. del Tribunale di Palermo, promossa da Banco di Sicilia (poi proseguita da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli esecutati raggiungevano, nel 2015, un accordo transattivo con la creditrice procedente, in base al quale i debitori avrebbero dovuto versare somme (in due rate) alla società creditrice per conseguire l’estinzione della procedura; − i n data 28/1/2016, nonostante la richiesta di rinvio avanzata dalla creditrice, il professionista delegato alle operazioni di vendita, non avendo ricevuto contrarie istruzioni dal giudice dell’esecuzione, procedeva alla gara e aggiudicava uno degli immobili pignorati a [OSCURATO:PERSONA]; − s tando alla confusa, lacunosa e a tratti incomprensibile esposizione del ricorso introduttivo, «le odierne ricorrenti proponevano opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione con il patrocinio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ta. Detta opposizione, però, veniva rigettata dal Giudice dell’esecuzione con provvedimento del 02.03.2016, in quanto l’opposizione proposta era fondata solo sulla non congruità del prezzo di vendita e non anche sulle altre ipotesi previste dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte a seguito delle quali il Giudice dell’esecuzione avrebbe potuto sospendere la vendita, anche dopo l’aggiudicazione. Infatti, così come è emerso nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di prime cure degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Bergamaschi, gli stessi non erano stati informati dalla [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta transazione intercorsa tra l’unico creditore e le odierne ricorrenti. Conseguentemente, in data 27.06.2016 il Giudice dell’esecuzione emetteva il decreto di trasferimento anche se, in data 17.06.2016 (dieci giorni prima), il procuratore della [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato istanza di rinunzia all’esecuzione immobiliare»; − s empre dal ricorso si evince che il cespite trasferito non era l’unico pignorato e che, allo scopo di evitare la vendita degli altri beni, gli esecutati, che non avevano ottemperato al pagamento di tutti i ratei pregressi, stipulavano un altro accordo, con la previsione di una somma a soddisfazione di ogni pretesa, puntualmente pagata il 31/5/2016; ciononostante, si era svolto un ulteriore tentativo di vendita, andato deserto, il 28/6/2016; − c on atto di citazione d el 3/8/2016 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest ’ ultima in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la sua mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (consulente finanziaria dei debitori) e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano assistito gli esecutati nella procedura) per domandare la revoca del decreto di trasferimento sopra menzionato e il risarcimento dei danni cagionati per aver omesso di chiedere, nonostante l’intervenuta transazione, la sospensione della procedura esecutiva e per aver mancato di sottoporre al giudice tale circostanza che, unitamente alla notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto al giusto prezzo, avrebbe condotto alla sospensione della vendita e alla revoca dell’aggiudicazione; − c on la sentenza n. 4233 dell ’ 8/10/2018 il Tribunale di Palermo a) dichiarava inammissibile la domanda di revoca del decreto di trasferimento emessodal giudice dell’esecuzione, b) dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle domande risarcitorie avanzate nei confronti dei suddetti legali (già oggetto di rinuncia di parte attrice), c) rigettava le richieste di risarcimento rivolte a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], e d)condannava le attrici alla rifusione delle spese; − l a Corte d ’ appello di Palermo, con la sentenza n. 674 del 29/4/2021, rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA]). Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale 1) confermava l ’ inammissibilità dell’impugnazione del decreto di trasferimento (che le attrici avevano svolto rivolgendosi direttamente al giudice della cognizione, anziché proponendo l’opposizione agli atti esecutivi al giudice dell’esecuzione), 2) ribadiva il rigetto della domanda risarcitoria per «abuso dello strumento processuale», perché la mancata sospensione dell’esecuzione (da cui era scaturita l’aggiudicazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) non era imputabile a responsabilità della creditrice procedente o della sua mandataria, le quali «non avevano assunto alcun obbligo di chiedere la sospensione della procedura e, in ogni caso, non avevano ragione di farlo a fronte del mancato pagamento delle somme cui i debitori si erano impegnati con l’accordo transattivo»; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) proponevano ricorso per cassazione, basato su tre motivi; − resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affermando di essere cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di essere succeduta nel processo; − non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; − i ricorrenti deposita vano memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. − il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;[OSCURATO:PERSONA] : − in via preliminare, si deve rilevare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata spiegata domanda risarcitoria per le condotte tenute dalla creditrice e dalla sua mandataria nella procedura esecutiva; la [OSCURATO:SOCIETA] – che ha acquistato in blocco crediti vantati dalla predetta società, incluso quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –non è successore a titolo universale della società cedente, né la menzionata cessione di un credito comporta il suo subingresso in un’azione che non concerne tale credito, bensì un fatto illecito attribuito dalle attrici alla cedente; − con seguentemente, il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA], società estranea al processo de quo, è inammissibile; − col primo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., i ricorrenti deduc ono la «violazione e falsa interpretazione» dell’art. 615 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello confermato la statuizione d’inammissibilità della domanda di revoca del decreto di trasferimento; secondo la tesi delle odierne ricorrenti, «mentre l’art.617 c.p.c. è applicabile in caso di irregolarità formale di un atto della procedura, il procedimento ex art. 615 c.p.c. è relativo al potere del Giudice dell’esecuzione di revocare i provvedimenti da lui emessi, anche se non contengono errori formali … con l’atto introduttivo del presente giudizio, hanno chiesto che fosse riconosciuto che il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti era venuto meno, con applicabilità, quindi, alla fattispecie, del disposto di cui all’art. 615 c.p.c.»; − la censura è manifestamente infondata; − infatti, anche a prescindere dalle tesi (fantasiose e, nel contempo, singolarmente prive di qualsivoglia addentellato normativo e contrarie ai consolidati approdi di dottrina e giurisprudenza sul punto) illustrate nel ricorso sulle differenze tra l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e quella exart. 617 cod. proc. civ., la domanda di revoca del decreto di trasferimento, atto traslativo emesso dal giudice dell’esecuzione, è stata avanzata direttamente con un’azione di cognizione, in patente violazione della struttura, necessariamente bifasica, delle opposizioni esecutive (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01), siano esse all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo (ai sensi degli artt. 615, 617 o 619 cod. proc. civ.); − il predetto rilievo è di per sé sufficiente a confermare la statuizione di inammissibilità –da intendersi, nella specie e in base alle argomentazioni addotte, come improponibilità – della domanda resa dal giudice di prime cure e confermata dal giudice d’appello; − col secondo motivo, che richiama l ’ art. 360, comma 1, n n . 3 e 5, cod. proc. civ., la parte ricorrente denuncia «violazione e falsa interpretazione» dell’art. 1326 cod. civ., per avere la Corte di merito mancato di affermare che, in base agli accordi intervenuti, la parte creditrice avrebbe dovuto chiedere la sospensione della vendita exart. 624-biscod. proc. civ.; − la censura è inamm issibile ; − si deduc e che la Corte d ’ appello avrebbe erroneamente interpretato l’accordo transattivo intercorso con la creditrice procedente, ma –in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. – i ricorrenti omettono di illustrare e riportare (e anche solo di indicare) il testo della menzionata transazione, per di più in totale difformità dai criteri stabiliti da questa Corte di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale; − inoltre, il ricorso non si confronta in alcun modo con le statuizioni della Corte di merito, la quale – richiamati i documenti contrattuali – ha seccamente escluso che la creditrice avesse l’obbligo di chiedere la sospensione della procedura; − è inammissibile anche il terzo motivo, con cui i ricorrenti denunciano «abuso da parte del creditore del diritto a poter procedere ad esecuzione forzata», realizzato con l’omessa sospensione della vendita fissata per il 28/1/2016, nonostante la transazione già intervenuta; − infatti, si tratta di censura (nemmeno ricondotta ad una delle categorie di vizi individuate dall ’ art. 360 cod. proc. civ.) che omette completamente di confrontarsi con la decisione impugnata: infatti, prescindendo dalla sentenza, si afferma che ricorre la fattispecie dell’abuso del processo esecutivo, senza neppure considerare le ragioni del rigetto della domanda esposte dai giudici di merito; − in conclusione, il ricorso va rigettato; − non occorre provvedere sulle spese in ragione dell’ inammissibilità del controricorso e della indefensiodegli altri intimati; − si deve però dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa
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