CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02439/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo del credito. Ha dichiarato prescritti i reati di cui all'art. 132 dig. 385 del 1993, contestati come reati fine, per intervenuta prescrizione; ha assolto i medesimi imputati da plurimi reati di usura perché il fatto non sussiste, ovvero perché non costituisce reato. L'imputazione ha tratto origine dalle specifiche modalità di esercizio dell'attività d'impresa da parte degli imputati, operanti per conto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società, operante nel campo della torrefazione e commercializzazione del caffè, ha, nel corso degli anni (a partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso e fino al 2004) concesso - in corrispondenza delle forniture di caffè - a titolari di bar e servizi omogenei prestiti di vario importo per consentire ai beneficiari l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'attività. Il tutto senza essere munita dell'autorizzazione prescritta dall'art. 106 del d.lgs. 385/1993. 2. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] - decidendo su appello principale del Pubblico Ministero relativo a molti episodi di usura; su appello principale degli imputati relativo al reato associativo (capo A) e all'esercizio abusivo del credito (capo B); su appello incidentale dei medesimi imputati relativo ai reati di usura (capo C) - ha dichiarato prescritto anche il reato associativo; ha dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di interesse, essendo maturata, nel frattempo, la prescrizione di tutti i reati di usura, in ordine ai quali era stato dedotto un carente accertamento dei profili fattuali; ha dichiarato la perdita di efficacia dell'appello incidentale degli imputati (relativo ai reati di usura), ex art. 395, comma 4, cod. proc. pen., come conseguenza della inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero. La Corte ha escluso che ricorresse, nella specie, in ordine al reato associativo, un obbligo di proscioglimento nel merito per la ritenuta sussistenza - sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo - del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, posto in essere in un lungo arco di tempo e in maniera organizzata, sebbene prescritto; inoltre, perché dalla sentenza di primo grado si traggono significativi elementi di consapevolezza, da parte degli imputati, di operare nell'ambito di una struttura associativa - che si è affiancata a quella d'impresa - deputata a perseguire l'accordo criminoso, consistente nel reperire nuovi soggetti ai quali erogare abusivamente credito garantito da cambiali. 3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati con due motivi, il primo dei quali articolato sotto plurimi profili, tutti attinenti alla violazione degli artt. 416 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per essere stata dichiarata la prescrizione dei reati a fronte della loro evidente insussistenza. 3.1. L'assoluzione, dichiarata già in primo grado, dai reati di usura, rende - secondo il ricorrente - inconfigurabile in iure ed in facto il sodalizio criminoso contestato, una volta accertato che i cd. "finanziamenti di marca" costituivano da gran tempo, nel settore della vendita del caffè, una strategia d'impresa volta a incrementare le vendite e fidelizzare gli acquirenti. Strategia e pratica che si rispecchiavano nelle scritture contabili della società, ove le operazioni di prestito erano puntualmente annotate, e che davano esecuzione all'oggetto sociale, esteso a "tutte le operazioni, anche di carattere finanziario e immobiliari, complementari e ausiliarie" all'oggetto suddetto. Lamenta che, come dedotto in appello, senza ricevere risposta, sia !;tata criminalizzata un'attività originariamente lecita in permanenza delle medesime modalità organizzative, posteriormente inquadrata nel prisma dell'art. 416 cod. pen. per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 132 del d.lgs. 385 del 1993, nonché il fatto che sia stata ravvisata, in contrasto col principio di offensività, l'esistenza - in seno all'impresa - di un sodalizio criminale destinato ad operare al di fuori del concreto esercizio dell'attività finanziaria contestata. 3.2. Ostacolo alla configurabilità del reato associativo è, poi, l'assenza di qualsiasi mutamento - nel tempo - dell'organizzazione aziendale della [OSCURATO:PERSONA] spa e nel modus operandi dei suoi esponenti. L'asservimento, predicato in sentenza, della preesistente organizzazione di uomini e di mezzi - originariamente deputata allo svolgimento di attività d'impresa - al compimento di attività illecita non è mai stato oggetto di dimostrazione, sicché, non essendo stata data la prova di un prius ed un posterius nella vita organizzativa dell'impresa, nulla rimanda all'insorgenza del vincolo associativo sotto l'aspetto oggettivo. 3.3. Ostacoli ancora maggiori alla ipotizzabilità di un reato associativo si rinvengono, poi, sotto l'aspetto soggettivo, essendo il reato di cui all'art. 416 cod. pen. caratterizzato dal dolo specifico di far parte dell'organismo associativo e di concorrere alla realizzazione dei suoi fini. Senonché - assume il ricorrente - "nel contesto dato, al cospetto di una dinamica organizzativa d'impresa trasparente e senza soluzione di continuità nella gestione del ramo aziendale di riferimento, appare in nuce inconfigurabile, nella filiera deputata alla erogazione dei finanziamenti di marca, l'estremo della consapevolezza di far parte di un ente criminale". Addirittura paradossale, poi, sarebbe ravvisare - in capo al personale dell'impresa - l'estremo della volontà partecipativa in una situazione di dubbio circa l'applicabilità della novella legislativa (id est, la legge 385/1993) ai finanziamenti di marca, stante l'ontologica incompatibilità del dubbio col dolo specifico, coessenziale, per quanto già visto, al reato associativo. 3.4. Infine, rileva il ricorrente, la fattispecie associativa esige la proiezione verso una indeterminata serie di delitti laddove, nella specie, gli imputati avrebbero commesso un reato unico, che è quello di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993. Tale norma configura, infatti, un reato unico a struttura (eventualmente) abituale, che implica il possibile ricorso ad una forma organizzativa più o meno complessa, sicché gli elementi costitutivi di tale reato, accertati in concreto, "esauriscono il giudizio di qualificazione giuridica della fattispecie". 4. Con altro motivo lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. perché, argomenta, il giudicatosi formato sul reato finanziario (capo B) "cristallizza il principio di preclusione già operante con la declaratoria di prescrizione emessa in primo grado". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere accolto, collocandosi, anzi, ai limiti dell'ammissibilità. Come ampiamente esposto in sentenza e come gli stessi ricorrenti hanno mostrato di ben sapere, il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. presuppone la palese evidenza dell'innocenza, sicché la valutazione che il giudice deve compiere appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento" ed è quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (SU, n. 35490 del 28/5/2009, a cui sono seguite numerose sentenze dello stesso tenore, specificamente indicate in sentenza). In applicazione di tale principio è stato escluso che possa accedersi - a fronte della prescrizione del reato - alla formula di proscioglimento più favorevole in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (da ultimo, cass., n. 55519 del 16/11/2018, rv 274767-01). Ebbene, la Corte d'appello ha spiegato che alla "constatazione" dell'innocenza sono di ostacolo, quanto ai reati di usura, le opposte valutazioni fatte dai periti d'ufficio e di parte, pur a fronte dell'applicazione delle medesime formule di matematica finanziaria, circa la qualificazione delle operazioni di prestito e l'accertamento del saggio d'interesse praticato; per quanto riguarda l'esercizio abusivo del credito, l'enorme quantità di finanziamenti erogati ai soggetti più diversi e per causali non sempre chiaramente definite o certamente ricollegabili all'attività d'impresa; infine, per quanto riguarda il reato associativo, ostacoli alla immediata constatazione dell'innocenza sono stati ravvisati nella sistematica seriazione delle condotte, nella leva organizzatoria (che contemplava il coinvolgimento di numerosi soggetti e l'approntamento di una complessa struttura dotazionale), nel movente economico, nonché negli indicatori di consapevolezza circa l'esercizio abusivo del credito (pag. 84). Trattasi di elementi non neutralizzati - con l'evidenza richiesta dall'art. 129 cod. proc. pen. - dalle pur pregevoli deduzioni difensive, giacché l'assoluzione dall'usura non esclude la rilevanza del diverso reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993, posto in essere, come è stato dianzi rilevato, in un lunghissimo arco di tempo e con l'impiego di risorse considerevoli, mentre privi di sicura e inequivocabile concludenza sono il contesto in cui si svolgeva l'attività finanziaria e la "regolarità" contabile e statutaria delle operazioni, ovvero la stabilità organizzativa, dal momento che non sono in sé incompatibili con la deriva verso forme di impresa criminosa rientrante nel paradigma dell'art. 416 cod. pen.. Deriva che non richiede necessariamente un mutamento percepibile dell'assetto organizzativo dell'impresa, potendo svilupparsi - come pure rilevato in sentenza - parallelamente all'attività lecita ch quest'ultima e in forma con essa compatibile. Quanto all'elemento soggettivo del reato, la sicura esclusione della coscienza e volontà di far parte di un organismo criminoso presuppone proprio l'accertamento della "trasparenza" postulata dai ricorrenti, su cui si dovrebbe appuntare la riflessione del giudicante, attraverso l'esame degli indicatori fattuali del dolo; esame che, per quanto detto, non è compatibile con l'evidenza presupposta dall'art. 129 cod. proc. pen.. Manifestamente infondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, giacché non è predicabile il giudicato, o la preclusione processuale, in relazione a fattispecie delittuose delibate nell'ambito dello stesso procedimento, anche se in grado diverso. Al rigetto del ricorso consegue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti