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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 30101/2026

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ibunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 29 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma rigettava il reclamo proposto avverso il Decreto Ministeriale di proroga delregime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. per anni due, emesso il16.7.2024;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente con un unico motivo di ricorso con il quale deduce la mancanza diillustrate nonché il pregiudizio che la proroga del regime differenziato arreca allafunzione risocializzante della pena e denuncia vizio di motivazione conriferimento alla perduranza delle condizioni che giustificano la proroga del regimedi cui all’art. 41-bis ord. pen.;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: quanto al difetto di motivazione,essendo quello impugnato provvedimento ricorribile in cassazione solo perviolazione di legge ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen.; quanto alla violazione dilegge in relazione ai presupposti per le proroga del regime differenziato, siosserva che gli argomenti dedotti sono meramente reiterativi di quelli giàproposti in sede di reclamo e superati dal Tribunale con motivazione fondata suuna corretta applicazione dei principi giurisprudenziali ed una logica lettura deifatti evinti dall’istruttoria espletata, con la quale il ricorrente non si confronta.Tanto in relazione alla valutazione della capacità reddituale dei familiariproveniente da fonti lecite che il Tribunale, con motivazione immune da vizilogici, ha ritenuto assai modesta ed insufficiente ad assicurare il tenore di vita dicui gode il nucleo familiare; tanto in relazione alla caratura criminale delricorrente alla luce del percorso criminale e dei legami persistenti con ambienticriminali ancora attivi, nonché con l’assenza di una sia pur iniziale presa didistacco dai propri trascorsi;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 29 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma rigettava il reclamo proposto avverso il Decreto Ministeriale di proroga delregime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. per anni due, emesso il16.7.2024;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente con un unico motivo di ricorso con il quale deduce la mancanza diillustrate nonché il pregiudizio che la proroga del regime differenziato arreca allafunzione risocializzante della pena e denuncia vizio di motivazione conriferimento alla perduranza delle condizioni che giustificano la proroga del regimedi cui all’art. 41-bis ord. pen.;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: quanto al difetto di motivazione,essendo quello impugnato provvedimento ricorribile in cassazione solo perviolazione di legge ai sensi dell'art. 71-ter Ord. pen.; quanto alla violazione dilegge in relazione ai presupposti per le proroga del regime differenziato, siosserva che gli argomenti dedotti sono meramente reiterativi di quelli giàproposti in sede di reclamo e superati dal Tribunale con motivazione fondata suuna corretta applicazione dei principi giurisprudenziali ed una logica lettura deifatti evinti dall’istruttoria espletata, con la quale il ricorrente non si confronta.Tanto in relazione alla valutazione della capacità reddituale dei familiariproveniente da fonti lecite che il Tribunale, con motivazione immune da vizilogici, ha ritenuto assai modesta ed insufficiente ad assicurare il tenore di vita dicui gode il nucleo familiare; tanto in relazione alla caratura criminale delricorrente alla luce del percorso criminale e dei legami persistenti con ambienticriminali ancora attivi, nonché con l’assenza di una sia pur iniziale presa didistacco dai propri trascorsi;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris