CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 05506/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. della Giuliana, n. 35; -ricorrente principale e ricorrente incidentale condizionato - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed R.G.N. 32760/2018 U.P. 30/01/2024 Diritti reali e risarcimento danni elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Crescenzio, n. 62; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – avversola sentenza della Corte di appello di Messina n. 673/2018 (pubblicata il 10 luglio 2018); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del controricorso contenente ricorso incidentale, oltre che per l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dai difensori dei controricorrenti-ricorrenti incidentali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di vendita e appalto rogato dal notaio Monforte il data 17.01.1983, [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un ampio appezzamento di terreno sito in Messina in contrada “Acqualadrone”, vendeva alla [OSCURATO:SOCIETA]. la maggiore estensione dello stesso, con riferimento alla quale era stato approntato un progetto per la realizzazione di un insediamento residenziale, comprendente 82 unità della superficie di 60 mq ciascuna, approvato dal Comune di Messina, riservando per sé alcune porzioni di terreno e commissionando contestualmente l’appalto alla citata società ME.CO. per la costruzione delle suddette unità immobiliari, in conformità al progetto approvato, il cui corrispettivo veniva compensato con il prezzo della vendita. I lavori cominciarono nel 1985 mediante lo sbancamento del terreno e, circa due anni dopo, i proprietari presero possesso delle rispettive unità immobiliari facenti parte del predetto complesso edilizio “[OSCURATO:PERSONA]”, composto da diversi blocchi costruttivi ubicati a quadroni, con scale, vialetti, limitati nel retro da un muro in cemento armato e, quindi, con una sovrastante scarpata rocciosa scoscesa. Poiché si erano iniziati a manifestare fenomeni di caduta di terriccio dalla menzionata scarpata unitamente ad infiltrazioni idriche, i proprietari delle unità immobiliari, nel 1992, intentarono una causa civile dinanzi al Tribunale di Messina nei confronti della menzionata società ME.CO., definita con sentenza n. 239/2006 (passata in giudicato), con la quale la convenuta, accertatane la sua responsabilità, era stata condannata all’esecuzione dei lavori per le opere previste anche nella scarpata restrostante il complesso (in base alle risultanze della c.t.u.). Con successiva domanda giudiziale, introdotta nel novembre 2005, i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di comproprietari “pro indiviso” (per successione a causa di morte del loro genitore [OSCURATO:PERSONA]) di un appezzamento di terreno scosceso sito nel Comune di Messina, in località Spartà, contrada “Acqualadroni” (identificato al catasto terreni al foglio 2, particelle nn. 1010 e 82), sito a monte e confinante a valle con il citato complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]”, venivano convenuti in giudizio – davanti al Tribunale di Messina - dal [OSCURATO:PERSONA] di quest’ultimo complesso al fine di ottenere la condanna – anche previa adozione di provvedimenti urgenti anticipatori - dei citati fratelli a mettere in sicurezza il fondo di loro proprietà onde salvaguardare l’incolumità dei condomini, i quali avevano lamentato pericolo di smottamenti, essendosi già verificati episodi franosi con caduta di massi. I convenuti si costituivano in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e deducendo che la responsabilità dei fatti avrebbe dovuto essere ascritta alla suddetta società ME.CO., società costruttrice del complesso edilizio condominiale, la quale – come già in precedenza evidenziato – aveva eseguito lo sbancamento del costone roccioso a valle causando un radicale stravolgimento dell’originario profilo del pendio, con relativo incremento della pendenza, alterandone l’equilibrio idrogeologico, nonché in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] attore, che non aveva provveduto alla manutenzione delle opere di messa in sicurezza della stessa scarpata. Gli stessi convenuti Frisone chiedevano ed ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa la citata società ME.CO., la quale, tuttavia, non si costituiva in giudizio. Disposta c.t.u., il Tribunale adito ordinava, con provvedimento d’urgenza, ai convenuti Frisone l’esecuzione dei lavori sul costone di loro proprietà così come indicati dall’ausiliario giudiziale (per l’importo di euro 600.000,00). Decidendo sul reclamo avanzato dai Frisone, il Tribunale messinese, in composizione collegiale, revocava, però, l’ordinanza cautelare, sul presupposto della ravvisata insussistenza del nesso di causalità tra l’intervento eseguito dai reclamanti e i danni pretesi dal [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che l’impresa appaltatrice del complesso residenziale aveva disatteso le prescrizioni imposte dal Genio civile per la realizzazione delle inerenti opere, non provvedendo nemmeno alle regimentazione delle acque del pendio. Ciò nonostante, il Tribunale di Messina, decidendo poi sulla domanda di merito dello stesso [OSCURATO:PERSONA], l’accoglieva con la sentenza n. 1614/2009, condannando i Frisone alla esecuzione dei suddetti lavori (come indicati nel provvedimento cautelare monocratico) sul costone di loro proprietà. 2. Pronunciando sull’appello formulato dagli indicati germani Frisone, resistito dall’appellato [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta, avanzava appello incidentale) e nella contumacia della società ME.CO., in persona del curatore fallimentare, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 673/2018 (pubblicata il 10 luglio 2018), accoglieva l’impugnazione principale e rigettava quella incidentale e, per l’effetto, riformava la gravata decisione, dichiarando il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” titolare del diritto di provvedere alla messa in sicurezza della scarpata sovrastante il relativo complesso edilizio, anche nella parte di proprietà dei germani Frisone, regolando, di poi, le complessive spese di entrambi i gradi di giudizio. Rilevava la Corte peloritana che, sulla base delle acquisite risultanze probatorie, poteva ritenersi sussistente la responsabilità concorrente e solidale della società ME.CO. per le gravi inadempienze esecutive dei lavori e dei germani Frisone per aver tollerato una situazione che aveva reso instabile il promontorio roccioso, potendo anche chiedere l’intervento dell’ente pubblico competente per la messa in sicurezza, stante il rilevante dissesto idrogeologico del costone. Nondimeno, la Corte di appello osservava che il [OSCURATO:PERSONA] in questione era munito, sin dal 1996, di titolo esecutivo per ottenere dalla società ME.CO. la collocazione in sicurezza del promontorio roccioso e, tuttavia, solo quasi dopo dieci anni aveva deciso di agire contro i Frisone, rilevando che l’inerzia nell’esercizio dell’azione esecutiva da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di detta società era da considerarsi più grave rispetto a quella dei Frisone, sia per la durata di tempo sia perché – per quanto evincibile dalla planimetria allegata alla c.t.u. – la linea di confine evidenziava come gran parte del promontorio da mettere in sicurezza fosse in piena ed esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] stesso. Da tutto ciò, ad avviso della Corte territoriale, derivava che la situazione accertata consentiva di individuare un concorso della condotta del [OSCURATO:PERSONA] sul nesso causale, tale da condurre a riconoscere la responsabilità dei germani Frisone nella sola misura concorrente del 10%, con accollo del restante 90% a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”. Hanno resistito con un congiunto controricorso - contenente ricorso incidentale basato su tre motivi – le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha formulato controricorso al ricorso incidentale, avanzando anche ricorso incidentale condizionato riferito ad un motivo. La costituite ricorrenti incidentali hanno, a loro volta, proposto controricorso contro il ricorso incidentale condizionato del [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La difesa delle controricorrenti-ricorrenti incidentali ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”. 1. Con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 183 (nella versione “ratione temporis” vigente) e 345 c.p.c., unitamente a quella degli artt. 345, 112 e 113 c.p.c., per aver la Corte di appello ritenuto erroneamente che l’appello incidentale di esso ricorrente (così denominato solo formalmente) - con il quale era stata dedotta la responsabilità dei Frisone quali “aventi causa” di [OSCURATO:PERSONA], che aveva stipulato il contratto di vendita e di contestuale appalto con la società- ME.CO. (rimasto proprietario di un’area a valle e, quindi, da ritenersi anche committente dei lavori di sbancamento che generarono il danno al costone roccioso sovrastante) – contenesse una domanda nuova e, come tale, inammissibile in secondo grado. 2. Con la seconda censura, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 1227 e 2056 c.c. sul concorso nel fatto colposo, per aver la Corte messinese omesso di pronunciare sui fatti dedotti in giudizio, travisandoli, non avendo considerato che l’oggetto della domanda era quello dell’accertamento della responsabilità dei Frisone quali proprietari del costone soprastante e tenuti ad eliminare la situazione di pericolo incombente dal proprio fondo sottostante e confinante con esso [OSCURATO:PERSONA], senza che – nell’ambito del “petitum” – fosse stata introdotta anche la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. della società ME.CO. nei confronti di esso [OSCURATO:PERSONA], come accertata dalla precedente sentenza del Tribunale di Messina n. 238/1996. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ovvero la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione ossia per motivazione illogica e contraddittoria, per non contenere la sentenza di appello alcuna giustificazione logico-giuridica al fine di pervenire alla individuazione di un concorso di responsabilità tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per una sua asserita inerzia a dare esecuzione ad una sentenza di condanna della società ME.CO. ed i Frisone tenuti a garantire la sicurezza del loro fondo sin dal momento in cui questa sicurezza era venuta meno, sorgendo la situazione di pericolo, e fino a quando tale sicurezza non fosse stata definitivamente garantita, con l’eliminazione della stessa situazione di pericolo. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per conseguente illegittimità della sua condanna alle spese, dovendo essere esclusa la sua responsabilità nella determinazione dell’evento dannoso. 5. Con la quinta ed ultima censura, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., ovvero la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione ossia per motivazione illogica e contraddittoria, non avendo la Corte di appello stabilito alcunché nel dispositivo della sentenza circa la ripartizione degli oneri relativi ai lavori necessari per l’eliminazione della situazione di pericolo come indicati dal c.t.u. . RICORSO INCIDENTALE di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il loro primo motivo di ricorso le citate controricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la violazione degli artt. 100, 102 e 354 c.p.c., nonché degli artt. 107 e 270 c.c., perché – affinché gli interventi da realizzare sul versante a suo tempo di proprietà dei Frisone potessero essere risolutivi - essi avrebbero dovuto essere estesi a tutto il versante che presentava le medesime problematiche, comprendente anche la proprietà di soggetti estranei al giudizio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, Orazio e Giuseppe, Previti luciana, [OSCURATO:PERSONA] e Demanio della Regione Sicilia), nei cui confronti non era stato integrato il contraddittorio, malgrado il loro coinvolgimento fosse desumibile dalla stessa sentenza antecedente del Tribunale di Messina n. 1073/2015 (dalla quale era, peraltro, evincibile che i fenomeni franosi erano stati imputati anche alla particella 233, sub 233/3, appartenente allo stesso [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”). 2. Con il secondo mezzo, le ricorrenti incidentali hanno dedotto – in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 1069 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., per non aver la Corte di appello rilevato che, in virtù della realizzazione degli interventi (soprattutto di sistemazione idraulica e di contenimento) che essi Frisone avrebbero dovuto eseguire sul costone come indicato nella relazione del c.t.u., le relative opere su fondo altrui a servizio del [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale si sarebbero dovute ritenere come vere e proprie servitù per cui, ai sensi del citato art. 1069 c.c., doveva competere allo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario del fondo dominante, eseguire le opere necessarie per conservare la servitù e ciò a propria cura e sopportandone le spese se non diversamente risultante dal titolo o dalla legge, come nel caso di specie, in cui le stesse opere avrebbero dovuto essere nel tempo manutenute o, comunque, realizzate dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, non aveva posto in essere alcuna attività al riguardo. 3. Con la terza censura, le ricorrenti incidentali hanno lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 2051 c.c., dell’art. 40 c.p., degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre alla violazione dell’art.2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 1306 c.c. In particolare, con questo motivo, le sorelle Frisone hanno inteso sostenere –in primo luogo – che, con la sentenza n. 238/1996 del Tribunale civile di Messina passata in giudicato, vertente tra il [OSCURATO:PERSONA] in questione (che non aveva impugnato la sentenza stessa) e la società appaltatrice ME.CO. realizzatrice dei lavori, essendo stata quest’ultima condannata in via esclusiva all’esecuzione di tutte le opere individuate quali necessarie al fine di assicurare la stabilità della scarpata retrostante il complesso condominiale, si sarebbe dovuto ritenere che il relativo giudicato copriva sia il dedotto, sia la deducibile eventuale corresponsabilità di terzi, ivi compresi i Frisone, in applicazione del disposto di cui all’art. 1306 c.c. Sotto altro profilo, le ricorrenti incidentali hanno prospettato l’erroneità della sentenza impugnata per aver la Corte di appello – pur partendo dalla premessa che la responsabilità ricadesse a carico della Società ME.CO. “per aver realizzato il complesso edilizio con imperizia e gravi inadempienze rispetto ai dati di progettazione geologica”, nonché dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in discorso “per aver omesso di curare la tenuta di parti comuni del complesso” –ritenuto che, ciò nonostante, i Frisone avrebbero dovuto rispondere dei danni causati dal [OSCURATO:PERSONA] solo in quanto proprietari del terreno in cui ricadeva la scarpata, ancorché con l’attribuzione, del tutto immotivato, del 10% di concorso di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” ha formulato – avverso il ricorso incidentale avanzato dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] – ricorso incidentale condizionato (così denominato), senza, però, alcun riferimento alla violazione o falsa applicazione di apposite norme richiamandosi all’appello incidentale condizionato (di cui risulta riportato il contenuto), con cui era stato replicato all’avversa prospettazione dell’applicabilità alla fattispecie di causa dell’art. 2051 c.c., con l’esimente del caso fortuito per il fatto del terzo, affermando che, nello specifico, non ricorresse detta esimente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il collegio che – sul piano del rapporto logico - giuridico intercorrente tra le questioni poste con i due ricorsi (principale ed incidentale) – assume rilievo preliminare l’esame del primo motivo del ricorso incidentale delle sorelle Frisone, siccome denunciante la violazione di un supposto litisconsorzio necessario per le ragioni esposte con la medesima censura, nei sensi precedentemente riportati. Esso deve essere disatteso. In disparte il rilievo che – nel motivo in discorso – non si precisa né come né quando la questione sul possibile difetto di contraddittorio necessario fosse stata eccepita dalle citate Frisone (né, del resto, la Corte di appello di Messina ne discorre nella sentenza qui impugnata) ed a prescindere dalla circostanza che tale difetto possa essere rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità (a condizione dell’assolvimento dell’onere sia dell’indicazione dei soggetti che avrebbero dovuto qualificarsi come litisconsorti necessari sia degli atti del processo di merito dai quali trarre la prova dei presupposti di fatto legittimanti il relativo vincolo di inscindibilità, onere formalmente adempiuto dalle ricorrenti incidentali ma senza potersi desumere alcuna certezza di esaustività in proposito, involgendo la relativa prospettazione la necessaria valutazione di profili fattuali di merito, inammissibile in cassazione), il collegio rileva che –nel caso di specie - non può dirsi ricorrere un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò in quanto la controversia in oggetto attiene esclusivamente al rapporto tra due specifici fondi limitrofi, ovvero quello dei Frisone, ubicato a monte (coincidente, cioè, con l’area di loro esclusiva titolarità dalla quale si era originato il movimento franoso produttivo di danni, senza, quindi, la denuncia del coinvolgimento di altre proprietà insistenti sull’intero versante costone roccioso), e quello condominiale, posizionato a valle. 2. A questo punto – sempre seguendo il predetto ordine logico-giuridico delle questioni poste da entrambi i ricorsi – occorre prendere in disamina il terzo motivo dello stesso ricorso incidentale nella parte riguardante la supposta opponibilità, nei confronti delle Frisone - del giudicato riconducibile alla sentenza in esso indicata, ovvero a quella n. 238/1996 emessa dal Tribunale di Messina (risultando la questione dedotta con riferimento ai profili denunciati la supposta violazione dell’art. 2051 c.c. connessa a quella denunciata, in via principale, con il secondo e terzo motivo dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Esso è privo di fondamento poiché la sentenza appena richiamata (passata pacificamente in giudicato) ebbe a riguardare una causa instaurata “inter alios”, ovvero solo tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società ME.CO., esecutrice dei lavori oggetto di appalto, ed era riferita ad altra “causa petendi” fondata sulla (riconosciuta) responsabilità della stessa società ai sensi dell’art. 1669 c.c. 3. Sgombrato il campo dalle questioni di natura preliminare appena risolte, si può ritornare ad affrontare i motivi nel loro ordine fisiologico, cominciando –quindi - dal primo del ricorso principale, che si appalesa infondato e, pertanto, va rigettato. Infatti, diversamente da quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] ricorrente circa la riconducibilità ad eccezione o mera difesa della deduzione – operata con l’appello incidentale – del riferimento della qualità degli appellati a quella di eredi del loro genitore-dante causa [OSCURATO:PERSONA], anziché a quella di comproprietari della parte di scarpata sovrastante lo stesso [OSCURATO:PERSONA], tale prospettazione - implicante l’attribuzione d un diverso titolo soggettivo di imputazione – aveva, in effetti, dato luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come correttamente ritenuto dalla Corte di appello. Invero, il tema di indagine costituito dall’asserita imputabilità ai Frisone quali eredi del padre nella qualità di committente dei lavori di realizzazione del complesso edilizio (con le conseguenze potenzialmente riconducibili agli effetti riflessi della citata sentenza precedente del Tribunale di Messina n. 238/1996, passata in giudicato, in relazione all’ambito di applicabilità dell’art. 2051 c.c.) era da ricollegarsi ad una nuova “causa petendi”, siccome basata sull’allegazione di un diverso titolo di responsabilità rispetto a quello fatto valere in primo grado nei diretti confronti dei tre Frisone, convenuti in quanto proprietari delle particelle 1010 e 82 foglio 2 su cui insisteva la parte del costone roccioso da cui si erano originati i movimenti franosi ritenuti risultanti pericolosi per l’area a valle su cui era stato costruito il complesso condominiale. 4. Sono fondati, invece, il secondo e terzo motivo dello stesso ricorso principale, esaminabili congiuntamente in quanto connessi. Si deve, al riguardo, osservare che la Corte di appello non ha adeguatamente e logicamente tenuto conto che l’oggetto della domanda introduttiva del giudizio instaurato nei confronti dei germani Frisone riguardava l’accertamento della loro responsabilità quali proprietari della parte di costone soprastante insistente sulle predette particelle catastali in virtù della manifestazione –successiva a quella accertata con la pregressa sentenza del Tribunale messinese n. 238/1996 relativamente alla controversia intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società appaltatrice dei lavori - di nuovi fenomeni franosi (agevolati o indipendenti dai precedenti, tali perciò da configurare, quantomeno, una possibile responsabilità concorrente dei Frisone), per i quali l’autorità comunale aveva anche emesso appositi provvedimenti con cui era stata ordinata nei loro confronti la messa in sicurezza della pertinente proprietà per ovviare alla situazione di pericolo per le proprietà a valle, ivi compresa quella appartenente al [OSCURATO:PERSONA] stesso. Giustamente il ricorrente principale deduce che – ai fini dell’accertamento di una responsabilità ascrivibile ai Frisone con la successiva azione giudiziale – non poteva avere una rilevanza decisiva il fatto che esso [OSCURATO:PERSONA] non avesse esercitato un’azione esecutiva a carico della società ME.CO. (appaltatrice dei lavori di realizzazione del complesso edilizio condominiale, nei confronti della quale – come già evidenziato - era stata emessa la precedente sentenza di condanna n. 238/1996, passata in giudicato, per la sua responsabilità ricondotta alla violazione dell’art.1669 c.c.), nei cui confronti si era formato un titolo esecutivo definitivo. Ciò perché non poteva escludersi il concorso o la configurabilità di una nuova responsabilità in capo ai Frisone, quali comproprietari della zona di costone insistente sulla particelle in precedenza richiamate, in dipendenza dei nuovi fenomeni franosi provenienti da tale zona (e indirizzatisi verso l’area condominiale), rispetto ai quali sarebbe stato necessario accertare il nesso eziologico e, di conseguenza, nel caso di rilevata sussistenza dello stesso, gli effetti dannosi e le modalità per l’eliminazione della situazione di pericolo, oltre a determinare l’eventuale risarcimento pecuniario. Nonostante la necessità della ricostruzione della vicenda fattuale in tali termini, la Corte di appello – con una motivazione del tutto apodittica, apparente ed intrinsecamente contraddittoria (il cui vizio risulta essere stato correttamente denunciato con il terzo motivo del ricorso in esame) – è giunta (v. pag. 9 della motivazione) ad individuare la sussistenza di un concorso di responsabilità tra il [OSCURATO:PERSONA] per la sua asserita inerzia a dare esecuzione alla sentenza di condanna (divenuta incontrovertibile) nei confronti della società appaltatrice ME.CO. e i germani Frisone (per i quali era stato dedotto un titolo di responsabilità autonomo quantomeno in relazione ai fenomeni franosi successivi che si erano propagati dalla loro proprietà) tenuti a garantire la sicurezza del proprio fondo e ad evitare danni all’attualità e per il futuro alla proprietà condominiale. E a tal proposito – senza un adeguato svolgimento logico - motivazionale supportante il raggiunto convincimento - il titolo del concorso delle condotte, sul piano causale, è stato determinato nella misura del 90% a carico del [OSCURATO:PERSONA] e del 10% a carico dei fratelli Frisone (la cui statuizione, oltretutto, non risulta nemmeno essere stata riportata nel dispositivo della stessa sentenza qui impugnata), previa dichiarazione della titolarità in capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA] del diritto di provvedere alla messa in sicurezza della scarpata sovrastante il suo complesso edilizio “anche nella parte in proprietà dei germani Frisone”, senza valorizzare il comportamento illecito di questi ultimi riguardante (per quanto innanzi evidenziato) la formazione di successivi movimenti franosi provenienti dalla loro proprietà “a monte”, per la cui messa in sicurezza non si erano attivati, donde la configurabilità, in capo agli stessi, di una condotta omissiva, quantomeno colposa, foriera di conseguenze dannose per il [OSCURATO:PERSONA]. Per tutte le illustrate ragioni risultano fondati il secondo e terzo motivo del ricorso principale. 5. In definitiva, previo rigetto del primo e, parzialmente, del terzo motivo del ricorso incidentale, nonché del primo del ricorso principale, devono essere accolti il secondo e terzo motivo proposti con quest’ultimo, da cui consegue l’assorbimento del quarto e quinto motivo dello stesso ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] (siccome concernenti il capo accessorio sulle spese), oltre che dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato dal medesimo formulato, unitamente al secondo e – con riguardo alla parte non esaminata –al terzo motivo del ricorso incidentale. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi ritenuti fondati, con il conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” e ne rigetta il primo; respinge il primo e – nei limiti di cui in motivazione – il terzo motivo del ricorso incidentale formulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli altri motivi di entrambi i ricorsi, nonché l’unico motiv