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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23151/2026

Testo disponibile della fonte

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i euro 139.798,85.

L’Amministrazionefinanziaria accertava ex art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. n. 600 del1973 un reddito ricollegato a spese certe (consumi per utenze, premiNumero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026Numero di raccolta generale 23151/2026assicurativi e bollo auto), spese per elementi certi (possesso diData pubblicazione 14/07/2026un’automobile, quattro imbarcazioni e un “fitto convenzionale”) e aspese per investimenti (polizza [OSCURATO:PERSONA] spa).2.

La CTP di Cosenza, con sentenza n. 213/2016, accoglieva ilricorso, ritenendo che l’accertamento si fosse fondato su mereformule matematiche, in assenza di un’indagine per verificare lacongruità dei dati emersi.

L’atto impositivo era privo di riferimentoai titoli di possesso o a estratti di movimentazioni bancarie, senzache assumesse rilevanza la mancata partecipazione del contribuenteal contraddittorio procedimentale.3.

Con la sentenza n. 2432/2020 la CTR della Calabria, purrespingendo le eccezioni processuali del contribuente, rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate.

Il giudice di secondo gradoriteneva:- che il contribuente aveva contestato la proprietà o comproprietàdi plurime imbarcazioni e le correlate spese di manutenzione edesercizio;- che, pur prescindendo di una certificazione prodottadall’appellato, l’Amministrazione non aveva fornito la prova dellaproprietà o comproprietà delle imbarcazioni.

La stampad’interrogazione dell’Anagrafe tributaria era priva di valoreprobatorio, trattandosi di documento non perfettamente leggibile,privo dell’identificazione dell’operatore che aveva consultato labanca dati e di sottoscrizione.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato due motivimentre il contribuente, nonostante la notifica del 13/4/2021, aldifensore domiciliatario, è rimasto intimato.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2712, 2697 e 2719 cod. civ. e dell’art. 22 del2 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3Numero di raccolta generale 23151/2026c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che la sentenza ha Dvaitoa lpaubtbolic alezio ne 14/07/2026predette disposizioni nel ritenere priva di valore probatorio la stampadella visura dell’Anagrafe Tributaria perché, secondo lagiurisprudenza, il disconoscimento di una riproduzione informaticaidoneo a far perdere la qualità di prova deve essere chiaro,circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazionedi elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale erealtà riprodotta.2.

Il primo motivo è fondato.Senza specificare con quali modalità la stampa della banca datifosse stata disconosciuta, il giudice di appello ha escluso valoreprobatorio al documento prodotto dall’Amministrazione finanziaria inforza di argomentazioni giuridiche che non possono essere condivise.La stampa dell’esito di una ricerca su una banca dati dell’Anagrafetributaria non richiede, ai fini dell’utilizzo processuale, l’indicazionedell’operatore che ha effettuato la ricerca o la sua sottoscrizione.

Lacircostanza che il documento fosse “non perfettamente leggibile”avrebbe potuto rilevare se e nei limiti in cui la scadente qualità dellastampa – circostanza non riportata nella motivazione – avesseimpedito la lettura delle informazioni che il documento dovevainformatico ex art. 1 lett. p) d.lgs. n. 82 del 2005, ha l’efficaciaprobatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché,giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presumeconforme, quanto ai dati in essa riportati, al contenuto dell’archiviodi provenienza, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziateed esplicite riguardanti, specificamente, la loro non conformità aquelli conservati nella banca dati (cfr. Cass. 2607/2024, conriferimento alla stampa di movimenti contabili della banca dati di unistituto di credito e Cass. 17810/2020, con riferimento allariproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet).3 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/20263.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 23151/2026applicazione dell’art. 38 comma 4, 5 e 6 del DPR n. 600/7D3a tae p udbbelicgalziio ne 14/07/2026artt. 2728 e 2697c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate deduce che la sentenza è stata emessa inpalese violazione dell’art. 38 del DPR n. 600/73, così comemodificato dal d.l. n. 78 del 2010, cd.

“nuovo redditometro”, nonchédei principi e delle norme in materia di corretta ripartizione edassolvimento dell’onere della prova.

Non aveva rilevanza discuteresulla prova della proprietà, occorrendo fare riferimento alladisponibilità dell’imbarcazione, alla condizione di fatto propria di coluiche può trarre dal bene un’utilità economica.

Nemmeno il riferimentoal riparto dell’onere della prova nell’accertamento sintetico può dirsicorretto.

Il contribuente non aveva ritenuto di partecipare alcontraddittorio procedimentale.

Costituiva allora suo oneredimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggiorreddito determinato sinteticamente fosse costituito da redditi esentio da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta.L’accertamento era fondato su una presunzione legale relativa.

Ilgiudice avrebbe dovuto valutare se le prove offerte dal contribuentefossero idonee a porre in discussione la pretesa erariale.4.

Il secondo motivo è fondato nei limiti che seguono.4.1 L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante a seguitodelle modifiche apportate dall'art. 22, d.l. n. 78 del 2010, prevede alquarto comma: “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizionirecate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempredeterminare sinteticamente il reddito complessivo del contribuentesulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso delperiodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento èavvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodod'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolodi imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione dellabase imponibile”; precisa poi al quinto comma: “La determinazione4 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo diNumero di raccolta generale 23151/2026elementi indicativi di capacità contributiva individuato mDatea dpuibabnlictaezio ne 14/07/2026l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche infunzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza,con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicarenella [OSCURATO:PERSONA] con periodicità biennale.

In tale caso è fattasalva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.L’art. 2, comma 1, del d.m. 24/12/2012 (contenuto induttivo deglielementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali puòessere fondata la determinazione sintetica del reddito) a sua voltastabilisce: “Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presentedecreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenutedalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibilio delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. […]”.

Per l’art. 4,in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38d.P.R. n. 600 del 1973 e cioè il fatto che il reddito complessivoaccertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, “ilcontribuente ha facoltà di dimostrare: a) che il finanziamento dellespese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nelperiodo d'imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta allafonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dallaformazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dalcontribuente; b) il diverso ammontare delle spese attribuite almedesimo”.4.2 Con l’ordinanza n. 297 del 2004 la Corte costituzionale harichiamato quanto statuito con la sentenza n. 283 del 1987, chenell'esaminare il testo originario della norma impugnata, menogarantista di quelli successivi, aveva affermato che i metodi diaccertamento induttivo previsti dall'art. 38, quarto comma, deld.P.R. n. 600 del 1973, pur se fondano l'accertamento su presunzioniiuris tantum, sono rispettosi dell'art. 53 Cost., in quanto ancoranol'accertamento a elementi che debbono essere rigorosamente5 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento dellaNumero di raccolta generale 23151/2026capacità contributiva: l'accertamento fondato sulla proDvaata pudbbeliclalazio ne 14/07/2026esistenza di "elementi e circostanze di fatto certi", i quali dimostrinol'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalladeterminazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggiorreddito, si palesa quindi come "un accertamento presuntivo che,lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tracapacità contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce unmezzo di attuazione, in quanto è reso ragionevole dal ricorso a indiciidonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizionee capacità contributiva".

Nella sentenza n. 283 del 1987 la Cortecostituzionale specifica che “in base ad una massima di esperienza,la disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni dadiporto […] sono indici sicuri di capacità contributiva: idonei,pertanto, a fondare la presunzione che, chi possegga quei beni ofruisca di quelle prestazioni, goda di un reddito proporzionato,ancorché non se ne possa individuare analiticamente la provenienza.Dimostrata l'esistenza di quei determinati fatti possessori o difruizione di servizi, se ne deduce la esistenza dell'elementocostitutivo della fattispecie dalla quale trae titolo la pretesatributaria”.

Se l’Amministrazione finanziaria aveva collegato dellespese alla disponibilità di più imbarcazioni, qualora le circostanze difatto su cui si fondava la presunzione di spesa fossero statecontestate in sede processuale, la prova della disponibilità dei benisarebbe rimasta a carico dell’Ufficio.4.3 Il giudice di appello ha confermato l’annullamento dell’avvisodi accertamento in quanto non era stato provato un presupposto difatto, costituito dalla proprietà o comproprietà delle imbarcazioni.L’argomento non può essere ritenuto risolutivo né con riferimento al“nuovo redditometro” né con riferimento al “vecchio redditometro”.Una delle novità introdotte dal d.l. n. 78 del 2010 è la previsionesecondo cui l’Ufficio può sempre determinare sinteticamente il6 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026Numero di raccolta generale 23151/2026reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese diData pubblicazione 14/07/2026qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta sicché lacapacità reddituale viene determinata prendendo in considerazionele spese di qualsiasi bene o servizio acquistato.

Non è più presenteil riferimento a “elementi e circostanze di fatto certi”, sostituito dallapresunzione di un costante legame tra una qualsiasi spesa sostenutae il reddito prodotto.

Facendo riferimento alla disciplina del “nuovoredditometro”, il punto nodale non era stabilire se il contribuentefosse il proprietario o il comproprietario delle imbarcazioni ma se ein quali termini il contribuente avesse contestato di aver effettuatospese per l’acquisto e il mantenimento di quei beni.

Il “nuovoredditometro” prende in considerazione i consumi e le spesesostenute dal contribuente.

La prova della titolarità di un diritto realerispetto al bene indice indicatore di forza economica non era peraltrodeterminante neanche con riferimento al “vecchio redditometro”,basato non sulla spesa sostenuta ma sulla disponibilità di beni eservizi.

Con riferimento all’art. 3, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA](determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito inrelazione agli elementi indicativi di capacità contributiva) e al“vecchio redditometro”, questa Corte ha affermato che ladisponibilità del bene, attesa la sua esclusiva valenza disignificazione reddituale, prescinde dalla effettiva titolarità giuridicadel bene (come pure al titolo giuridico fonte di essa "disponibilità")perché considera rilevante e sintomatico non già quella titolaritàsecondo la legge ma unicamente la concreta situazione fattuale datadal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed inproprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è ingrado di fornire (Cass. 11213/2011).5.

In conclusione, devono essere accolti entrambi i motivi delricorso.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in7 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nelNumero di raccolta generale 23151/2026rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a reDgaotal paurbebli claezio ne 14/07/2026spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzocomma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i euro 139.798,85. L’Amministrazionefinanziaria accertava ex art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. n. 600 del1973 un reddito ricollegato a spese certe (consumi per utenze, premiNumero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026Numero di raccolta generale 23151/2026assicurativi e bollo auto), spese per elementi certi (possesso diData pubblicazione 14/07/2026un’automobile, quattro imbarcazioni e un “fitto convenzionale”) e aspese per investimenti (polizza [OSCURATO:PERSONA] spa).2. La CTP di Cosenza, con sentenza n. 213/2016, accoglieva ilricorso, ritenendo che l’accertamento si fosse fondato su mereformule matematiche, in assenza di un’indagine per verificare lacongruità dei dati emersi. L’atto impositivo era privo di riferimentoai titoli di possesso o a estratti di movimentazioni bancarie, senzache assumesse rilevanza la mancata partecipazione del contribuenteal contraddittorio procedimentale.3. Con la sentenza n. 2432/2020 la CTR della Calabria, purrespingendo le eccezioni processuali del contribuente, rigettaval’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice di secondo gradoriteneva:- che il contribuente aveva contestato la proprietà o comproprietàdi plurime imbarcazioni e le correlate spese di manutenzione edesercizio;- che, pur prescindendo di una certificazione prodottadall’appellato, l’Amministrazione non aveva fornito la prova dellaproprietà o comproprietà delle imbarcazioni. La stampad’interrogazione dell’Anagrafe tributaria era priva di valoreprobatorio, trattandosi di documento non perfettamente leggibile,privo dell’identificazione dell’operatore che aveva consultato labanca dati e di sottoscrizione.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato due motivimentre il contribuente, nonostante la notifica del 13/4/2021, aldifensore domiciliatario, è rimasto intimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2712, 2697 e 2719 cod. civ. e dell’art. 22 del2 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3Numero di raccolta generale 23151/2026c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che la sentenza ha Dvaitoa lpaubtbolic alezio ne 14/07/2026predette disposizioni nel ritenere priva di valore probatorio la stampadella visura dell’Anagrafe Tributaria perché, secondo lagiurisprudenza, il disconoscimento di una riproduzione informaticaidoneo a far perdere la qualità di prova deve essere chiaro,circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazionedi elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale erealtà riprodotta.2. Il primo motivo è fondato.Senza specificare con quali modalità la stampa della banca datifosse stata disconosciuta, il giudice di appello ha escluso valoreprobatorio al documento prodotto dall’Amministrazione finanziaria inforza di argomentazioni giuridiche che non possono essere condivise.La stampa dell’esito di una ricerca su una banca dati dell’Anagrafetributaria non richiede, ai fini dell’utilizzo processuale, l’indicazionedell’operatore che ha effettuato la ricerca o la sua sottoscrizione. Lacircostanza che il documento fosse “non perfettamente leggibile”avrebbe potuto rilevare se e nei limiti in cui la scadente qualità dellastampa – circostanza non riportata nella motivazione – avesseimpedito la lettura delle informazioni che il documento dovevainformatico ex art. 1 lett. p) d.lgs. n. 82 del 2005, ha l’efficaciaprobatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché,giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presumeconforme, quanto ai dati in essa riportati, al contenuto dell’archiviodi provenienza, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziateed esplicite riguardanti, specificamente, la loro non conformità aquelli conservati nella banca dati (cfr. Cass. 2607/2024, conriferimento alla stampa di movimenti contabili della banca dati di unistituto di credito e Cass. 17810/2020, con riferimento allariproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet).3 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/20263. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaNumero di raccolta generale 23151/2026applicazione dell’art. 38 comma 4, 5 e 6 del DPR n. 600/7D3a tae p udbbelicgalziio ne 14/07/2026artt. 2728 e 2697c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»,l’Agenzia delle entrate deduce che la sentenza è stata emessa inpalese violazione dell’art. 38 del DPR n. 600/73, così comemodificato dal d.l. n. 78 del 2010, cd. “nuovo redditometro”, nonchédei principi e delle norme in materia di corretta ripartizione edassolvimento dell’onere della prova. Non aveva rilevanza discuteresulla prova della proprietà, occorrendo fare riferimento alladisponibilità dell’imbarcazione, alla condizione di fatto propria di coluiche può trarre dal bene un’utilità economica. Nemmeno il riferimentoal riparto dell’onere della prova nell’accertamento sintetico può dirsicorretto. Il contribuente non aveva ritenuto di partecipare alcontraddittorio procedimentale. Costituiva allora suo oneredimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggiorreddito determinato sinteticamente fosse costituito da redditi esentio da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta.L’accertamento era fondato su una presunzione legale relativa. Ilgiudice avrebbe dovuto valutare se le prove offerte dal contribuentefossero idonee a porre in discussione la pretesa erariale.4. Il secondo motivo è fondato nei limiti che seguono.4.1 L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante a seguitodelle modifiche apportate dall'art. 22, d.l. n. 78 del 2010, prevede alquarto comma: “L'ufficio, indipendentemente dalle disposizionirecate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempredeterminare sinteticamente il reddito complessivo del contribuentesulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso delperiodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento èavvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodod'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolodi imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione dellabase imponibile”; precisa poi al quinto comma: “La determinazione4 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo diNumero di raccolta generale 23151/2026elementi indicativi di capacità contributiva individuato mDatea dpuibabnlictaezio ne 14/07/2026l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche infunzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza,con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicarenella [OSCURATO:PERSONA] con periodicità biennale. In tale caso è fattasalva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.L’art. 2, comma 1, del d.m. 24/12/2012 (contenuto induttivo deglielementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali puòessere fondata la determinazione sintetica del reddito) a sua voltastabilisce: “Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presentedecreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenutedalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibilio delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. […]”. Per l’art. 4,in presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell'art. 38d.P.R. n. 600 del 1973 e cioè il fatto che il reddito complessivoaccertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, “ilcontribuente ha facoltà di dimostrare: a) che il finanziamento dellespese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nelperiodo d'imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta allafonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dallaformazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dalcontribuente; b) il diverso ammontare delle spese attribuite almedesimo”.4.2 Con l’ordinanza n. 297 del 2004 la Corte costituzionale harichiamato quanto statuito con la sentenza n. 283 del 1987, chenell'esaminare il testo originario della norma impugnata, menogarantista di quelli successivi, aveva affermato che i metodi diaccertamento induttivo previsti dall'art. 38, quarto comma, deld.P.R. n. 600 del 1973, pur se fondano l'accertamento su presunzioniiuris tantum, sono rispettosi dell'art. 53 Cost., in quanto ancoranol'accertamento a elementi che debbono essere rigorosamente5 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento dellaNumero di raccolta generale 23151/2026capacità contributiva: l'accertamento fondato sulla proDvaata pudbbeliclalazio ne 14/07/2026esistenza di "elementi e circostanze di fatto certi", i quali dimostrinol'inattendibilità della quantificazione del reddito risultante dalladeterminazione analitica e la correlativa sussistenza di un maggiorreddito, si palesa quindi come "un accertamento presuntivo che,lungi dal violare il principio costituzionale della correlazione tracapacità contributiva e imposizione tributaria, ne costituisce unmezzo di attuazione, in quanto è reso ragionevole dal ricorso a indiciidonei a dare fondamento reale alla corrispondenza tra imposizionee capacità contributiva". Nella sentenza n. 283 del 1987 la Cortecostituzionale specifica che “in base ad una massima di esperienza,la disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e imbarcazioni dadiporto […] sono indici sicuri di capacità contributiva: idonei,pertanto, a fondare la presunzione che, chi possegga quei beni ofruisca di quelle prestazioni, goda di un reddito proporzionato,ancorché non se ne possa individuare analiticamente la provenienza.Dimostrata l'esistenza di quei determinati fatti possessori o difruizione di servizi, se ne deduce la esistenza dell'elementocostitutivo della fattispecie dalla quale trae titolo la pretesatributaria”. Se l’Amministrazione finanziaria aveva collegato dellespese alla disponibilità di più imbarcazioni, qualora le circostanze difatto su cui si fondava la presunzione di spesa fossero statecontestate in sede processuale, la prova della disponibilità dei benisarebbe rimasta a carico dell’Ufficio.4.3 Il giudice di appello ha confermato l’annullamento dell’avvisodi accertamento in quanto non era stato provato un presupposto difatto, costituito dalla proprietà o comproprietà delle imbarcazioni.L’argomento non può essere ritenuto risolutivo né con riferimento al“nuovo redditometro” né con riferimento al “vecchio redditometro”.Una delle novità introdotte dal d.l. n. 78 del 2010 è la previsionesecondo cui l’Ufficio può sempre determinare sinteticamente il6 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026Numero di raccolta generale 23151/2026reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese diData pubblicazione 14/07/2026qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta sicché lacapacità reddituale viene determinata prendendo in considerazionele spese di qualsiasi bene o servizio acquistato. Non è più presenteil riferimento a “elementi e circostanze di fatto certi”, sostituito dallapresunzione di un costante legame tra una qualsiasi spesa sostenutae il reddito prodotto. Facendo riferimento alla disciplina del “nuovoredditometro”, il punto nodale non era stabilire se il contribuentefosse il proprietario o il comproprietario delle imbarcazioni ma se ein quali termini il contribuente avesse contestato di aver effettuatospese per l’acquisto e il mantenimento di quei beni. Il “nuovoredditometro” prende in considerazione i consumi e le spesesostenute dal contribuente. La prova della titolarità di un diritto realerispetto al bene indice indicatore di forza economica non era peraltrodeterminante neanche con riferimento al “vecchio redditometro”,basato non sulla spesa sostenuta ma sulla disponibilità di beni eservizi. Con riferimento all’art. 3, comma 2, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA](determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito inrelazione agli elementi indicativi di capacità contributiva) e al“vecchio redditometro”, questa Corte ha affermato che ladisponibilità del bene, attesa la sua esclusiva valenza disignificazione reddituale, prescinde dalla effettiva titolarità giuridicadel bene (come pure al titolo giuridico fonte di essa "disponibilità")perché considera rilevante e sintomatico non già quella titolaritàsecondo la legge ma unicamente la concreta situazione fattuale datadal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed inproprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è ingrado di fornire (Cass. 11213/2011).5. In conclusione, devono essere accolti entrambi i motivi delricorso. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in7 di 8Numero registro generale 9977/2021Numero sezionale 5244/2026diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nelNumero di raccolta generale 23151/2026rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a reDgaotal paurbebli claezio ne 14/07/2026spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzocomma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro8 di 8