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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 06325/2024

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza resa in data 22/02/2023 nel procedimento n. 11810/2022 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] (parte attrice) e [OSCURATO:PERSONA] (parte convenuta) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Rimini; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Rimini dichiarava la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa, in relazione alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, contro [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di asseriti atti di mala gestio, compiuti da quest’ultimo in qualità di socio accomandatario della stessa società.

Con ordinanza del 22/02/2023, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese, ha sollevato il conflitto di competenza.

Il menzionato Tribunale ha, in particolare, rilevato che la competenza delle Sezioni specializzate sussiste solo per le controversie relative alle società di capitali , e non per quelle attinenti alle società di persone, che continuano invece ad essere sottoposte alle ordinarie regole sulla competenza territoriale.· La parte, a cui è stata notificata l’ordinanza ex art. 45 c.p.c., non ha depositato scritture difensive né documenti.

Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, ha depositato le proprie conclusioni in data 20/09/2023, chiedendo che venisse affermata la competenza del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese – davanti al quale, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Rimini, era stata riassunta la causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, contro [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di asseriti atti di mala gestio, compiuti da quest’ultimo in qualità di socio accomandatario della stessa società - ha sollevato il conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rilevando che in virtù dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa sussiste solo con riguardo alle controversie relative alle società di capitali, e non anche per quelle attinenti alle società di persone.

2. Preliminarmente deve essere affermata l’ammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario), rientra invece nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone, come nella fattispecie, tra Sezione specializzata in materia di impresa e un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui la Sezione specializzata sia istituita (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019).

3. Gli argomenti spesi nell’ordinanza che ha chiesto il regolamento d’ufficio sono fondati. 3.1.Com’è noto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.

Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si limita alle cause ed ai procedimenti: a)relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c., all’art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), all’art. 2447 quater, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), all’art. 2487 ter , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), all’art. 2503, comma 2, c.c., all’art. 2503 bis, comma 1, c.c. e all’art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis c.c.; d)aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3), c.c., all'articolo 2497 septiesc.c. e all'articolo 2545 septies c.c.; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003, le menzionate Sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli sopra menzionati. 3.2.È dunque esclusa la competenza della Sezioni specializzate con riguardo alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli amministratori di società di persone, che non sono menzionate nell’elenco sopra riportato.

4. In accoglimento della richiesta deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini, avanti al quale la causa è stata originariamente proposta, senza che risulti contestata la competenza del giudice in origine adito per altri motivi.

5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza resa in data 22/02/2023 nel procedimento n. 11810/2022 vertente tra [OSCURATO:PERSONA] (parte attrice) e [OSCURATO:PERSONA] (parte convenuta) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Rimini; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Rimini dichiarava la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in materia di impresa, in relazione alla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, contro [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di asseriti atti di mala gestio, compiuti da quest’ultimo in qualità di socio accomandatario della stessa società. Con ordinanza del 22/02/2023, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese, ha sollevato il conflitto di competenza. Il menzionato Tribunale ha, in particolare, rilevato che la competenza delle Sezioni specializzate sussiste solo per le controversie relative alle società di capitali , e non per quelle attinenti alle società di persone, che continuano invece ad essere sottoposte alle ordinarie regole sulla competenza territoriale.· La parte, a cui è stata notificata l’ordinanza ex art. 45 c.p.c., non ha depositato scritture difensive né documenti. Il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Matteis, ha depositato le proprie conclusioni in data 20/09/2023, chiedendo che venisse affermata la competenza del Tribunale di Rimini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese – davanti al quale, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale di Rimini, era stata riassunta la causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], quale socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, contro [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di asseriti atti di mala gestio, compiuti da quest’ultimo in qualità di socio accomandatario della stessa società - ha sollevato il conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., rilevando che in virtù dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa sussiste solo con riguardo alle controversie relative alle società di capitali, e non anche per quelle attinenti alle società di persone. 2. Preliminarmente deve essere affermata l’ammissibilità della richiesta di regolamento di competenza d’ufficio. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario), rientra invece nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone, come nella fattispecie, tra Sezione specializzata in materia di impresa e un Ufficio giudiziario diverso da quello in cui la Sezione specializzata sia istituita (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19882 del 23/07/2019). 3. Gli argomenti spesi nell’ordinanza che ha chiesto il regolamento d’ufficio sono fondati. 3.1.Com’è noto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento. Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si limita alle cause ed ai procedimenti: a)relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all'art. 2445, comma 3, c.c., all’art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale rispettivamente nella s.p.a. e nella s.r.l.), all’art. 2447 quater, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.p.a.), all’art. 2487 ter , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), all’art. 2503, comma 2, c.c., all’art. 2503 bis, comma 1, c.c. e all’art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società); b)relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341 bis c.c.; d)aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 3), c.c., all'articolo 2497 septiesc.c. e all'articolo 2545 septies c.c.; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003, le menzionate Sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli sopra menzionati. 3.2.È dunque esclusa la competenza della Sezioni specializzate con riguardo alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli amministratori di società di persone, che non sono menzionate nell’elenco sopra riportato. 4. In accoglimento della richiesta deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini, avanti al quale la causa è stata originariamente proposta, senza che risulti contestata la competenza del giudice in origine adito per altri motivi. 5. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011). P.Q.M. La Corte dichiara la competenza
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