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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30656/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40125_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 133, cod. pen., nonché agli artt. 125, 529 e 546, lett. e), cod. proc. pen, (dolendosi, in particolare, della mancata assoluzione del ricorrente per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen.; pur avendo correttamente riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, TU Stup., il giudice di appello avrebbe tuttavia errato nel non applicare l'art. 131-bis, cod. pen.; non sarebbe emerso alcun elemento tale da qualificare il comportamento del ricorrente come abituale né gli elementi acquisiti rendevano grave l'offesa; si censura, sul punto, la sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta ritenendo il fatto non di scarsa offensività, avendo l'imputato agito in modo organizzato e ponendo in essere un'attività di spaccio al dettaglio perfino seriale tale da svelare un'oggettiva abitualità operativa nonché una non secondaria rilevanza della condotta delittuosa anche avuto riguardo alla natura della sostanza ceduta, trattandosi di droga "pesante", valorizzando anche la circostanza che si trattasse di soggetto recidivo e con precedenti penali specifici; la motivazione della sentenza, segnatamente illustrata a pag. 4, viene tacciata di apparenza e comunque manifesta illogicità); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad un'asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, con le richiamate argomentazioni, palesemente immuni dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali il quadro probatorio non consentiva di ritenere applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.); che, in particolare, a destituire di fondamento la prospettazione difensiva, è sufficiente richiamare quanto evidenziato dalla sentenza impugnata che evidenzia l'abitualità dell'imputato nella commissione di reati della stessa indole di quello oggetto di esame, tenuto conto della esistenza di plurimi precedenti specifici a suo carico, donde trova applicazione il principio secondo cui ai fini della configurabilità della ,61,<7 abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] n{-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40125_24 rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 133, cod. pen., nonché agli artt. 125, 529 e 546, lett. e), cod. proc. pen, (dolendosi, in particolare, della mancata assoluzione del ricorrente per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen.; pur avendo correttamente riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, TU Stup., il giudice di appello avrebbe tuttavia errato nel non applicare l'art. 131-bis, cod. pen.; non sarebbe emerso alcun elemento tale da qualificare il comportamento del ricorrente come abituale né gli elementi acquisiti rendevano grave l'offesa; si censura, sul punto, la sentenza impugnata che ha rigettato la richiesta ritenendo il fatto non di scarsa offensività, avendo l'imputato agito in modo organizzato e ponendo in essere un'attività di spaccio al dettaglio perfino seriale tale da svelare un'oggettiva abitualità operativa nonché una non secondaria rilevanza della condotta delittuosa anche avuto riguardo alla natura della sostanza ceduta, trattandosi di droga "pesante", valorizzando anche la circostanza che si trattasse di soggetto recidivo e con precedenti penali specifici; la motivazione della sentenza, segnatamente illustrata a pag. 4, viene tacciata di apparenza e comunque manifesta illogicità); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad un'asserita contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alla pag. 3 della sentenza impugnata, che, con le richiamate argomentazioni, palesemente immuni dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali il quadro probatorio non consentiva di ritenere applicabile la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.); che, in particolare, a destituire di fondamento la prospettazione difensiva, è sufficiente richiamare quanto evidenziato dalla sentenza impugnata che evidenzia l'abitualità dell'imputato nella commissione di reati della stessa indole di quello oggetto di esame, tenuto conto della esistenza di plurimi precedenti specifici a suo carico, donde trova applicazione il principio secondo cui ai fini della configurabilità della ,61,<7 abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] n{-