CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 10783/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 306/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 621/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al calcolo della pena, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rigetto nel resto del ricorso. E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che deposita nomina a sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25/6/2025, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma a carico di [OSCURATO:PERSONA], con cui il predetto era ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 4 legge 110/75 con condanna alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10783/2026 Roma, lì, 20/03/2026 I) Violazione di legge, erronea applicazione della legge processuale per non avere i giudici della Corte territoriale rispettato il termine a comparire dopo la notifica del decreto di citazione in appello, ex art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Nel corso dell’udienza svoltasi in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi alla Corte d’appello, rappresenta la difesa, era sollevata l'eccezione riguardante la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio nel rispetto dei termini a comparire, avendo l’imputato ricevuto la notifica del decreto di citazione in data 30/4/2025. Il collegio accoglieva l'eccezione, rinviando alla data del 25/06/2025. La Corte territoriale, così provvedendo, non ha sanato la nullità eccepita, non avendo disposto la rinnovazione del decreto di citazione e non avendo fissato la nuova udienza nel rispetto dei termini stabiliti dalla norma (almeno 40 giorni). II) Erroneo calcolo della pena, violazione dell’art. 133 cod. pen. Il giudice di prime cure aveva determinato la pena base per il reato sub capo A) in anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa; aveva poi provveduto a ridurre la pena, ex art. 62-bis cod. pen., ad anni 4 di reclusione ed euro 17.333,00 di multa, aumentando la pena per la continuazione con il reato di cui al capo B) della rubrica alla pena di anni 4, mesi 1 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; la pena così determinata era ridotta di 1/3, per la scelta del rito, ad anni 2, mesi 8, giorni 20 di reclusione e euro 12.000,00 di multa. Il calcolo così formulato sarebbe errato. L'anno è formato da mesi di 30 giorni e da mesi di 31 giorni; è palese che ogni anno debba essere suddiviso in mesi. Anni 4 e mesi 1 di reclusione corrispondono a 49 mesi; questi ultimi, ridotti di 1/3, danno il risultato di anni 2, mesi 8 e giorni 6 di reclusione, anziché anni 2, mesi 8 e giorni 20 di reclusione. 3. Le parti presenti, all’odierna udienza, hanno concluso come da verbale. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con valore assorbente rispetto all’ulteriore doglianza in tema di trattamento sanzionatorio. Occorre premettere coma la natura della censura proposta consenta l’accesso agli atti da parte di questa Corte (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304:«In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali»). Come è noto, l'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. – recentemente introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – individua in almeno quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello per l’imputato. Detta disposizione, hanno chiarito recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024 Rv. 287096) è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti, come nel caso in esame, successivamente alla data del 1° luglio 2024. Risulta dalla consultazione del fascicolo processuale come la difesa abbia tempestivamente eccepito innanzi alla Corte d’appello, alla prima udienza del 27/5/2025, il mancato rispetto dei termini a comparire per l’imputato, avendo questi ricevuto la notificazione in data 30/4/2025. Recependo l’eccezione, il giudice di appello ha rinviato la trattazione del processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mancando tuttavia di concedere all’imputato per intero il termine di quaranta giorni per la comparizione. In base a consolidato orientamento della Corte di legittimità - formatasi nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 601 cod. proc. pen. ed estensibile anche al caso che occupa – ove l'imputato abbia ricevuto regolare notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire, il giudice può rinviare preliminarmente il processo ad altra udienza, ma deve concedere per intero il termine a comparire (cfr., Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S., Rv. 288043:”In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito”). 5. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma per ulteriore corso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]