CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 22109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. (() [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 28/02/2019, il Tribunale di Biella dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente, il primo quale presidente del consiglio di amministrazione dal 11/07/2009 e liquidatore dal 11/06/2009, il secondo e la terza quali amministratori di fatto di Philital s.c.r.I., dichiarata fallita il 28/10/2010 - del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (in relazione a una serie di beni distratti di favore di [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.I., riferibile e Jaime, poi ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]. di Ingrasciotta, nonché a beni, attrezzature e, senza alcun onere, una serie di contratti a Coop.va [OSCURATO:PERSONA]) e condannava il primo alla pena principale di anni 2 di reclusione, gli altri due alla pena principale di anni 4 di reclusione e tutti alle pene accessorie fallimentari. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 19/10/2020, ha rideterminato la pena principale per Ingrasciotta e Jaime - applicate agli stessi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante - in anni 3 di reclusione e ha per tutti ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto e attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, lamentando che le prestazioni e le forniture contemplate nelle fatture indicate nel capo di imputazione non sono state analizzate e riscontrate nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tanto che lo stesso curatore ha utilizzato un'espressione di carattere interlocutorio. La Corte di appello si è limitata ad affermare che, anche se le testimonianze sono estranee alla contabilità contestata nel capo di imputazione e quindi irrilevanti, le medesime contribuiscono a ricostruire il ruolo degli imputati, mentre, per quanto attiene alle distrazioni, si ritiene le stesse provate in quanto "non contestate", così sovvertendo il principio della prova che deve essere fornita dal p.m. La dimostrazione del ruolo gestionale degli imputati nulla prova in ordine alla presunta distrazione volontaria dei beni e del denaro. 2.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento alle posizioni Ingrasciotta e Jainne, inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. 2.1. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 2.2. I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, dando atto, in primo luogo, dell'accertamento, da parte della Guardia di Finanza, di una commistione, sotto il profilo soggettivo, tra gli amministratori della fallita e [OSCURATO:PERSONA], rilevando poi una duplice linea di distrazioni, la prima relativa ad attrezzature di Philital verso [OSCURATO:SOCIETA]., la seconda rappresentata da un flusso di beni verso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello richiama poi una lunga serie di testimonianze di soggetti che hanno riferito di aver effettuato prestazioni di vario genere a favore della [OSCURATO:PERSONA], fatturando, però, alla fallita; sempre dall'escussione dibattimentale dei testi era emerso che gli imputati avevano creato [OSCURATO:PERSONA], con l'intento di farne una newco, nella quale far confluire gli elementi attivi (contrattuali e patrimoniali) lasciando al fallimento di Philital gli oneri delle passività. 2.3. Le doglianze articolate dal ricorso sono inammissibili. L'assunto circa la mancata analisi delle prestazioni oggetto delle fatture è univocamente smentito dal riferimento del giudice di appello ai singoli testi (richiamati nominativamente, uno per uno) che hanno riferito delle prestazione effettuate per la [OSCURATO:PERSONA], ma "caricate" sulla fallita: la doglianza è, dunque, manifestamente infondata, ma, prima ancora, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Conclusioni, queste, valide anche per l'ulteriore deduzione circa l'estraneità di alcune fatture indicate dai testi dal novero di quelle oggetto di imputazione: al riguardo, il giudice di appello, con motivazione all'evidenza esente da vizi logici, si è limitato a rilevare che in relazione a tali fatture (una parte di quelle prese in considerazione) neppure erano state contestate condotte distrattive, sicché la valenza probatoria ad esse attribuita era limitata alla - ulteriore - dimostrazione del ruolo gestorio attribuito agli imputati. Privo di consistenza è il rilievo circa l'affermazione del carattere "non contestato" dei fatti distrattivi, posto che, come si è visto, lungi dal far leva su un'inversione dell'onere della prova, la sentenza impugnata ha valorizzato la sopra richiamate testimonianze, ritenute, come motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logico- argomentativi, dimostrative dei fatti distrattivi messi in luce dai giudici di merito. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). In linea con il principio di diritto richiamato, il giudice di appello ha applicato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando l'accordo transattivo intercorso tra Ingrasciotta e Jaime e la curatela, in regime di equivalenza, così irrogando una pena (anni 3 di reclusione) corrispondente al minimo edittale della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso non scalfisce questa valutazione, facendo leva, peraltro, anche su deduzioni versate in fatto (l'impiego da parte degli imputati di tutti i loro beni per concludere la transazione). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/03/2022. Il Consigliere e