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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 03848/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 20847/2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nella persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R49 B157K), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1958, rapprese nt ata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dal Tardivo pagamento imposta assicurazioni – Soprattassa – Decadenza potere impositivo Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40H24 H 5OI E ) , e dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P56 f205S ) , ed ele ttivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma alla V ia Sicilia n. 66 ; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, al Viale dell’Innovazione n. 1/B ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] di Milano (rep. n. 25307, racc. n. 7394 del 16.3.2015), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,in Roma alla Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2679/35/2015emessa d a l la CTR di Milan o in data 16/06/2015e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d ella ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’AGA International SA e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Equitalia.

Ritenuto infatto

1. La AGA International S.A. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto la sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per tardivo pagamento dell’imposta sulle assicurazioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che trovasse applicazione l’art. 29, comma 2, l. n. 1216/1961, con conseguente sottoposizione della sovrattassa irrogata al termine di decadenza triennale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

La AGA International S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannoresistito con separati controricorsi.

In prossimità dell’udienza pubblica, la AGA ha depositat o memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Il P.G.ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 l. n. 1216/1961 e 2, 20 e 26 d.lgs.n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione triennale stabilito dal citato art. 29, comma 2, in luogo di quello quinquennale previsto dal comma 4 della medesima disposizione.

1.1. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente evidenziato che, ad onta della confusione operata in alcuni passaggi logici delle rispettive sentenze dalle commissioni tributarie, si è, nel caso di specie, al cospetto di una sanzione amministrativa pecuniaria, e non già di una soprattassa, con inevitabile ricadute sul piano della disciplina normativa in concreto applicabile.

Invero, in base all’art. 9, comma 1, l. n. 1216/1961 (contenente “Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.”), Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente.

Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo.

I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. .Trova, pertanto, applicazione il primo comma dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, a mente del quale “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa(la sottolineatura è dello scrivente) pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'.

Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”.

Orbene, alla luce del quarto comma dell’art. 29 della stessa legge, L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. .

Occorre, tuttavia, tener presente che, in base al primo comma dell’art. 26 (intitolato “Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria”) del d.lgs. n. 472/1997, “Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.”, in tal guisa superandosi la precedente distinzione tra le due figure e, soprattutto, delineandosi un unico tipo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Pertanto, in base al primo comma dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.” e che, in base al terzo comma della stessa disposizione, “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.” (le sottolineature sono dello scrivente).

Occorre in proposito evidenziare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p.; ne consegue l'inapplicabilità in tale materia della disciplina disposta dalla l. n. 689 del 1981 per le ordinanze ingiunzioni, che non prevede termini decadenziali ma solo, all'art. 28, un termine di natura prescrizionale (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 19180 del 14/06/2022).

Da ultimo, è vero che l’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 prevede, come visto, che “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termineprevisto per l'accertamento dei singoli tributi” (la sottolineatura è dello scrivente), ma è altrettanto vero che siffatto rimando non potrebbe mai intendersi riferito all’art. 29, comma 2, l. n. 1216/1961, come vorrebbe la contribuente, atteso che quest’ultima disposizione disciplina il termine di prescrizione, e non già di decadenza.

Alla stregua delle considerazioni precedono, non possono invocarsi, da un lato, l’allora art. 24 (articolo dapprima modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473), secondo cu il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 era punito “con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento” e, dall’altro lato, il secondo comma dell’art. 20 della l. n. 1216/1961, a mente della quale L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata. .

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che sulla questione non risultano precedenti specifici di questa Corte, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenz a impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte suprema di Cassazione, il 17.1.2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 20847/2015proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nella persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R49 B157K), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 ottobre 1958, rapprese nt ata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dal Tardivo pagamento imposta assicurazioni – Soprattassa – Decadenza potere impositivo Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40H24 H 5OI E ) , e dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P56 f205S ) , ed ele ttivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma alla V ia Sicilia n. 66 ; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, al Viale dell’Innovazione n. 1/B ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] di Milano (rep. n. 25307, racc. n. 7394 del 16.3.2015), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Verona e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,in Roma alla Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2679/35/2015emessa d a l la CTR di Milan o in data 16/06/2015e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblicadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal P.G. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d ella ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’AGA International SA e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per Equitalia. Ritenuto infatto 1. La AGA International S.A. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto la sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per tardivo pagamento dell’imposta sulle assicurazioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, ritenendo che trovasse applicazione l’art. 29, comma 2, l. n. 1216/1961, con conseguente sottoposizione della sovrattassa irrogata al termine di decadenza triennale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La AGA International S.A. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hannoresistito con separati controricorsi. In prossimità dell’udienza pubblica, la AGA ha depositat o memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il P.G.ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 l. n. 1216/1961 e 2, 20 e 26 d.lgs.n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione triennale stabilito dal citato art. 29, comma 2, in luogo di quello quinquennale previsto dal comma 4 della medesima disposizione. 1.1. Il motivo è fondato. Va preliminarmente evidenziato che, ad onta della confusione operata in alcuni passaggi logici delle rispettive sentenze dalle commissioni tributarie, si è, nel caso di specie, al cospetto di una sanzione amministrativa pecuniaria, e non già di una soprattassa, con inevitabile ricadute sul piano della disciplina normativa in concreto applicabile. Invero, in base all’art. 9, comma 1, l. n. 1216/1961 (contenente “Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.”), Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4. .Trova, pertanto, applicazione il primo comma dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, a mente del quale “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa(la sottolineatura è dello scrivente) pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.”. Orbene, alla luce del quarto comma dell’art. 29 della stessa legge, L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione. . Occorre, tuttavia, tener presente che, in base al primo comma dell’art. 26 (intitolato “Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria”) del d.lgs. n. 472/1997, “Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.”, in tal guisa superandosi la precedente distinzione tra le due figure e, soprattutto, delineandosi un unico tipo di sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, in base al primo comma dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.” e che, in base al terzo comma della stessa disposizione, “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.” (le sottolineature sono dello scrivente). Occorre in proposito evidenziare che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p.; ne consegue l'inapplicabilità in tale materia della disciplina disposta dalla l. n. 689 del 1981 per le ordinanze ingiunzioni, che non prevede termini decadenziali ma solo, all'art. 28, un termine di natura prescrizionale (cfr. Sez. L, Sentenza n. 19180 del 14/06/2022). Da ultimo, è vero che l’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 prevede, come visto, che “L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termineprevisto per l'accertamento dei singoli tributi” (la sottolineatura è dello scrivente), ma è altrettanto vero che siffatto rimando non potrebbe mai intendersi riferito all’art. 29, comma 2, l. n. 1216/1961, come vorrebbe la contribuente, atteso che quest’ultima disposizione disciplina il termine di prescrizione, e non già di decadenza. Alla stregua delle considerazioni precedono, non possono invocarsi, da un lato, l’allora art. 24 (articolo dapprima modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi sostituito dall’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473), secondo cu il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 era punito “con la sopratassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento” e, dall’altro lato, il secondo comma dell’art. 20 della l. n. 1216/1961, a mente della quale L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata. . 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che sulla questione non risultano precedenti specifici di questa Corte, per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenz a impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese dell’intero giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte suprema di Cassazione, il 17.1.2023. [OSCURATO:PERSONA]
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