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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 131/1975

ECLI:IT:COST:1975:131
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza 15 gennaio 1973, emessa nel corso di un giudizio relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti (pensioni militari), accogliendo analoga istanza del ricorrente, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, recante norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, nella parte in cui limita ai giudizi relativi a tali pensioni l'onere del procuratore generale di presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi dei residenti all'estero.

La Corte dei conti, infatti, ha ritenuto che non vi fosse alcuna razionale giustificazione di siffatta disparità di trattamento rispetto ai giudizi relativi alle pensioni ordinarie, con conseguente violazione del principio di eguaglianza.

Con ordinanza in data 12 febbraio 1973, emessa nel corso di un giudizio relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti (pensioni militari), di fronte alla richiesta del pubblico ministero di declaratoria di abbandono del gravame, per non avere il ricorrente presentato nel termine di legge domanda di fissazione dell'udienza o compiuti altri atti di procedura, ha sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, numero 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra, nella parte in cui limita ai giudizi relativi a tali pensioni l'obbligo del procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.

Secondo la Corte dei conti, infatti, non vi è alcun razionale motivo per escludere analoga disposizione ai giudizi per pensioni ordinarie, dal che conseguirebbe violazione del principio di eguaglianza.

Non essendovi stata costituzione di parti, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, vengono ora all'esame di questa Corte riunita in camera di consiglio. :

1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti, data l'analogia delle questioni che ne formano oggetto.

Sono, infatti, impugnati, entrambi in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, in quanto dispone, limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, che il Procuratore generale della Corte dei conti abbia l'onere di chiedere la fissazione di udienza per i ricorsi proposti da residenti all'estero, e l'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con il quale, sempre limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, il detto onere del Procuratore generale, viene esteso ai ricorsi proposti anche da non residenti all'estero, senza che sussista alcun razionale motivo che giustifichi, per i giudizi relativi a pensioni ordinarie, il permanere dell'obbligo del ricorrente di proporre domanda di fissazione dell'udienza entro un anno dal deposito sotto pena di dichiarazione di abbandono del ricorso stesso.

2. - Entrambe le questioni sono fondate.

A differenza di quanto è disposto per altre giurisdizioni superiori per le quali è obbligatorio il patrocinio da parte di avvocati all'uopo abilitati, davanti alla Corte dei Conti, nei giudizi di prima istanza relativi a pensioni sia ordinarie sia di guerra, tanto per la proposizione dei gravami, quanto per l'assistenza nell'ulteriore corso del giudizio, l'interessato può agire personalmente senza ausilio di assistenza tecnica (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 1; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 79).

Una siffatta disciplina postulerebbe, peraltro, l'impulso ufficiale nello svolgimento del processo, dato che le relative norme processuali richiedono per la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono normalmente presumersi nei diretti interessati.

Di qui l'esigenza di una modificazione del sistema, che indubbiamente per quanto attiene ai giudizi relativi alle pensioni di guerra è stata attuata con le norme impugnate.

Se questa è la ratio di tali norme, è di tutta evidenza che non si spiega come quelle disposizioni non siano state estese anche ai giudizi per le pensioni ordinarie, per i quali sussistono quelle stesse esigenze sopra rilevate, come del resto è stato anche implicitamente affermato con la recente sentenza n. 85.

Ne consegue che deve riconoscersi la irrazionale disparità di trattamento che implica la violazione del principio di eguaglianza denunziata con le ordinanze di rinvio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di fare domanda di fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti all'estero;

b) dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA]- Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza 15 gennaio 1973, emessa nel corso di un giudizio relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti (pensioni militari), accogliendo analoga istanza del ricorrente, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, recante norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, nella parte in cui limita ai giudizi relativi a tali pensioni l'onere del procuratore generale di presentare domanda di fissazione di udienza per i ricorsi dei residenti all'estero. La Corte dei conti, infatti, ha ritenuto che non vi fosse alcuna razionale giustificazione di siffatta disparità di trattamento rispetto ai giudizi relativi alle pensioni ordinarie, con conseguente violazione del principio di eguaglianza. Con ordinanza in data 12 febbraio 1973, emessa nel corso di un giudizio relativo a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale della Corte dei conti (pensioni militari), di fronte alla richiesta del pubblico ministero di declaratoria di abbandono del gravame, per non avere il ricorrente presentato nel termine di legge domanda di fissazione dell'udienza o compiuti altri atti di procedura, ha sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, numero 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra, nella parte in cui limita ai giudizi relativi a tali pensioni l'obbligo del procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza. Secondo la Corte dei conti, infatti, non vi è alcun razionale motivo per escludere analoga disposizione ai giudizi per pensioni ordinarie, dal che conseguirebbe violazione del principio di eguaglianza. Non essendovi stata costituzione di parti, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, vengono ora all'esame di questa Corte riunita in camera di consiglio. : 1. - I due giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti, data l'analogia delle questioni che ne formano oggetto. Sono, infatti, impugnati, entrambi in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, in quanto dispone, limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, che il Procuratore generale della Corte dei conti abbia l'onere di chiedere la fissazione di udienza per i ricorsi proposti da residenti all'estero, e l'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585, con il quale, sempre limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, il detto onere del Procuratore generale, viene esteso ai ricorsi proposti anche da non residenti all'estero, senza che sussista alcun razionale motivo che giustifichi, per i giudizi relativi a pensioni ordinarie, il permanere dell'obbligo del ricorrente di proporre domanda di fissazione dell'udienza entro un anno dal deposito sotto pena di dichiarazione di abbandono del ricorso stesso. 2. - Entrambe le questioni sono fondate. A differenza di quanto è disposto per altre giurisdizioni superiori per le quali è obbligatorio il patrocinio da parte di avvocati all'uopo abilitati, davanti alla Corte dei Conti, nei giudizi di prima istanza relativi a pensioni sia ordinarie sia di guerra, tanto per la proposizione dei gravami, quanto per l'assistenza nell'ulteriore corso del giudizio, l'interessato può agire personalmente senza ausilio di assistenza tecnica (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 1; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 79). Una siffatta disciplina postulerebbe, peraltro, l'impulso ufficiale nello svolgimento del processo, dato che le relative norme processuali richiedono per la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono normalmente presumersi nei diretti interessati. Di qui l'esigenza di una modificazione del sistema, che indubbiamente per quanto attiene ai giudizi relativi alle pensioni di guerra è stata attuata con le norme impugnate. Se questa è la ratio di tali norme, è di tutta evidenza che non si spiega come quelle disposizioni non siano state estese anche ai giudizi per le pensioni ordinarie, per i quali sussistono quelle stesse esigenze sopra rilevate, come del resto è stato anche implicitamente affermato con la recente sentenza n. 85. Ne consegue che deve riconoscersi la irrazionale disparità di trattamento che implica la violazione del principio di eguaglianza denunziata con le ordinanze di rinvio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 8 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita alle pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di fare domanda di fissazione d'udienza per i ricorsi dei residenti all'estero; b) dell'art. 20 della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975. 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