CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29201/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso, e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di resistenza in concorso (capo a); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Gennaro per il reato di lesioni aggravate (capo b); [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato (capo c) e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità (capo d). Dalla sentenza impugnata emerge che tutti e tre gli imputati, al fine di non consentire il controllo, hanno opposto violenza e minaccia nei confronti degli appartenenti alla pattuglia di carabinieri che aveva fermato [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un ciclomotore privo di targa; in questo contesto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno anche cagionato lesioni a due carabinieri; [OSCURATO:PERSONA] ha danneggiato l'autovettura di servizio e, infine, [OSCURATO:PERSONA], richiesto dalla polizia giudiziaria, si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Gennaro e [OSCURATO:PERSONA] deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, non ha adeguato alla gravità del caso concreto, giungendo, anzi, nella motivazione, a dare al fatto connotazioni più negative di quelle contenute nella sentenza del giudice per le indagini preliminari. 2.2 [OSCURATO:PERSONA], premesso che in data 12109/2022, con atto depositato telematicamente presso la cancelleria della Corte di appello di Bari, ha nominato nuovo difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], revocando il precedente difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], rileva che il decreto di citazione in appello è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata soltanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e non al nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], e deduce il vizio di violazione di legge processuale (art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.), in relazione alla omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'unico difensore di fiducia. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché non specificano le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione, che si risolve in una critica del tutto generica della sentenza di secondo grado. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. L'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello, integrando una lesione del diritto di difesa, comporta la nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., e questo principio vale anche nel processo a trattazione scritta disciplinato dall'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020. Nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che, constatata la regolarità delle notificazioni, in difetto di richiesta di discussione orale sia del Procuratore generale che delle parti private e in assenza di richiesta partecipazione degli imputati, la Corte ha proceduto nelle forme dell'udienza camerale non partecipata. Emerge dagli atti che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato in via telematica, il 02/05/2023, all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]; al medesimo avvocato sono state notificate le conclusioni depositate dal Procuratore generale (il successivo 12/06/2023). Lo stesso avvocato è indicato nella intestazione sentenza come difensore di fiducia dell'imputata. In realtà, prima dell'emissione dell'avviso di fissazione dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) l'imputata aveva revocato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominando proprio difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e aveva comunicato la nuova nomina alla cancelleria della Corte di appello con atto depositato telematicamente 12/09/2022. Alla luce di tale ricostruzione deve ritenersi che si sia verificata una lesione dei diritti di difesa dell'imputata, che, in secondo grado, è stata privata dell'assistenza del difensore, il quale, ignorando la data dell'udienza, non ha potuto esercitare le facoltà previste dall'art. 23-bis del dl. n. 137 del 2020. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio, limitatamente all'imputata [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eu