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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 16084/2025

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vvocato MIASICONCETTA che la rappresenta e difende, come da procura specialein atti.-ricorrente principale-controV.C. , elettivamente domiciliato in MESSINAS.MARTA N.310, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIAche lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025PROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DIData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINA,-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.234/2024 depositata il 11/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].O. ha proposto ricorso con quattro mezzi,chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello diMessina pubblicata l’11 aprile 2024, con la quale era statoparzialmente accolto l’appello proposto da V.C. concondanna dell’appellante alle spese di lite.V.C. ha replicato con controricorso, accompagnato daricorso incidentale con cinque mezzi.Entrambe le parti hanno illustrato le rispettive posizioni conmemoria.La controversia in esame trae origine dal rapporto di coniugiointerrotto con la domanda di separazione legale proposta daX.O. il 25 febbraio 2020.Con sentenza n. 875/23 pubblicata in data 8.05.2023, ilTribunale di Messina dichiarava la separazione personale dei coniugiX.O. e V.C. con addebito aquest’ultimo; confermava l’ordinanza presidenziale del 14 luglio2020 con riferimento all’affidamento esclusivo alla madre del figliominore, D.C. , all’assegnazione alla predetta dellacasa coniugale nonché all’obbligo di mantenimento di moglie efiglio in capo al V.C. nella misura, rispettivamente fissata, dieuro 200,00= e di euro 300,00= mensili, oltre ISTAT; autorizzava iServizi Sociali di Luogo_1 a stabilire modalità e tempi delconfermato “spazio neutro assistito” e di determinarne lacessazione allorché ritenuto non più utile nell’interesse dei2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025umero di raccolta generale 16084/2025congiunti interessati; condannava, infine, il V.C. al pagamentoData pubblicazione 16/06/2025delle spese di lite.La Corte di appello, a seguito di appello proposto da V.C.ha confermato le statuizioni di primo grado, salvo che per lemodalità di frequentazione del minore da parte del padre, che hamodificato, disponendo che «nei giorni stabiliti per gli incontri tra ilpadre ed il figlio, X.O. accompagni quest’ultimopresso la sede dei [OSCURATO:PERSONA] di Luogo_1 , affidandolo ad unoperatore, per poi riprenderlo al termine dell’orario stabilito e cheV.C. prelevi il bambino presso la detta sede ed ivi loriaccompagni al termine dell’incontro affidandolo ad un operatore».È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2. - Il ricorso principale è articolato nei seguenti motivi:I) Nullità della Sentenza (art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.) inrelazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., per la mancanza della concisaesposizione delle ragioni di diritto della decisione.II) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma,n.3, c.p.c.) per errata interpretazione degli artt. 337 ter e quaterc.c. in relazione all’affidamento rafforzato e alla revoca dello spazioneutro.La ricorrente sostiene che la Corte di Appello di Messina, neldecidere sulla revoca dello spazio neutro, ha errato nellavalutazione dell’applicazione dell’art. 337 ter in relazione all’art.337 quater.

Difatti, i giudici di prime cure, avevano disposto l’affidosuper-esclusivo e lo spazio neutro sulla base delle risultanzeprocessuali del primo grado e a tutela del minore, nella carenzadelle capacità genitoriali del V.C. per come evidenziato dallerelazioni ASP in atti.III) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma,n.3, c.p.c.) per errata interpretazione dell’art. 31 Convenzione diIstanbul così come ratificato con legge 77/2013 (Custodia dei figli,3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025diritti di visita e sicurezza - [OSCURATO:PERSONA] adottano misure legislative o diData pubblicazione 16/06/2025altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinarei diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazionegli episodi di violenza).La ricorrente deduce che la Corte di Appello di Messina haerrato nell’eliminare l’unica forma di garanzia a tutela del minore,vittima di violenza assistita ed ha violato l’art. 31 dellaConvenzione di Istanbul, nella consapevolezza che il V.C.condannato per violenza in famiglia, non aveva svolto alcunpercorso al fine di revisionare le proprie condotte né, per comerisulta dagli atti, aveva compreso il disvalore delle azioni compiute.IV) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma,n.3, c.p.c.) per errata interpretazione dell’art. 345 c. 3 c.p.c. peravere fondato la decisione su un nuovo documento prodotto daparte appellante.La ricorrente si duole che la decisione del Collegio della Corte diAppello di Messina si sia basata esclusivamente su un documentoche è entrato per la prima volta in grado di appello depositatodall’appellante con le note di trattazione scritta del 13.10.2023, asuo parere in violazione dell’art.345, comma terzo, c.p.c.

Lamenta,inoltre, che nel caso di specie, la relazione firmata e indirizzata alTribunale di Messina e non alla Corte di Appello non indica in base aquali criteri l’assistente sociale sia pervenuta alle sue valutazioni esupera di fatto le competenze attribuite dalla legge al ServizioSociale; con la memoria la ricorrente ha esposto e documentatoche nei confronti dell’assistente sociale, che aveva redatto la notaprodotta dal V.C. posta a base della modifica del regime divisita del minore, è stato avviato un procedimento disciplinare concollocazione presso un altro ufficio.3.- Il primo motivo è infondato perché, in maniera sia purestringata, la sentenza impugnata consente di comprendere le4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione eNumero di raccolta generale 16084/2025ricostruisce in maniera sufficiente i fatti di causa.

Data pubblicazione 16/06/20254.1.- I motivi secondo e terzo del ricorso principale, da trattarecongiuntamente, vanno accolti per falsa applicazione delle normeindicate, in quanto la decisione relativa alla modifica delle modalitàdi esercizio del diritto di visita del minore, con eliminazione del cd.“spazio neutro”, prescinde dalla valutazione del concreto interessedel minore in relazione alla già accertata complessiva condizionedei rapporti familiari, fortemente compromessi per la gravità deimaltrattamenti messi in atto dal marito, cui è seguita anche unacondanna in sede penale, in considerazione dei quali era statodisposto in primo grado l’affido esclusivo e la modalità di incontroin “spazio neutro”.In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilitàgenitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispettoall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurarel'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti daigenitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine ilfondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo dellarelazione familiare e valutare il miglior interesse del minore el'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti(Cass. n.4595/2025) e non va trascurato che, anche in caso diaffidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tragenitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tuteladell'interesse morale e materiale del secondo, ha naturatendenziale ben potendo il giudice di merito individuare,nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesionedel diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al finedi assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suobenessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass.n.4790/2022).5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025La modifica della modalità dello “spazio neutro”, adottata dalData pubblicazione 16/06/2025Tribunale di Messina in connessione con l’affido esclusivo rafforzato,non è conseguita ad una valutazione complessiva da parte delgiudice di appello dell’interesse del minore, avendo mancato diprendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minoree di svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza omeno dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padredurante lo spazio neutro (registrazione durante gli incontri,consegna di giochi poco adeguati..) e, se del caso, alla attitudine ditali circostanze a compromettere i diritti e la sicurezza della madree del bambino, di guisa che la decisione impugnata va cassata.Invero, la Corte di merito ha modificato il diritto di visitapaterno, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato di fuoridello “spazio neutro”, nonostante abbia confermato la decisione diprimo grado relativa all’affido esclusivo materno, segnatamentericordando che «Il Tribunale ha ritenuto ostativa al regimedell’affidamento condiviso anche “la riferita incapacità del V.C.di attuare una revisione critica alle proprie condotte ancora attuale,nonostante le restrizioni cautelari, le sanzioni penali… quale è datoevincere dalla posizione processuale assunta, che sembra orientataad assoluta noncuranza rispetto a tali pregnanti esigenze...”.

Talevalutazione è più che mai attuale, dato che, anche in questa sede,pur a fronte di un giudicato di condanna, l’appellante non sembraaver colto la gravità delle proprie pregresse condotte, che, anzi, hatentato di mettere in dubbio, facendo riferimento alla condottadella X.O. , che non le aveva denunciate con immediatezzané fatto oggetto di confidenze…», quindi dopo avere ricordato chela grave conflittualità tra i genitori può fondare la pronuncia diaffidamento esclusivo nell’interesse del minore (Cass. n.18559/20169), ha aggiunto «Nella specie, le accertate condotteviolente del V.C. comprovano l’esistenza tra i due coniugi diuna conflittualità che trascende quella fisiologica normalmente6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025presente nella fase di disgregazione del vincolo coniugale e che, adData pubblicazione 16/06/2025avviso della Corte, compromette la possibilità dei predetti dicollaborare e di condividere i compiti di educazione e cura del figlio,di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune.

In talcontesto, il regime prescelto dal Tribunale risulta essere lasoluzione preferibile “allo scopo di sottrarre il minore alle tensioniche sarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre allescelte di vita più importanti del minore, a fronte dell’aspro conflittoancora attuale non solo tra i genitori ma anche tra i rispettivicontesti familiari.».Orbene, la Corte territoriale ha errato nell’omettere diapprezzare, al fine di statuire sulle modalità di esercizio del dirittodi visita, l’incidenza di queste circostanze di fatto e di questedeterminazioni, non smentite da alcuna positiva emergenza, sia inrelazione alla gravità della compromissione della relazione familiaredel V.C. a seguito delle violenze accertate, che al pregiudizioche ciò può comportare per il minore, e conseguentemente, haerrato nel prendere in esame esclusivamente gli esiti degli incontrisvolti in “spazio neutro” e la relazione positiva instaurata in questaspecifica situazione tra il padre ed il minore per come riferita nellarelazione.

Orbene, questa circostanza, sicuramente apprezzabilenell’interesse del bambino ad instaurare, coltivare, migliorare econsolidare un proficuo rapporto affettivo e relazionale con il padrein un quadro di bigenitorialità, andava tuttavia valutata – nongravemente compromesse all’esito di accertati maltrattamenti, alfine di adottare la regolamentazione del diritto di visita più consonae proporzionata alla concreta fattispecie e all’interesse del minore,più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa eserena, anche mediante opportuni e mirati approfondimentiistruttori e l’individuazione di un percorso incrementativoprogressivo coerente con i complessivi esiti istruttori.7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025In proposito, non risulta persuasiva la decisione laddove laData pubblicazione 16/06/2025Corte territoriale, dando atto di poter ampliare l’esplicazione dellarelazione padre-figlio afferma «Risulta, però, necessario procederecon cautela, posto che la conflittualità esistente tra i coniugi e lastessa incapacità del V.C. di sottoporre a revisione critica leproprie condotte e di apprezzarne il disvalore impongono dimantenere in vigore l’intervento dei [OSCURATO:PERSONA], seppureridimensionandolo al ruolo di mero tramite.

Ne consegue che neigiorni stabiliti per gli incontri, la X.O. dovrà accompagnare ilbambino presso la sede dei [OSCURATO:PERSONA] di Luogo_1 ed affidarload un operatore, per poi riprenderlo al termine dell’orario fissato; ilV.C. potrà prelevare il bambino presso la sede dei ServiziSociali di Luogo_1 ed ivi riportarlo al termine dell’incontro,affidandolo ad un operatore, che avrà cura di consegnarlo allamadre.» (fol.10/11) perché, a fronte di una conclamata eperdurante conflittualità genitoriale incidente anche sul bambino –come in precedenza affermato dalla stessa Corte di merito, perconfermare l’affido esclusivo - appare estremamente riduttivo che icompiti del [OSCURATO:PERSONA] siano stati circoscritti a “mero tramite”,in presenza di una relazione genitoriale in una delicatissima fase dicostruzione, tanto più che ciò comporta anche la forte attenuazionedella possibilità di esplicare i compiti di vigilanza e di segnalareeventuali violazioni o problematicità da parte del [OSCURATO:PERSONA].4.2.- La decisione, invero, non è nemmeno in linea con iprincipi espressi dalla Corte EDU che ha rimarcato che nei casi diviolenza familiare, anche di ciò si deve tener conto nellaregolamentazione dei rapporti tra il figlio ed il genitore “violento”nel bilanciamento degli interessi in causa (sentenza I.M. e altri c.Italia – ricorso n.25426/20, p.79-91, 109-113).Con questa significativa pronuncia la Corte EDU, ha ricordatoche «79.

Nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoigenitori siano in conflitto, l’articolo 8 (CEDU) esige che le autorità8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessiData pubblicazione 16/06/2025e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanzaall’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura ecomplessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (siveda, per esempio, Sommerfeld c.

Germania [GC], n. 31871/96, §64, CEDU 2003-VIII (estratti), nonché i riferimenti ivi citati). (…)81.

Sebbene l'articolo 8 della Convenzione non contenga alcunacondizione procedurale esplicita, il processo decisionale deveessere equo e idoneo a rispettare adeguatamente gli interessiprotetti da tale disposizione.

I genitori devono prenderesufficientemente parte al processo decisionale, consideratocomplessivamente, affinché si possa ritenere che abbianobeneficiato della protezione richiesta dei loro interessi e sianopienamente in grado di presentare la loro causa.

Le giurisdizioninazionali devono procedere a un esame approfondito dellasituazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie dielementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico,materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata eragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercandocostantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per ilminore, considerazione che assume un'importanza fondamentale intutte le cause.

Il margine di apprezzamento lasciato alle autoritànazionali competenti varia a seconda della natura delle questionicontroverse e dell'importanza degli interessi in gioco (Petrov e X c.Russia, n. 23608/16, §§ 98-102, 23 ottobre 2018)»; ha, quindi,censurato l’operato delle autorità giudiziarie minorili italiane sottopiù profili, con riferimento al caso sottoposto al suo esame in cui iminori ricorrenti erano stati costretti a incontrare il padre nonconvivente in condizioni inidonee a garantire loro un’adeguataprotezione, fisica e morale, che apparivano ancor più ingiustificabilialla luce del fatto che, a partire dal 2016, il genitore risultavasottoposto a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025ex art. 572 cod. pen., commessi in danno della madre e dei figli,Data pubblicazione 16/06/2025che avevano provocato scompensi psichici ed educativi a tutti icomponenti del suo pregresso nucleo familiare.

Sulla scorta di ciòha ritenuto la violazione della Convenzione (artt. 3 e 8) nei riguardidei minori e della loro madre, cui la potestà genitoriale era statasospesa, per un presunto atteggiamento oppositivo agli incontri deifigli minori con il padre, senza tener conto delle difficoltà graviemerse concretamente durante quegli incontri e del suddettoprocedimento penale.Pur sussistendo delle differenze fattuali tra il caso esaminatodalla Corte EDU e la fattispecie in esame, risultano certamentepertinenti le considerazioni svolte ai pp. 109-113 di questasentenza, ove è evidenziato che le decisioni in tema diresponsabilità genitoriale devono tener conto delle difficoltà chepossono aver caratterizzato lo svolgimento degli incontri e lamancanza di sicurezza segnalata dalle parti, nonché dellasituazione di violenza vissuta dalla madre e dai figli, parti lese in unprocedimento per maltrattamenti, ed ha rimarcato che nel suorapporto sull'Italia, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta controla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) hasottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figlideve essere un fattore determinante per decidere l'interessesuperiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visitaed ha osservato che i giudici interni non sempre tengono contodell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul; quindi, la Corte diStrasburgo conclusivamente ha espresso condivisione per lepreoccupazioni del GREVIO «circa l'esistenza di una prassi, moltodiffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donneche denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi dipartecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e peropporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto chequest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025collaborativi», e dunque «madri inadeguate» che meritano unaData pubblicazione 16/06/2025sanzione.».4.3.- I motivi secondo e terzo vanno pertanto accolti e ladecisione va cassata con rinvio alla Corte di appello che dovràprocedere ad un nuovo esame per la determinazione delladisciplina delle modalità di visita del padre alla luce dei principiespressi.5. - Il quarto motivo è assorbito in ragione dell’accoglimentodei motivi secondo e terzo.6.- Il ricorso incidentale svolge i seguenti motivi:I) Inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.II) Nullità della Sentenza per violazione di legge in relazioneall’art. 337 ter c.c., e art. 132 c.p.c., ed agli artt. 2,3,29 e 30 Cost.,per manifesta lesione del diritto alla bigenitorialità relativamenteall’affidamento esclusivo del minore.III) Nullità della Sentenza per violazione di legge in relazioneall’art. 337 ter c.c., e art. 132 c.p.c., ed agli artt. 2,3,29 e 30 Cost.,per manifesta lesione del diritto alla bigenitorialità relativamenteagli incontri padre-figlio.IV) Nullità della decisione per l’omesso esame ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per la controversia.

Ilricorrente si duole che, nonostante abbia documentato di esserestato licenziato e di avere subito un impoverimento, ciò non erastato preso in considerazione in relazione alla richiesta di modificadell’assegno di mantenimento per la moglie ed il figlio.V) Nullità della decisione per inesistenza, illogicità, inconferenzae erroneità della motivazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c., laddove,nonostante il parziale accoglimento della domanda, le spese di liteerano state integralmente poste a suo carico.7.- Il primo motivo è infondato perché l'atto di impugnazione,nel suo complesso, ancorché sinteticamente, consente di ricostruire11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025il thema disputandum ac decidendum, oggetto del giudizio diData pubblicazione 16/06/2025merito.8.- Il secondo ed il terzo motivo vanno disattesi.In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamentoad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivointeresse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento ditale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenticontenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori,senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi el'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; Cass. n.21425/2022).Nel caso in esame, il secondo motivo è inammissibile perché siesaurisce nella riproduzioni di principi che, peraltro, risultanorettamente applicati dalla Corte di merito, che ha confermatol’affidamento esclusivo del minore alla madre, indicando evalutando le circostanze fattuali estrinsecatesi in una gravissimadisgregazione familiare maturata in un contesto di ripetuta violenzafisica e morale - come evinto dell’accertamento in sede penale cuiè conseguita la condanna passata in giudicato riportata dalV.C. per i delitti di maltrattamenti aggravati dall’essere stato ilfatto commesso alla presenza del minore e di lesioni – ritenutaostativa ad un affidamento condiviso, stante la mancanza direvisione critica delle proprie condotte da parte del genitore el’esigenza di perseguire il superiore interesse del minore, vittima diviolenza assistita, e di «sottrarre il minore alle tensioni chesarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre alle sceltedi vita più importanti del minore, a fronte dell’aspro conflitto ancorafamiliari.» (fol.9 della sent. imp.).

In proposito, va rimarcato che lacensura non prende affatto in esame l’articolata motivazioneespressa dalla Corte di merito, ma prospetta in maniera astratta lamancata valutazione delle capacità genitoriali paterne.12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Le medesime considerazioni conducono alla declaratoria diNumero di raccolta generale 16084/2025inammissibilità del terzo motivo, speculare per opposte rDaagtai pounbbil icaziio ne 16/06/2025motivi secondo e terzo del ricorso principale, in quanto il ricorrentedenuncia un pregiudizio all’esercizio dei diritti di frequentazione delminore nell’esercizio della bigenitorialità, senza prendere in esamela complessiva motivazione riguardante il regime di affido esclusivoe la disciplina del diritto di visita, oggetto, peraltro di cassazioneper le ragioni già esposte sub.4.1. e ss.9.- Il quarto motivo è infondato perché non ricorre l’omessoesame del fatto costituto dal licenziamento, avendolo la Corte dimerito preso in esame, pur non considerandolo decisivo a frontedella idoneità al lavoro del padre e dello svolgimento di altre10.- Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale.11.- In conclusione, i motivi secondo e terzo del ricorsoprincipale vanno accolti, infondato il primo ed assorbito il quarto, ei motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale vannorespinti, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata neilimiti dell’accoglimento con rinvio della causa alla Corte di appellodi Messina in diversa composizione, che procederà al riesame allaluce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presentegiudizio.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i motivi secondo e terzo del ricorso principale,infondato il primo ed assorbito il quarto, e respinge i motivi primo,secondo e terzo del ricorso incidentale, assorbito il quarto; cassa lasentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione,Numero di raccolta generale 16084/2025anche per le spese di legittimità; Data pubblicazione 16/06/2025- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 1° aprile 2025.La PresidenteMaria Acierno14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato MIASICONCETTA che la rappresenta e difende, come da procura specialein atti.-ricorrente principale-controV.C. , elettivamente domiciliato in MESSINAS.MARTA N.310, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIAche lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025PROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] DIData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]MESSINA,-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n.234/2024 depositata il 11/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].O. ha proposto ricorso con quattro mezzi,chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello diMessina pubblicata l’11 aprile 2024, con la quale era statoparzialmente accolto l’appello proposto da V.C. concondanna dell’appellante alle spese di lite.V.C. ha replicato con controricorso, accompagnato daricorso incidentale con cinque mezzi.Entrambe le parti hanno illustrato le rispettive posizioni conmemoria.La controversia in esame trae origine dal rapporto di coniugiointerrotto con la domanda di separazione legale proposta daX.O. il 25 febbraio 2020.Con sentenza n. 875/23 pubblicata in data 8.05.2023, ilTribunale di Messina dichiarava la separazione personale dei coniugiX.O. e V.C. con addebito aquest’ultimo; confermava l’ordinanza presidenziale del 14 luglio2020 con riferimento all’affidamento esclusivo alla madre del figliominore, D.C. , all’assegnazione alla predetta dellacasa coniugale nonché all’obbligo di mantenimento di moglie efiglio in capo al V.C. nella misura, rispettivamente fissata, dieuro 200,00= e di euro 300,00= mensili, oltre ISTAT; autorizzava iServizi Sociali di Luogo_1 a stabilire modalità e tempi delconfermato “spazio neutro assistito” e di determinarne lacessazione allorché ritenuto non più utile nell’interesse dei2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025umero di raccolta generale 16084/2025congiunti interessati; condannava, infine, il V.C. al pagamentoData pubblicazione 16/06/2025delle spese di lite.La Corte di appello, a seguito di appello proposto da V.C.ha confermato le statuizioni di primo grado, salvo che per lemodalità di frequentazione del minore da parte del padre, che hamodificato, disponendo che «nei giorni stabiliti per gli incontri tra ilpadre ed il figlio, X.O. accompagni quest’ultimopresso la sede dei [OSCURATO:PERSONA] di Luogo_1 , affidandolo ad unoperatore, per poi riprenderlo al termine dell’orario stabilito e cheV.C. prelevi il bambino presso la detta sede ed ivi loriaccompagni al termine dell’incontro affidandolo ad un operatore».È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2. - Il ricorso principale è articolato nei seguenti motivi:I) Nullità della Sentenza (art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.) inrelazione all’art. 132 n. 4 c.p.c., per la mancanza della concisaesposizione delle ragioni di diritto della decisione.II) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma,n.3, c.p.c.) per errata interpretazione degli artt. 337 ter e quaterc.c. in relazione all’affidamento rafforzato e alla revoca dello spazioneutro.La ricorrente sostiene che la Corte di Appello di Messina, neldecidere sulla revoca dello spazio neutro, ha errato nellavalutazione dell’applicazione dell’art. 337 ter in relazione all’art.337 quater. Difatti, i giudici di prime cure, avevano disposto l’affidosuper-esclusivo e lo spazio neutro sulla base delle risultanzeprocessuali del primo grado e a tutela del minore, nella carenzadelle capacità genitoriali del V.C. per come evidenziato dallerelazioni ASP in atti.III) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma,n.3, c.p.c.) per errata interpretazione dell’art. 31 Convenzione diIstanbul così come ratificato con legge 77/2013 (Custodia dei figli,3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025diritti di visita e sicurezza - [OSCURATO:PERSONA] adottano misure legislative o diData pubblicazione 16/06/2025altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinarei diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazionegli episodi di violenza).La ricorrente deduce che la Corte di Appello di Messina haerrato nell’eliminare l’unica forma di garanzia a tutela del minore,vittima di violenza assistita ed ha violato l’art. 31 dellaConvenzione di Istanbul, nella consapevolezza che il V.C.condannato per violenza in famiglia, non aveva svolto alcunpercorso al fine di revisionare le proprie condotte né, per comerisulta dagli atti, aveva compreso il disvalore delle azioni compiute.IV) Violazione e/o falsa applicazione (art. 360, primo comma,n.3, c.p.c.) per errata interpretazione dell’art. 345 c. 3 c.p.c. peravere fondato la decisione su un nuovo documento prodotto daparte appellante.La ricorrente si duole che la decisione del Collegio della Corte diAppello di Messina si sia basata esclusivamente su un documentoche è entrato per la prima volta in grado di appello depositatodall’appellante con le note di trattazione scritta del 13.10.2023, asuo parere in violazione dell’art.345, comma terzo, c.p.c. Lamenta,inoltre, che nel caso di specie, la relazione firmata e indirizzata alTribunale di Messina e non alla Corte di Appello non indica in base aquali criteri l’assistente sociale sia pervenuta alle sue valutazioni esupera di fatto le competenze attribuite dalla legge al ServizioSociale; con la memoria la ricorrente ha esposto e documentatoche nei confronti dell’assistente sociale, che aveva redatto la notaprodotta dal V.C. posta a base della modifica del regime divisita del minore, è stato avviato un procedimento disciplinare concollocazione presso un altro ufficio.3.- Il primo motivo è infondato perché, in maniera sia purestringata, la sentenza impugnata consente di comprendere le4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione eNumero di raccolta generale 16084/2025ricostruisce in maniera sufficiente i fatti di causa. Data pubblicazione 16/06/20254.1.- I motivi secondo e terzo del ricorso principale, da trattarecongiuntamente, vanno accolti per falsa applicazione delle normeindicate, in quanto la decisione relativa alla modifica delle modalitàdi esercizio del diritto di visita del minore, con eliminazione del cd.“spazio neutro”, prescinde dalla valutazione del concreto interessedel minore in relazione alla già accertata complessiva condizionedei rapporti familiari, fortemente compromessi per la gravità deimaltrattamenti messi in atto dal marito, cui è seguita anche unacondanna in sede penale, in considerazione dei quali era statodisposto in primo grado l’affido esclusivo e la modalità di incontroin “spazio neutro”.In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilitàgenitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispettoall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurarel'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti daigenitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine ilfondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo dellarelazione familiare e valutare il miglior interesse del minore el'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i loro compiti(Cass. n.4595/2025) e non va trascurato che, anche in caso diaffidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tragenitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tuteladell'interesse morale e materiale del secondo, ha naturatendenziale ben potendo il giudice di merito individuare,nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesionedel diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al finedi assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suobenessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass.n.4790/2022).5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025La modifica della modalità dello “spazio neutro”, adottata dalData pubblicazione 16/06/2025Tribunale di Messina in connessione con l’affido esclusivo rafforzato,non è conseguita ad una valutazione complessiva da parte delgiudice di appello dell’interesse del minore, avendo mancato diprendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minoree di svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza omeno dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padredurante lo spazio neutro (registrazione durante gli incontri,consegna di giochi poco adeguati..) e, se del caso, alla attitudine ditali circostanze a compromettere i diritti e la sicurezza della madree del bambino, di guisa che la decisione impugnata va cassata.Invero, la Corte di merito ha modificato il diritto di visitapaterno, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato di fuoridello “spazio neutro”, nonostante abbia confermato la decisione diprimo grado relativa all’affido esclusivo materno, segnatamentericordando che «Il Tribunale ha ritenuto ostativa al regimedell’affidamento condiviso anche “la riferita incapacità del V.C.di attuare una revisione critica alle proprie condotte ancora attuale,nonostante le restrizioni cautelari, le sanzioni penali… quale è datoevincere dalla posizione processuale assunta, che sembra orientataad assoluta noncuranza rispetto a tali pregnanti esigenze...”. Talevalutazione è più che mai attuale, dato che, anche in questa sede,pur a fronte di un giudicato di condanna, l’appellante non sembraaver colto la gravità delle proprie pregresse condotte, che, anzi, hatentato di mettere in dubbio, facendo riferimento alla condottadella X.O. , che non le aveva denunciate con immediatezzané fatto oggetto di confidenze…», quindi dopo avere ricordato chela grave conflittualità tra i genitori può fondare la pronuncia diaffidamento esclusivo nell’interesse del minore (Cass. n.18559/20169), ha aggiunto «Nella specie, le accertate condotteviolente del V.C. comprovano l’esistenza tra i due coniugi diuna conflittualità che trascende quella fisiologica normalmente6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025presente nella fase di disgregazione del vincolo coniugale e che, adData pubblicazione 16/06/2025avviso della Corte, compromette la possibilità dei predetti dicollaborare e di condividere i compiti di educazione e cura del figlio,di elaborare e mettere in atto un progetto educativo comune. In talcontesto, il regime prescelto dal Tribunale risulta essere lasoluzione preferibile “allo scopo di sottrarre il minore alle tensioniche sarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre allescelte di vita più importanti del minore, a fronte dell’aspro conflittoancora attuale non solo tra i genitori ma anche tra i rispettivicontesti familiari.».Orbene, la Corte territoriale ha errato nell’omettere diapprezzare, al fine di statuire sulle modalità di esercizio del dirittodi visita, l’incidenza di queste circostanze di fatto e di questedeterminazioni, non smentite da alcuna positiva emergenza, sia inrelazione alla gravità della compromissione della relazione familiaredel V.C. a seguito delle violenze accertate, che al pregiudizioche ciò può comportare per il minore, e conseguentemente, haerrato nel prendere in esame esclusivamente gli esiti degli incontrisvolti in “spazio neutro” e la relazione positiva instaurata in questaspecifica situazione tra il padre ed il minore per come riferita nellarelazione. Orbene, questa circostanza, sicuramente apprezzabilenell’interesse del bambino ad instaurare, coltivare, migliorare econsolidare un proficuo rapporto affettivo e relazionale con il padrein un quadro di bigenitorialità, andava tuttavia valutata – nongravemente compromesse all’esito di accertati maltrattamenti, alfine di adottare la regolamentazione del diritto di visita più consonae proporzionata alla concreta fattispecie e all’interesse del minore,più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa eserena, anche mediante opportuni e mirati approfondimentiistruttori e l’individuazione di un percorso incrementativoprogressivo coerente con i complessivi esiti istruttori.7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025In proposito, non risulta persuasiva la decisione laddove laData pubblicazione 16/06/2025Corte territoriale, dando atto di poter ampliare l’esplicazione dellarelazione padre-figlio afferma «Risulta, però, necessario procederecon cautela, posto che la conflittualità esistente tra i coniugi e lastessa incapacità del V.C. di sottoporre a revisione critica leproprie condotte e di apprezzarne il disvalore impongono dimantenere in vigore l’intervento dei [OSCURATO:PERSONA], seppureridimensionandolo al ruolo di mero tramite. Ne consegue che neigiorni stabiliti per gli incontri, la X.O. dovrà accompagnare ilbambino presso la sede dei [OSCURATO:PERSONA] di Luogo_1 ed affidarload un operatore, per poi riprenderlo al termine dell’orario fissato; ilV.C. potrà prelevare il bambino presso la sede dei ServiziSociali di Luogo_1 ed ivi riportarlo al termine dell’incontro,affidandolo ad un operatore, che avrà cura di consegnarlo allamadre.» (fol.10/11) perché, a fronte di una conclamata eperdurante conflittualità genitoriale incidente anche sul bambino –come in precedenza affermato dalla stessa Corte di merito, perconfermare l’affido esclusivo - appare estremamente riduttivo che icompiti del [OSCURATO:PERSONA] siano stati circoscritti a “mero tramite”,in presenza di una relazione genitoriale in una delicatissima fase dicostruzione, tanto più che ciò comporta anche la forte attenuazionedella possibilità di esplicare i compiti di vigilanza e di segnalareeventuali violazioni o problematicità da parte del [OSCURATO:PERSONA].4.2.- La decisione, invero, non è nemmeno in linea con iprincipi espressi dalla Corte EDU che ha rimarcato che nei casi diviolenza familiare, anche di ciò si deve tener conto nellaregolamentazione dei rapporti tra il figlio ed il genitore “violento”nel bilanciamento degli interessi in causa (sentenza I.M. e altri c.Italia – ricorso n.25426/20, p.79-91, 109-113).Con questa significativa pronuncia la Corte EDU, ha ricordatoche «79. Nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoigenitori siano in conflitto, l’articolo 8 (CEDU) esige che le autorità8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessiData pubblicazione 16/06/2025e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanzaall’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura ecomplessità, può avere la precedenza su quello dei genitori (siveda, per esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, §64, CEDU 2003-VIII (estratti), nonché i riferimenti ivi citati). (…)81. Sebbene l'articolo 8 della Convenzione non contenga alcunacondizione procedurale esplicita, il processo decisionale deveessere equo e idoneo a rispettare adeguatamente gli interessiprotetti da tale disposizione. I genitori devono prenderesufficientemente parte al processo decisionale, consideratocomplessivamente, affinché si possa ritenere che abbianobeneficiato della protezione richiesta dei loro interessi e sianopienamente in grado di presentare la loro causa. Le giurisdizioninazionali devono procedere a un esame approfondito dellasituazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie dielementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico,materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata eragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercandocostantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per ilminore, considerazione che assume un'importanza fondamentale intutte le cause. Il margine di apprezzamento lasciato alle autoritànazionali competenti varia a seconda della natura delle questionicontroverse e dell'importanza degli interessi in gioco (Petrov e X c.Russia, n. 23608/16, §§ 98-102, 23 ottobre 2018)»; ha, quindi,censurato l’operato delle autorità giudiziarie minorili italiane sottopiù profili, con riferimento al caso sottoposto al suo esame in cui iminori ricorrenti erano stati costretti a incontrare il padre nonconvivente in condizioni inidonee a garantire loro un’adeguataprotezione, fisica e morale, che apparivano ancor più ingiustificabilialla luce del fatto che, a partire dal 2016, il genitore risultavasottoposto a un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025ex art. 572 cod. pen., commessi in danno della madre e dei figli,Data pubblicazione 16/06/2025che avevano provocato scompensi psichici ed educativi a tutti icomponenti del suo pregresso nucleo familiare. Sulla scorta di ciòha ritenuto la violazione della Convenzione (artt. 3 e 8) nei riguardidei minori e della loro madre, cui la potestà genitoriale era statasospesa, per un presunto atteggiamento oppositivo agli incontri deifigli minori con il padre, senza tener conto delle difficoltà graviemerse concretamente durante quegli incontri e del suddettoprocedimento penale.Pur sussistendo delle differenze fattuali tra il caso esaminatodalla Corte EDU e la fattispecie in esame, risultano certamentepertinenti le considerazioni svolte ai pp. 109-113 di questasentenza, ove è evidenziato che le decisioni in tema diresponsabilità genitoriale devono tener conto delle difficoltà chepossono aver caratterizzato lo svolgimento degli incontri e lamancanza di sicurezza segnalata dalle parti, nonché dellasituazione di violenza vissuta dalla madre e dai figli, parti lese in unprocedimento per maltrattamenti, ed ha rimarcato che nel suorapporto sull'Italia, il GREVIO (Gruppo di esperti sulla lotta controla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) hasottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figlideve essere un fattore determinante per decidere l'interessesuperiore del minore in materia di affidamento e di diritto di visitaed ha osservato che i giudici interni non sempre tengono contodell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul; quindi, la Corte diStrasburgo conclusivamente ha espresso condivisione per lepreoccupazioni del GREVIO «circa l'esistenza di una prassi, moltodiffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donneche denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi dipartecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e peropporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto chequest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025collaborativi», e dunque «madri inadeguate» che meritano unaData pubblicazione 16/06/2025sanzione.».4.3.- I motivi secondo e terzo vanno pertanto accolti e ladecisione va cassata con rinvio alla Corte di appello che dovràprocedere ad un nuovo esame per la determinazione delladisciplina delle modalità di visita del padre alla luce dei principiespressi.5. - Il quarto motivo è assorbito in ragione dell’accoglimentodei motivi secondo e terzo.6.- Il ricorso incidentale svolge i seguenti motivi:I) Inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c.II) Nullità della Sentenza per violazione di legge in relazioneall’art. 337 ter c.c., e art. 132 c.p.c., ed agli artt. 2,3,29 e 30 Cost.,per manifesta lesione del diritto alla bigenitorialità relativamenteall’affidamento esclusivo del minore.III) Nullità della Sentenza per violazione di legge in relazioneall’art. 337 ter c.c., e art. 132 c.p.c., ed agli artt. 2,3,29 e 30 Cost.,per manifesta lesione del diritto alla bigenitorialità relativamenteagli incontri padre-figlio.IV) Nullità della decisione per l’omesso esame ex art. 360c.p.c., comma 1, n. 5, di un fatto decisivo per la controversia. Ilricorrente si duole che, nonostante abbia documentato di esserestato licenziato e di avere subito un impoverimento, ciò non erastato preso in considerazione in relazione alla richiesta di modificadell’assegno di mantenimento per la moglie ed il figlio.V) Nullità della decisione per inesistenza, illogicità, inconferenzae erroneità della motivazione ex articolo 360 n. 3 c.p.c., laddove,nonostante il parziale accoglimento della domanda, le spese di liteerano state integralmente poste a suo carico.7.- Il primo motivo è infondato perché l'atto di impugnazione,nel suo complesso, ancorché sinteticamente, consente di ricostruire11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Numero di raccolta generale 16084/2025il thema disputandum ac decidendum, oggetto del giudizio diData pubblicazione 16/06/2025merito.8.- Il secondo ed il terzo motivo vanno disattesi.In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamentoad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivointeresse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento ditale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenticontenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori,senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi el'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023; Cass. n.21425/2022).Nel caso in esame, il secondo motivo è inammissibile perché siesaurisce nella riproduzioni di principi che, peraltro, risultanorettamente applicati dalla Corte di merito, che ha confermatol’affidamento esclusivo del minore alla madre, indicando evalutando le circostanze fattuali estrinsecatesi in una gravissimadisgregazione familiare maturata in un contesto di ripetuta violenzafisica e morale - come evinto dell’accertamento in sede penale cuiè conseguita la condanna passata in giudicato riportata dalV.C. per i delitti di maltrattamenti aggravati dall’essere stato ilfatto commesso alla presenza del minore e di lesioni – ritenutaostativa ad un affidamento condiviso, stante la mancanza direvisione critica delle proprie condotte da parte del genitore el’esigenza di perseguire il superiore interesse del minore, vittima diviolenza assistita, e di «sottrarre il minore alle tensioni chesarebbero ingenerate dalla compartecipazione del padre alle sceltedi vita più importanti del minore, a fronte dell’aspro conflitto ancorafamiliari.» (fol.9 della sent. imp.). In proposito, va rimarcato che lacensura non prende affatto in esame l’articolata motivazioneespressa dalla Corte di merito, ma prospetta in maniera astratta lamancata valutazione delle capacità genitoriali paterne.12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025Le medesime considerazioni conducono alla declaratoria diNumero di raccolta generale 16084/2025inammissibilità del terzo motivo, speculare per opposte rDaagtai pounbbil icaziio ne 16/06/2025motivi secondo e terzo del ricorso principale, in quanto il ricorrentedenuncia un pregiudizio all’esercizio dei diritti di frequentazione delminore nell’esercizio della bigenitorialità, senza prendere in esamela complessiva motivazione riguardante il regime di affido esclusivoe la disciplina del diritto di visita, oggetto, peraltro di cassazioneper le ragioni già esposte sub.4.1. e ss.9.- Il quarto motivo è infondato perché non ricorre l’omessoesame del fatto costituto dal licenziamento, avendolo la Corte dimerito preso in esame, pur non considerandolo decisivo a frontedella idoneità al lavoro del padre e dello svolgimento di altre10.- Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorsoprincipale.11.- In conclusione, i motivi secondo e terzo del ricorsoprincipale vanno accolti, infondato il primo ed assorbito il quarto, ei motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale vannorespinti, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata neilimiti dell’accoglimento con rinvio della causa alla Corte di appellodi Messina in diversa composizione, che procederà al riesame allaluce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presentegiudizio.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i motivi secondo e terzo del ricorso principale,infondato il primo ed assorbito il quarto, e respinge i motivi primo,secondo e terzo del ricorso incidentale, assorbito il quarto; cassa lasentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 11713/2024Numero sezionale 1373/2025causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione,Numero di raccolta generale 16084/2025anche per le spese di legittimità; Data pubblicazione 16/06/2025- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 1° aprile 2025.La PresidenteMaria Acierno14 di 14
Sentenza Cassazione n. 16084/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris