CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11418/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato av iso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che gli ha applicato per il reato di cui agli artt. 223 e 216, L. F., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiannento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono stati individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illecita condotta ascritta al ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigli ZUàéri".sore Il Presidente